Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-12-03, n. 201008531

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-12-03, n. 201008531
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201008531
Data del deposito : 3 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09319/2005 REG.RIC.

N. 08531/2010 REG.SEN.

N. 09319/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9319 del 2005, proposto da:
S F, rappresentato e difeso dagli avv. A C, C L S, con domicilio eletto presso Grez &
Associati Srl in Roma, Lungotevere Flaminio 46 pal IV° sc.B(studio Grez.);

contro

Comune di Lonate Pozzolo, in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Stefano Naselli in Roma, viale Mazzini N.119

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 03362/2005, resa tra le parti, concernente decadenza del vincolo espropriativo ex art. 2 legge n.1187 del 1968-ris.danno


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il cons. Sandro Aureli e udito l’avv Nilo, su delega dell'avv. Scrosati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sentenza del T.a.r. della Lombardia indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso di S F, odierna appellata, con il quale veniva chiesto l’annullamento del provvedimento in data 4 febbraio 2004 (prot.n. 2697/2004), recante diniego di applicazione dell’art. 2 della legge n.118771968, adottato dal Responsabile del settore gestione territorio del Comune di Lonate Pozzolo.

L’adozione del provvedimento impugnato in primo grado è stata preceduta dalla richiesta del certificato di destinazione urbanistica da parte della sig.ra Simontacchi, proprietaria del terreno individuato al foglio 15/LO., mappale 544.

Tale certificato (n.94/03) è stato rilasciato in data 31 luglio 2003, ed in esso si dava atto che il detto mappale, nel PRG del Comune di Lonate Pozzolo aveva la destinazione a “zona F1” (aree per attrezzature ricreative , sportive, e a verde pubblico per istruzioni e parcheggi pubblici – art.32 nn.tt.aa.).

In relazione a tale destinazione urbanistica la sig.ra Simontacchi diffidava il Comune di Lonate Pozzolo ad impartire al su descritto terreno di sua proprietà una nuova destinazione urbanistica avendo quella risultante dal certificato anzidetto perduto efficacia per decadenza del vincolo espropriativo, ex art.2 legge n.1187/1968.

Il diniego contenuto nel provvedimento impugnato in primo grado veniva motivato con l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma anzidetta, non essendo, in particolare, il vincolo ricadente sull’area sopra descritta catastalmente un vincolo espropriativo.

Il giudice di primo grado perveniva al diniego impugnato in base al contenuto del certificato di destinazione urbanistica prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente, ma soprattutto in base all’art.32 della nn.tt.aa. del P.R.G. del quale il Comune intimato ha prodotto in giudizio il testo integrale.

In particolare, il primo giudice ha espresso l’avviso che dalla disciplina contenuta in tale disposizione si poteva evincere che l’area della ricorrente risulta edificabile sia pure con determinate modalità e secondo una particolare tipologia di destinazione, sì da poter ritenere che su di essa grava un vincolo di natura conformativa, e non ablativa o di in edificabilità assoluta, la cui durata è a tempo indeterminato, con la conseguente esclusione dell’applicazione dell’art.2 della già citata legge n.1187.

Viene inoltre aggiunto dalla sentenza impugnata, che non essendosi in presenza di un vincolo preordinato all’esecuzione di opera pubblica in senso stretto, non è neppure ipotizzabile un diritto all’indennizzo, mentre, all’opposto, al privato è consentito di assumere, in regime di economia di mercato, l’iniziativa volta alla realizzazione delle destinazione previste dalla norma di attuazione (art.32).

Con il gravame all’esame viene chiesta la riforma della sentenza impugnata contestando che il vincolo in parola possa essere ritenuto conformativo e non ablativo, e ciò anche alla luce della considerazione che l’art.32 delle nn.tt.aa. del P.R.G. non prevede affatto, come invece affermato, che il privato possa assumere l’iniziativa per la realizzazione delle destinazioni ivi previste.

In relazione a ciò, con apposita memoria, viene contestato il testo dell’art.32 al quale il primo giudice ha fatto riferimento per supportare la sua contestata argomentazione, essendo esso sorto per modifica introdotta dal Comune successivamente al rilascio del certificato di destinazione urbanistica ed al diniego impugnato.

Non si è costituito il Comune appellato.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 novembre 2010.

In punto di fatto va chiarito che appare condivisibile il rilievo dell’appellante dove contesta il contenuto dell’art.32 delle nn.tt.aa. del P.R.G.di cui il primo giudice ha tenuto conto, essendo esso conseguente ad integrazione che il Comune ha effettuato dopo aver rilasciato il certificato di destinazione urbanistica sulla base del quale è stato espresso il diniego impugnato in primo grado.

In tale ambito è corretta l’affermazione della violazione del tempus regit acta in cui è incorso il giudice della sentenza impugnata.

In particolare, il testo integrato dell’art.32 delle citata nn.tt.aa. contiene il riferimento esplicito alla possibilità che anche il privato, in esso definito “soggetto proponente”, possa realizzare, in virtù di un suo progetto approvato dall’amministrazione comunale, quelle destinazioni urbanistiche previste nel testo originario per questa parte rimasto invariato.

Con l’appellante si deve convenire, inoltre, sul fatto che il primo giudice, al fine di discernere il tipo di vincolo contemplato dalla norma tecnica d’attuazione all’esame, ha ritenuto decisiva detta possibilità a favore del privato, al fine di escludere la presenza del vincolo espropriativo.

