Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-07-05, n. 201602993

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-07-05, n. 201602993
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602993
Data del deposito : 5 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01820/2016 REG.RIC.

N. 02993/2016REG.PROV.COLL.

N. 01820/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2016, proposto dal signor A C, rappresentato e difeso dagli avvocati L S, D G e L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D G in Roma, alla via Archimede, n. 143;

contro

L’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I, n. 9943/2015, resa tra le parti, concernente l’impugnazione di una ordinanza di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato L P e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado n. 7461 del 2015 (proposto al TAR per il Lazio), l’odierno appellante ha impugnato l’ordinanza di sgombero avente per oggetto un immobile sito in Milano (alla via Carlo de Cristoforis, n. 5), emessa il 30 gennaio 2015 dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Tale immobile era stato confiscato con decreto n. 16 del 9 gennaio 2014 del Tribunale di Torino, Sezione per l’applicazione di misure di prevenzione, divenuto definitivo il 28 ottobre 2014.

2. Con la sentenza impugnata n. 9943 del 2015, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio, rilevando la natura vincolata dell’impugnato atto di sgombero.

3. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma il ricorso di primo grado sia accolto.

Egli ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 ed ha dedotto che l’ordinanza di sgombero doveva essere preceduta da un atto di destinazione dell’immobile in questione.

4. Così sintetizzate le censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse siano infondate e vadano respinte, poiché:

- come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, l’adozione dell’ordinanza di sgombero costituisce, per l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, atto dovuto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cons. St., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2682;
Sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169);

- l’Agenzia ha il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero il bene, avendo lo stesso acquisito, per effetto della confisca, un’impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l’assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2682);

- gli appellanti – in ragione della natura del bene occupato - erano a conoscenza da tempo della necessità di procurarsi un nuovo alloggio, sicché la loro pretesa a rimanere all’interno dell’immobile non può trovare tutela;

- il dovere dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ordinare di lasciare libero il bene confiscato non è condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso (Cons. St., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2682;
Sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169);

- il bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato è stato già effettuato dal legislatore, sicchè l’emanazione delle ordinanze di sfratto non viola il principio di proporzionalità;

- l’ordinanza impugnata in primo grado ha specificamente dato atto delle ragioni per cui non occorreva inviare l’avviso di avvio del procedimento previsto dall’art. 7, con una specifica ed autonoma determinazione che non è stata specificamente contestata.

7. - L’appello va dunque respinto, con conferma della sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

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