Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-13, n. 202001164
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Pubblicato il 13/02/2020
N. 01164/2020REG.PROV.COLL.
N. 07176/2019 REG.RIC.
N. 07448/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2019, proposto dalla società Toscana Aeroporti S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e D M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 68;
contro
l’Associazione VAS, Vita Ambiente Salute Onlus, Comitato “No Aeroporto”, Comitato Mente Locale della Piana, Medicina Democratica Movimento di Lotta della Salute Onlus, Associazione Forum Ambientalista, Comitato Chiusura Inceneritore di Montale, Comitato Oltre, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Prato, Comitato Ambientale di Casale, Associazione Politico Culturale Farecittà, Comitato Campigiano No Aeroporto, Associazione Pisa in Comune, Circolo Territoriale di Campi Bisenzio di Sinistra Italiana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., signori Giuseppe Barghini, Gabriele Bianchi, Lorenzo Bigagli, Filippo Bonanni, Marco Boretti, Gianfranco Ciulli, Caterina Gestri, Gestri Didaco Fabrizio, Giacomo Giannarelli, Silvia La Vita, Roberta Lombardi, Fabrizio Mattei, Aldo Milone, Evita Milone, Roberto Poggini, Alfio Pratesi, Lisa Puccianti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati G G e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio, Partito della Rifondazione Comunista – Comitato Regionale della Toscana, Comitato Difendiamo La Nostra Salute Prato Sud, signori Franco Aspite, Leonardo Becheri, Gabriele Capasso, Alessandra Fiesoli, Marilena Garnier, Angelo Gestri, Tommaso Grassi, Antonio Longo, Erica Mazzetti, Roberto Mennini, Carla Pieraccini, Luca Roti, Sanesi Paolo Andrea, Monica Sgherri, Giorgio Silli, Alberto Toccafondi, Mariangela Verdolini, Barbara Vestrucci, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati L B e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6;
del Comitato Sì Aeroporto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Andrea Zoppini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Annoni in Roma, via Udine 6;
sul ricorso numero di registro generale 7448 del 2019, proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
contro
l’Associazione VAS, Vita Ambiente Salute Onlus, Comitato “No Aeroporto”, Comitato Mente Locale della Piana, Medicina Democratica Movimento di Lotta della Salute Onlus, Associazione Forum Ambientalista, Comitato Chiusura Inceneritore di Montale, Comitato Oltre, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Prato, Comitato Ambientale di Casale, Associazione Politico Culturale Farecittà, Comitato Campigiano No Aeroporto, Associazione Pisa in Comune, Circolo Territoriale di Campi Bisenzio di Sinistra Italiana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., signori Giuseppe Barghini, Gabriele Bianchi, Lorenzo Bigagli, Filippo Bonanni, Marco Boretti, Gianfranco Ciulli, Caterina Gestri, Gestri Didaco Fabrizio, Giacomo Giannarelli, Silvia La Vita, Roberta Lombardi, Fabrizio Mattei, Aldo Milone, Evita Milone, Roberto Poggini, Alfio Pratesi, Lisa Puccianti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati G G e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio, Partito della Rifondazione Comunista – Comitato Regionale della Toscana, Comitato Difendiamo La Nostra Salute Prato Sud, signori Franco Aspite, Leonardo Becheri, Gabriele Capasso, Alessandra Fiesoli, Marilena Garnier, Angelo Gestri, Tommaso Grassi, Antonio Longo, Erica Mazzetti, Roberto Mennini, Carla Pieraccini, Luca Roti, Sanesi Paolo Andrea, Monica Sgherri, Giorgio Silli, Alberto Toccafondi, Mariangela Verdolini, Barbara Vestrucci, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
della Toscana Aeroporti S.p.A., in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A B e D M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Bruno Buozzi 68;
della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L B e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 789 del 2019.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Vas - Vita Ambiente Salute Onlus e consorti, della Regione Toscana, del MATTM, del MIBAC e dell’ENAC, del Comitato Si Aeroporto (appello n. 7176 del 2019);della Regione Toscana, della Toscana Aeroporti e dell’Associazione Vas - Vita Ambiente Salute Onlus e consorti (appello n. 7448 del 2019);
Visto l’appello incidentale della Regione Toscana;
Visti gli appelli incidentali di Associazione Vas - Vita Ambiente Salute Onlus e consorti
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 28 novembre 2019 il cons. S M;
Uditi per le parti rispettivamente rappresentate gli avvocati D M T, G G, M G, L B, S F (su delega dell’avvocato B M) e M L G (per l’Avvocatura dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
APPELLO n. 7176 del 2019.
