Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-05-21, n. 201003229
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N. 03229/2010 REG.DEC.
N. 06138/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6138 del 2007, proposto da:
Comune di Savignano Sul Rubicone, rappresentato e difeso dall'avv. B G, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N.2;
contro
Di B G, rappresentato e difeso dagli avv. G F, A F, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
per la riforma
della sentenza n.444 del 2007 depositata in data 4 maggio 2007 con la quale il TAR Emilia-Romagna, Bologna, sezione Prima, ha accolto il ricorso proposto dall’appellato per il rimborso delle somme incassate dal Comune in occasione del rilascio di concessione edilizia n.5418 del 21 maggio 1999 per la costruzione di una multisala cinematografica.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. S D F e uditi per le parti gli avvocati Graziosi, Fanzini e Foschi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna l’attuale appellato, Guelfo Di Bagno, agiva per il rimborso delle somme pretese indebitamente e incassate dal Comune di Savignano sul Rubicone, in occasione del rilascio della concessione edilizia n.5418 del 21 maggio 1999 per la costruzione di una multisala cinematografica per un importo di lire 739.621.152, pari a euro 381.982,45.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, sulla base della dedotta violazione dell’art. 20, comma settimo, del D.L. 14 gennaio 1994, n.26, convertito in legge 1 marzo 1994, n.153, ai sensi del quale “ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione”.
Conseguentemente, secondo la sentenza, l’amministrazione comunale era tenuta a scomputare dalla superficie complessiva dell’intervento quelle volumetrie necessarie alla realizzazione delle sale cinematografiche ivi compresa la volumetria per gli ingressi, le uscite, le biglietterie, i servizi igienici e le cabine di protezione, mentre non erano da ritenere esonerati dal pagamento degli oneri concessori gli altri locali contestualmente realizzati e destinati al tempo libero e quelli comunque a destinazione promiscua con dette ulteriori attività, nonché quelli diretti ad offrire un ulteriore servizio a favore degli spettatori o per lo svolgimento di una attività commerciale o di ristorazione, ma non strettamente necessari per l’attività cinematografica.
Avverso tale sentenza, sopra indicata, propone appello il Comune di Savignano sul Rubicone, deducendo in primo luogo la inammissibilità del ricorso originario, per mancata impugnazione dell’atto amministrativo presupposto, rappresentato dalla delibera regionale n.489 del 1998 del Consiglio Regionale, con la quale la regione escludeva dal beneficio dell’esenzione gli interventi consistenti nella creazione di nuovi cinema;la delibera all’art.