Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-04, n. 202200024
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Testo completo
Pubblicato il 04/01/2022
N. 00024/2022REG.PROV.COLL.
N. 10122/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10122 del 2018, proposto da
P Q, rappresentata e difesa dagli avvocati M A e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
R C, Fisac-Cgil, Uilca, R P, R S, A P, C D, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6402/2018, resa tra le parti, concernente in RIFERIMENTO AL PRIMO ED AL QUARTO RICORSO:
(A) accertare e dichiarare che la Dott.ssa P Q ha il diritto ad essere inquadrata al 49°
livello della carriera direttiva della AGCM con decorrenza dall' 1/07/2017 e in particolare,
progressivamente, al 35° livello con decorrenza dall'1/01/2011, al 38° livello con decorrenza
dall'1/01/2012, al 41° livello con decorrenza dall'1/01/2013, al 44° livello con decorrenza
dall'1/01/2014, al 47° livello con decorrenza dall'1/1/2015;
(B) accertare e dichiarare che la Dott.ssa P Q ha il diritto al trattamento economico
corrispondente al 47° livello della carriera direttiva della AGCM, con decorrenza
dall'1/01/2015, ovvero, in via di subordine, dall'1/01/2016, nonché, al trattamento economico
corrispondente al 49° livello della carriera direttiva della AGCM, con decorrenza
dall'1/07/2017;
(C) per effetto di quanto sopra, condannare la AGCM, in persona del l.r.p.t. a pagare alla
Dott.ssa P Q:
(C1): (a) l'importo di €. 62.951,14=, oltre la rivalutazione e gli interessi legali dalle singole
scadenze, ovvero, in subordine, dalla domanda; (b) in subordine rispetto alla lettera (a) che
immediatamente precede, l'importo di €. 42.793,14=, oltre la rivalutazione e gli interessi legali
dalle singole scadenze, ovvero, in subordine, dalla domanda;
(C2) in subordine rispetto alla lettera (C1) che precede: (a) l'importo di €. 7.999,19=, oltre la
rivalutazione e gli interessi legali dalle singole scadenze, ovvero, in subordine, dalla domanda;(b) in
subordine rispetto alla lettera (a) che immediatamente precede, l'importo di €. 3.778,28=, oltre la
rivalutazione e gli interessi legali dalle singole scadenze, ovvero, in subordine, dalla domanda;
(C3) gli importi maggiori e/o minori che dovessero risultare di giustizia, con valutazione,
occorrendo, anche equitativa, oltre la rivalutazione e gli interessi legali dalle singole scadenze, ovvero,
in subordine, dalla domanda;
(D) accertare e dichiarare – poiché e nella parte in cui è contrario ai diritti della Dott.ssa P
Q ed alle correlative conclusioni di cui ai §§ (A), (B) e (C) che precedono – l'illegittimità
e/o l'illiceità dell' Accordo del 5/04/2016 e/o comunque annullare l' Accordo del 5/04/2016
e/o comunque disapplicarlo nei confronti della Dott.ssa P Q, come pure ogni atto
presupposto e/o conseguente;
(E) in ogni caso, accertare e dichiarare – per gli ulteriori motivi esposti in narrativa – l'illegittimità
e/o l'illiceità dell' Accordo del 5/04/2016 e/o comunque annullare l' Accordo del 5/04/2016
e/o comunque disapplicarlo nei confronti della Dott.ssa P Q, quanto meno con
riferimento all'articolo 5) del medesimo Accordo, come pure ogni atto presupposto e/o conseguente;
(F) con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori come per legge del doppio grado;
IN RIFERIMENTO AL SECONDO RICORSO:
(A) accertare e dichiarare che la Dott.ssa P Q – fermi i diritti e l'azione di cui al
PRIMO RICORSO – ha diritto al miglior trattamento giuridico ed economico di cui all'
<Accordo del 5 aprile 2016> e questo non perché la Dott.ssa P Q abbia aderito al
predetto accordo, quanto piuttosto, in applicazione del principio della parità di trattamento dei
lavoratori (id est, del principio di non discriminazione) e/o del diritto ad una retribuzione sufficiente
ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa e/o del principio della irriducibilità della retribuzione;
(B) per l'effetto condannare la AGCM in persona del l.r.p.t. a pagare alla Dott.ssa P
Q: (b1) l'importo di €. 0,46=, oltre rivalutazione ed interessi sino all'effettivo soddisfo;
(b2) la rivalutazione e gli interessi, dal 25 agosto 2016 sino all'effettivo soddisfo, sulle somme