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Toscana, alcune associazioni tra cui “Vita Ambiente Salute O.N.L.U.S.” (V.A.S) e alcuni cittadini, residenti nei Comuni di Prato, Campi Bisenzio e Firenze, impugnavano il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 377 del 28 dicembre 2017 con il quale era stata decretata “ la compatibilità ambientale del “Master Plan 2014 - 2029 ” dell’Aeroporto “Vespucci” di Firenze, progetto quest’ultimo presentato dall’ENAC e diretto alla realizzazione di una nuova pista a orientamento monodirezionale, il tutto subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’art. 1, sezioni A, B e C dello stesso decreto.
Essi esponevano che il progetto prevede la realizzazione dell’opera nelle immediate vicinanze di una pianura periurbana, nota come “Piana fiorentina”, area quest’ultima che, pur essendo stata bonificata, ha conservato alcune zone umide, qualificate a loro volta come siti e zone di protezione speciale di importanza comunitaria (cd. aree SIC, SIR 45 e ZPS).
La Piana costituisce ancora oggi un fondamentale insieme di aree agricole, aree a verde e aree destinate alla compensazione ambientale e, proprio per questa sua inestimabile rilevanza, è stata oggetto del progetto per la realizzazione del Parco Agricolo della Piana, un parco della superficie complessiva di 7.000 ettari che dovrebbe costituire il “cuore verde” dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia.
I ricorrenti evidenziavano che la vicenda relativa all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze era stata già esaminata dallo stesso TAR, laddove con la sentenza n. 1310 dell’8 agosto 2016 era stata annullata, seppur in parte qua , la delibera n. 61/2014 di integrazione al P.I.T. regionale, in relazione all’esistenza di alcune lacune del procedimento di VAS.
Detta pronuncia è stata impugnata in appello dalla Regione Toscana e il relativo ricorso (R.G. 9414/2016) è attualmente pendente presso la IV Sezione del Consiglio di Stato.
Nelle more della definizione di detto giudizio, il 24 marzo 2015 l’ENAC aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una domanda di accertamento di compatibilità ambientale per il progetto denominato “ Aeroporto di Firenze –Master Plan aeroportuale 2014 – 2029 ”, finalizzato alla riqualificazione dello scalo.
Nel dicembre del 2016 la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale aveva espresso il parere definitivo del 2 dicembre 2016 (prot. 2235) circa la compatibilità dell'opera.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017 l’ENAC aveva quindi presentato, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, dello stesso provvedimento, un’istanza di applicazione, al procedimento in corso, della sopra citata disciplina sopravvenuta.
La Commissione Tecnica di VIA aveva successivamente emanato il parere n. 2570 del 5 dicembre 2017 con il quale aveva ritenuto adeguata la documentazione integrativa proposta dall’ENAC e confermato l’assenza di profili di incompatibilità ambientale, in analogia a quanto contenuto nei precedenti pareri nn. 2235, 2336 e 2422.
A conclusione del procedimento il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con provvedimento del 28 dicembre 2017 (prot. 377), aveva quindi sancito la compatibilità ambientale del “ Master Plan 2014-2029 ” dell’aeroporto di Firenze, nello scenario 2029 corrispondente al cosiddetto “scenario B (crescita MEDIA)” e con utilizzo esclusivamente monodirezionale della pista a orientamento “12-30”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nelle sezioni A, B e C dell’art. 1 dello stesso decreto.
2. Avverso il decreto di valutazione di Impatto Ambientale n. 377 del 28.12.2017, i ricorrenti deducevano, con il ricorso instaurato in primo grado:
I. Illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dall’incostituzionalità del d.lgs. 104/2017. Questione di costituzionalità .
L’art. 23, comma 2, del d.lgs. 104/2017 sarebbe illegittimo per superamento del termine massimo della delega legislativa, nella parte in cui lo stesso ha eliminato la necessità di presentare ai fini della V.I.A. un progetto con dettaglio pari al progetto definitivo;
II. Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in quanto adottati in applicazione del d.lgs. n. 104 del 2017 attraverso una disposizione (art. 23, comma 2, secondo periodo d.lgs. n. 104 del 2017) contrastante con l’art. 3, paragrafo 2 della direttiva 2014/52/UE. Disapplicazione della normativa nazionale incompatibile, in tesi. Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE in ipotesi .
