Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-25, n. 202300841
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 00841/2023REG.PROV.COLL.
N. 01344/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Rione Sirignano n. 6;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto emesso in data 30 agosto 2017 ai sensi degli artt. 39 e 40 T.U.L.P.S., la Prefettura della Provincia di Caserta ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti nei confronti dell’odierno appellante, agente della Polizia municipale del Comune di Casoria dall’anno 2012, avente in dotazione l’arma di ordinanza per l’esercizio delle sue funzioni di pubblica sicurezza.
Il richiamato provvedimento si fonda, in primo luogo, su una perquisizione compiuta dall’Autorità di pubblica sicurezza presso l’abitazione dell’interessato, nel corso della quale sono state rinvenute una paletta segnaletica della Polizia Municipale del Comune di Casoria, in quella sede giudicata contraffatta, nonché la pistola d’ordinanza custodita in modo non conforme al dettato normativo.
Inoltre, a sostegno del divieto, l’Amministrazione ha ritenuto insussistenti in capo all’interessato i requisiti di assoluta affidabilità necessari per la detenzione di armi, tenuto conto del rapporto di coniugio tra la di lui sorella e un soggetto “pregiudicato per gravissimi reati, nonché cugino di esponenti di spicco della criminalità organizzata”.
In data 18 settembre 2017, il ricorrente ha chiesto l’ostensione dei documenti posti a sostegno del provvedimento a lui sfavorevole, a cui la Prefettura ha dato riscontro negativo il 5 ottobre 2017.
Il ricorrente ha avversato innanzi al T.A.R. Campania il provvedimento di divieto, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili.
Con Ordinanza n. -OMISSIS- l’adito T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare, accogliendo tuttavia l’istanza di accesso agli atti in via incidentale, formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza resa dal G.U.P. - Tribunale di Napoli Nord, con cui l’imputato è stato prosciolto con formula piena sia in relazione al possesso di segni distintivi contraffatti di un corpo di polizia, sia in relazione alla detenzione di arma senza denunzia all’Autorità.
Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio.
Il giudice di prime cure, dopo aver ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di armi, ha ritenuto che il quadro fattuale ascrivibile al ricorrente, alla luce degli accertamenti di polizia riportati nel provvedimento impugnato, giustificassero la prognosi di non assoluta affidabilità del ricorrente nella detenzione dell’arma.
In particolare, la pronuncia ha preliminarmente smentito l’eccezione relativa al difetto di competenza della Prefettura di Caserta, osservando che i fatti di cui è causa si sono verificati presso l’abitazione del ricorrente, che, invero, si trova in provincia di Caserta, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo eserciti le sue funzioni a Casoria, in provincia di Napoli.
È stata poi disattesa la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione dell’urgenza del provvedimento.
Inoltre, il T.A.R. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la doglianza secondo cui il divieto di detenzione di armi non potrebbe applicarsi in relazione ad armi di cui non sia imposta la denuncia, come, nella specie, le armi di ordinanza. Secondo il primo Giudice, infatti, il divieto in esame riguarda le armi in generale, indipendentemente dal fatto che la detenzione delle stesse sia stata o meno denunciata, sicché alcun rilievo è da attribuirsi alla circostanza che il ricorrente, titolare di un’arma d’ordinanza in ragione della sua funzione, non sia soggetto all’obbligo di denuncia.
Da ultimo, il giudice di primo grado ha ritenuto il provvedimento impugnato adeguatamente motivato, in quanto, pur essendo intervenuta la sentenza di non luogo a procedere rispetto alle condotte penali contestate all’interessato, assumono rilevanza, ai fini del divieto, l’incauta custodia dell’arma e i legami di parentela con persone aventi precedenti penali, che rendono plausibile la prognosi di abuso della pistola.
L’appellante ha impugnato la citata pronuncia e ne ha chiesto la riforma, riproducendo essenzialmente le censure non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata sentenza.
Segnatamente, in base alla ricostruzione fornita dall’appellante, la sentenza sarebbe erronea, in quanto:
- avrebbe argomentato in modo assertivo sulla censura relativa al difetto di competenza del prefetto di Caserta, essendosi limitata ad affermare che non vi sono comunicazioni al Prefetto di Napoli in merito all’assegnazione dell’arma e che i fatti si sono verificati nell’ambito territoriale della Prefettura di Caserta;
- le ragioni di urgenza sottese al provvedimento impugnato non giustificherebbero la lesione del diritto del ricorrente alla partecipazione procedimentale, poiché l’Amministrazione avrebbe potuto procedere al sequestro delle armi in via cautelare e, dopo aver consentito la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo, disporre eventualmente il divieto di detenzione delle stesse;
- lo strumento giuridico per attuare la finalità di privare il soggetto assegnatario dell’arma di servizio non è il divieto di cui all’art. 39 T.U.L.P.S., poiché questo presupporrebbe un obbligo di denuncia dell’arma, che, nel caso di specie, non troverebbe applicazione in ragione del ruolo ricoperto dall’appellante;
- a fronte dell’intervenuta sentenza penale di non luogo a procedere, sarebbero venuti meno gli elementi per ritenere l’appellante di non sicura affidabilità nella detenzione dell’arma, in quanto le altre circostanze fattuali relative alla custodia dell’arma e al rapporto di affinità con un soggetto pregiudicato, non sarebbero di per sé sufficienti a giustificare il provvedimento di divieto.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, resistendo all’appello.
Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
La materia del rilascio