Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-11-11, n. 202408997
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2024
N. 08997/2024REG.PROV.COLL.
N. 01089/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2024, proposto da
Comune di Fonte Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Mentana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12506/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Mentana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il Cons. R M C e uditi per le parti gli avvocati R V e M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’originario ricorso il Comune di Fonte Nuova impugnava la delibera di G.R. n. 19 del 22 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione finanziaria e patrimoniale dei beni tra il Comune di Mentana e il Comune di Fonte Nuova, istituito con L.R. n. 25/1999. Per effetto della citata legge regionale, il territorio del neo istituito Comune veniva determinato procedendo al distacco di porzioni di territorio appartenenti ai limitrofi comuni di Guidonia Montecelio e Mentana. In particolare, dal Comune di Mentana venivano distaccate le frazioni di Tor Lupara e di Santa Lucia, che entravano a far parte del territorio della ricorrente, con decorrenza 15 ottobre 2001.
La L.R. n. 30 del 30 luglio 1996, all’art. 10, prevedeva che nell’ipotesi di formazione di un nuovo Comune, la Giunta Regionale, con propria deliberazione definisse i rapporti patrimoniali ed economici e quelli afferenti del relativo personale, effettuando la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività tra i Comuni interessati avvalendosi, per le relative attività istruttorie, di un Commissario coadiuvato da uno o più sub Commissari, tutti scelti tra i dipendenti regionali.
Incontestate le percentuali ripartitorie del 50,20% a carico di Mentana e del 49,80% a carico di Fonte Nuova - recepite con Delibera della G.C. n. 181 del 28 novembre 2003 del Comune di Mentana e del Commissario Straordinario n. 94 del 22 dicembre 2003 del Comune di Fonte Nuova, oggetto della contestazione era la determinazione del valore dei terreni di cui alla DGR 19/2015, atteso che la detta deliberazione ne determinava il valore complessivo in € 19.503.688,00.
In applicazione dei relativi coefficienti, il valore dei terreni da attribuire al Comune di Mentana veniva indicato in € 9.712.836,62 e il valore dei terreni attribuiti al Comune di Fonte Nuova, sulla base della loro localizzazione e destinazione, veniva determinato nel maggior importo di € 11.560.289,00 con il conseguente valore differenziale di € 1.847.425,38 da riconoscere in favore dell’altra amministrazione.
Il ricorrente lamentava che la relazione tecnica posta a base della Delibera di G.R.L. n. 19/2015, aveva determinato non correttamente il valore dei terreni in quanto molti di questi risultavano di proprietà privata e senza alcuna potenzialità edificatoria ed oltretutto risultavano gravati da enfiteusi perpetua. Veniva quindi dedotto che circa 2000 ettari provenienti dal territorio di Mentana risultavano gravati da demanio civico, dei quali 330 ettari costituiti da boschi demaniali e i restanti soggetti a canone enfiteutico, salvo quelli affrancati negli anni pregressi. Pertanto la relativa attribuzione patrimoniale - pari quasi all’80% del patrimonio assegnato - doveva considerarsi priva del valore riconosciuto dal Commissario. Anche le attribuzioni residuali risultavano inficiate da carente istruttoria, non essendosi provveduto ad accertare il titolo di provenienza e neppure la relativa destinazione urbanistica, circostanza che determinava la totale inattendibilità della stima.
Veniva censurata anche la stima dell’attivo finanziario, che in una prima perizia del 2013 riferiva di un credito di circa 700 mila euro a favore del Comune ricorrente, salvo venir modificata - a seguito delle osservazioni del Comune di Mentana del 17 gennaio 2014 - andandosi, appena un anno più tardi, a quantificare il credito a favore del suddetto Comune in 1.800.000,00 euro.
Instaurato il contraddittorio, l’adito T disponeva incombenti istruttori.
All’esito dell’istruttoria, con la sentenza in epigrafe impugnata il T