La predetta disposizione sarebbe altresì in contrasto con l’art. 3 paragrafo 2 della direttiva 2014/52/UE, circostanza quest’ultima che avrebbe imposto di procedere alla disapplicazione della normativa nazionale, disponendo comunque il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE;
III. Violazione dell’art. 21 d.lgs. 152/2006. Tardiva attivazione della procedura di scoping per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Illegittima integrazione postuma dello studio di impatto ambientale. Insufficienza originaria dello studio di impatto ambientale. Mancata attivazione della procedura di consultazione sulla integrazioni documentali. Mancata acquisizione del parere delle amministrazioni interessate sulla documentazione integrativa. Violazione dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 15272006. A seguito della trasmissione della documentazione integrativa l’Autorità competente avrebbe dovuto riaprire l’istruttoria e procedere ad una nuova fase di consultazione .
III.1. Violazione dell’art. 21 D.Lgs. 152/2006. Tardiva attivazione della procedura di
scoping per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Illegittima integrazione postuma dello Studio di Impatto Ambientale. Insufficienza originaria dello Studio di Impatto Ambientale .
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2017, ENAC richiedeva “ di poter dare avvio ad una fase consultiva atta a verificare l’opportunità di adesione alla nuova normativa e a definirne i correlati aspetti tecnico-procedurali ”. A tale richiesta, l’Autorità competente rispondeva positivamente, comunicando “ il nulla osta all’avvio della fase consultiva prevista dall’art 20 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 104/2017 ”.
L’art. 20 del Codice dell’ambiente, nella sua attuale formulazione, introduce una innovativa procedura di scoping, attivabile dal proponente “in qualsiasi momento” e riguardante le informazioni relative agli elaborati progettuali, al precipuo fine di verificarne la compatibilità rispetto al livello di dettaglio stabilito dall’art. 5 comma 1 lett. g) del Codice (anch’esso modificato dal d.lgs. n. 104/2017).
Trattandosi di una procedura di scoping “progettuale”, l’oggetto della consultazione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la compatibilità degli elaborati progettuali presentati da ENAC con l’istanza ex art. 23 del Codice.
Tuttavia, con la propria nota del 21 luglio 2017, ENAC rilevava che “ Per quanto attiene, nello specifico, le informazioni di carattere progettuale si ritiene che il livello di dettaglio della documentazione progettuale già agli atti del procedimento sia coerente con quanto indicato dall’art. 5, lett. g) e dall’art. 12, co. 1, lett. a) del D.Lgs 104/2017 ”.
La tesi di ENAC veniva condivisa dalla DVA, nella relazione allegata alla nota del 18 settembre 2017, conclusiva della fase di consultazione,
Non essendo necessaria alcuna integrazione progettuale, la fase di scoping ex art. 20 del
Codice avrebbe dovuto essere dichiarata esaurita, con conseguente rimessione del procedimento alla fase finale ex art. 25.
Sennonché, nella stessa relazione conclusiva l’Autorità competente, anziché concludere la procedura di scoping , richiedeva al soggetto proponente una serie di ulteriori integrazioni.
Dietro il “velo” formale costituito dal richiamo all’art. 20 del d.lgs. n. 152/206 si sarebbe celata, in realtà, la volontà di attivare anche la ben diversa procedura di scoping disciplinata dall’art. 21 del medesimo decreto.
Trattandosi, dunque, di aprire una fase di consultazione diretta a definire la portata delle informazioni concernenti lo Studio di Impatto ambientale, lo scoping di cui all’art. 21 del ripetuto decreto n. 152/2006 deve necessariamente precedere la successiva fase decisionale, che prende avvio con l’istanza ex art. 23, alla quale deve essere allegato il SIA.