dovute a titolo di conguaglio delle competenze, relative al miglior trattamento per cui è causa, per i
mesi da gennaio a ottobre 2016;
(C) con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori come per legge del doppio grado;
IN RIFERIMENTO AL QUARTO RICORSO:
(A) accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa P Q a che i “due scatti di
avanzamento” attribuiti alla medesima Dott.ssa P Q in data 3/04/2017 vengano
computati dal <47° livello> (di progressione giuridica ed economica) e/o almeno dal <38° livello>
(di progressione giuridica ed economica) e che comunque vengano liquidati con la medesima
decorrenza applicata agli altri dipendenti della AGCM; (B) per effetto di quanto sopra,
condannare la AGCM, in persona del l.r.p.t. a pagare alla Dott.ssa P Q la
retribuzione ed i correlativi elementi accessori corrispondenti al livello 49° della carriera direttiva
della AGCM, ovvero, in subordine, la retribuzione ed i correlativi elementi accessori corrispondenti
al livello 40° della carriera direttiva della AGCM; con la medesima decorrenza, in riferimento ai
due scatti attribuiti in data 3/04/2017, applicata agli altri dipendenti della AGCM; (C) ferme
le conclusioni che precedono, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità della “valutazione
anno 2016” della Dott.ssa P Q e/o comunque annullare la “valutazione anno 2016”
della Dott.ssa P Q; D) ferme le conclusioni che precedono, accertare e dichiarare: d1)
specularmente alla conclusione sub C) che precede, il diritto della Dott.ssa P Q a
ricevere una valutazione per l'anno 2016 e per quelli a seguire sulla base di criteri non arbitrari;
d2) l'inadempimento di AGCM al contratto di lavoro tra la medesima AGCM e la Dott.ssa
P Q e, per l'effetto, condannare AGCM al risarcimento del danno, in favore della
Dott.ssa P Q, da liquidarsi in separato procedimento; (E) con vittoria dei compensi e
delle spese di lite, oltre accessori come per legge del doppio grado>>>.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati M A e D C.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte appellante ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio Roma, Sez. 8 giugno 2018, n. 6402, che ha rigettato i ricorsi di cui ai procedimenti riuniti nn.r.g. 6910/16, 5436/17 e 15374/16.
In particolare, con ricorso di cui al r.g. 6910/2016, l’odierna appellante, funzionaria di ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 17 novembre 1997, ha chiesto l’accertamento del diritto della stessa ad essere inquadrata al 47° livello della carriera direttiva dell’AGCM con decorrenza dall’1/01/2015, al 35° livello con decorrenza dall’1/1/2011, al 38° livello con decorrenza dall’1/1/2012, al 41° livello con decorrenza dall’1/1/2013, al 44° livello con decorrenza dall’1/1/2014, nonché il diritto al trattamento economico corrispondente al 47° livello con decorrenza dal 1/1/2015 o, in subordine, dall’1/1/2016.
Con il ricorso di cui al r.g. 15374/2016, la medesima odierna appellante ha chiesto l’accertamento del suo diritto al miglior trattamento giuridico ed economico di cui all’Accordo del 5 aprile 2016, in forza del principio di parità di trattamento dei lavoratori e del diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa e/o del principio di irriducibilità della retribuzione.
Con ricorso di cui al rg. 5436/2017, l’odierna appellante, avendo ricevuto la valutazione anno 2016, ha impugnato l’Accordo del 5 aprile 2016 sulla cui base sarebbe stata redatta la valutazione contestando l’inesistenza di criteri di valutazione, la mancanza di parametri e criteri alla stregua dei quali effettuare la valutazione e la correlativa progressione in carriera ovvero reiterando le doglianze contenute nel primo ricorso (rg. 6910/2016), nonché il mancato riconoscimento di tre scatti di avanzamento riconosciuti ad altri funzionari dell’AGCM.
I ricorsi sono stati originati dalla vicenda rappresentabile in fatto come segue.
Il 7 marzo 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM”) ha stipulato un accordo con le Organizzazioni sindacali.
In particolare, con il citato accordo sindacale è stato stabilito che a ogni dipendente di ruolo della carriera direttiva della