Il collegio, tuttavia, non ritiene che la sentenza impugnata non debba essere confermata, potendo la conclusione raggiunta dal primo giudice trovare supporto anche soltanto nel testo originario dell’art.32 già più volte richiamato, ove si proceda ad una interpretazione di carattere sistematico del suo contenuto.

Conviene in tale prospettiva riprendere le parti della disposizione all’esame che ad avviso del collegio appaiono più significative .nel dettare la disciplina dell’utilizzazione delle aree ubicate in zona F1;
esse sono le seguenti:

"Queste aree sono riservate ad attrezzature di interesse collettivo pubblico e

di uso pubblico quali complessi scolastici, attrezzature di interesse comune,

religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pub-

blici servizi, ed a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport."

"Ove non sia precisato nei grafici P.R.G. una specifica funzione, ovvero

anche nel caso ne sia indicata una particolare, tali aree potranno essere

utilizzate, con motivazione e deliberazione del Consiglio comunale, per

qualsivoglia tra le funzioni sopra elencate, purché facenti parte di quelle

previste dall"art 22_della..Legge .-Regionale n. 51 sugli standards urbanistici;

a detta norma fanno eccezione le aree destinate alle esigenze scolastiche ed

a quelle religiose."

"L'utilizzazione, in genere, di queste. aree dovrà aderire al criterio di conferire al verde la massima ampiezza.

Gli edifici ed i complessi di edifici consentiti saranno soggetti alle norme

vigenti relative alle singole destinazioni d'uso degli impianti."

Com’è noto il tema della natura dei vincoli apposti sulle arre private dal P.RG e dei loro conseguenti effetti in termini di efficacia temporale è tra quelli più dibattuti in dottrina come in giurisprudenza e viene unanimemente risolto muovendo dalla distinzione tra vincoli espropriativi, la cui durata non può superare il quinquennio e vincoli conformativi le cui prescrizioni hanno efficacia a tempo indeterminato.

Più problematico è però stabilire a quale delle due anzidette categorie appartiene il vincolo che in concreto la specifica norma di p.r.g. contempla.

A tale riguardo il Collegio non ritiene di doversi discostare dall’orientamento prevalente della giurisprudenza.

Contrariamente, invero, a quanto asserito nell’atto di appello, il vincolo di cui si discute, non ha natura espropriativa, qualificandosi come vincolo di natura conformativa della proprietà, conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per definire i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell'interesse pubblico generale ( v. Cons. St., IV, 19 febbraio 2007, n. 870 ).

Trattasi, invero - come esattamente sottolineato dal primo giudice, di vincolo derivante da limiti non ablatori, posti normalmente dalla pianificazione urbanistica, discendenti da destinazioni realizzabili senza escludere il ricorso al privato, in regime di economia di mercato, e quindi non soltanto attraverso l'iniziativa pubblica di tipo autoritativo.

Sembra opportuno notare, infatti, che le destinazioni previste consentono la realizzazione e gestione delle attrezzature all’interno della zona (F1) a chiunque voglia assumerne l’iniziativa poiché non di sole opere pubbliche trattasi ma di “edifici e complessi di edifici “ che “saranno soggetti alle norme vigenti relative alle singole destinazioni d’uso degli impianti”, con l’ovvia deduzione che in tal modo l’esclusione di ogni differenziazione tra pubblico e privato non potrebbe essere più netta.

Non meno rilevante è evidenziare, ai fini in discorso, che “le funzioni” consentite sulle aree ricomprese nella zona, sono, di norma, equivalenti e intercambiabili, essendo consentito, anche in deroga a quanto prevede il P.R.G., che quelle più spesso tipicamente pubbliche (complessi scolastici, attrezzature amministrative, attrezzature sanitarie) possono essere sostituite con quelle più spesso tipicamente private ( attrezzature culturali, sociali, spazi attrezzati per il gioco e lo sport).

Correttamente quindi nella sentenza gravata viene sottolineato, con chiaro riferimento al suo contenuto originario, che dalla disciplina posta dall’art.32 in esame si evince che;

“le aree in questione, ancorché individuate nei grafici di PRG con una specifica funzione, possono essere destinate ad una qualsiasi delle funzioni indicate dal primo comma dal primo comma (complessi scolastici, attrezzature di interesse comune , religiose , sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi , spazi pubblici attrezzati a parco e per il parco gioco e lo sport);

-esse sono utilizzabili ad iniziativa di qualsiasi soggetto (pubblico o privato) anche per la realizzazione di “edifici e complessi di edifici”.

Da ciò , pare corretto inferire, ad avviso del collegio che l’intervento effettuato dal Comune sul testo dell’art.32 in esame e contestato dall’appellante non abbia in realtà innovato la sua essenza originaria, essendosi piuttosto limitato ad esplicitare il procedimento e l’istruttoria dell’intervento del “proponente” pubblico o privato che sia , non essendo quest’ultimo di certo escluso alla luce del testo originario che nessuno svuotamento delle potenzialità edificatorie insite nella proprietà privata ha contemplato.

Dunque l’integrazione di cui si discute è tale perché traduce in norma positiva un corollario che già si desumeva dal testo originario.

L’appello deve essere quindi respinto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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