Né un siffatto modo di procedere avrebbe potuto trovare giustificazione nell’art. 23 comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 104/2017. Secondo i ricorrenti, gran parte delle modifiche apportate da tale decreto, nulla avrebbero aggiunto rispetto alle informazioni precedentemente contenute nell’Allegato VII alla parte II e nel D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
In sostanza, l’Autorità competente avrebbe illegittimamente sfruttato l’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2017 per consentire un’indebita integrazione postuma dello Studio di Impatto Ambientale, che evidentemente (e nonostante una prima richiesta di integrazione ex art. 24 del Codice dell’ambiente, avvenuta il 21 luglio 2015) continuava a presentare numerose carenze;
III.2. Violazione dell’art. 21 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 come modificati dal d.lgs. n. 104/2017. Mancata attivazione della procedura di consultazione sulle integrazioni documentali. Mancata acquisizione dei pareri delle “amministrazioni interessate” sulla documentazione integrativa .
III.3. Violazione dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 152/2006.
A seguito della trasmissione della documentazione integrativa, l’autorità competente avrebbe dovuto riaprire l’istruttoria e procedere ad una nuova fase di consultazione;
IV. Violazione degli artt. 5, comma 1, lett. g) del d.lgs. 152/2006. Insufficiente contenuto informativo del Masterplan aeroportuale. Violazione dell’art. 191 TFUE. Violazione del principio di prevenzione. Violazione dell’art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 . Eccesso di potere per illogicità e sviamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento, istruttoria insufficiente e contraddittorietà.
IV.1. L’applicazione ratione temporis della disciplina di cui all’art. 5 comma 1 lett. g) del
D.lgs. 152/2006 nella formulazione, antecedente alle modifiche di cui al D.Lgs. 107/2017 .
Il decreto n. 377/2018 sarebbe illegittimo in quanto porrebbe a fondamento della valutazione di impatto ambientale un progetto che non conterrebbe un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4 d.lgs. 163/2006 cui rinvia l’art. 5 comma 1 lett. g) d.lgs. n. 52/2006 nella versione, secondo i ricorrenti, ratione temporis applicabile;il Masterplan 2014-2029 sarebbe comunque illegittimo nella parte in cui rinvia sostanzialmente la valutazione ambientale all’esecuzione di alcune prescrizioni che risulterebbero in gran parte prive di contenuto precettivo, attribuendo così all’Osservatorio istituito con il medesimo decreto il potere di procedere a valutazioni che invece avrebbero dovuto essere espletate prima della conclusione del procedimento di VIA dalla competente Commissione.
Secondo i ricorrenti, la nuova formulazione dell’art. 5, comma 1, lett. g) del Codice dell’ambiente, come introdotta dal D.Lgs. 104/2017, non sarebbe compatibile con la Direttiva 2011/92/UE ed in particolare con il livello informativo richiesto dal diritto europeo,
IV.2. Il livello informativo e di dettaglio previsto dall’art. 5 comma 1 lett. g) del D.lgs. 152/2006 nella formulazione antecedente alle modifiche di cui al D.Lgs. 104/2017 .
IV.3. L’evidente carenza del Masterplan presentato originariamente da ENAC, le successive integrazioni richieste dalla Commissione VIA/VAS e le contraddizioni interne all’istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti.
Essi sottolineavano peraltro che il progetto sottoposto a VIA da parte di ENAC consiste in un “Masterplan Aeroportuale”, documento che il MATTM ha sin dall’origine ritenuto assimilabile ad un “progetto definitivo”, consentendo la sua sottoposizione alla procedura di compatibilità ambientale con la nota DVA/8869/2015 dell’1 aprile 2015.
Le richieste di integrazioni effettuate dalla Commissione VIA nel corso del procedimento, sarebbero tuttavia già sintomatiche del fatto che il livello informativo del Masterplan fosse insufficiente.
IV. 4. La natura generale e pianificatoria del Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan) e l’impossibilità di qualificarlo alla stregua di “progetto definitivo ”.
Al riguardo, i ricorrenti richiamavano, tra l’altro, il parere rilasciato dal Consiglio di Stato sul ricorso straordinario proposto dall’Università degli Studi di Firenze secondo cui il Masterplan Aeroportuale rappresenta “ lo strumento che individua le principali caratteristiche degli interventi di adeguamento e potenziamento di ciascuno scalo, tenendo conto delle prospettive di sviluppo dell’aeroporto, delle infrastrutture, delle condizioni di accessibilità e dei vincoli imposti sul territorio ”.
Il Masterplan non potrebbe quindi, per sua natura, contenere un livello di dettaglio analogo ad un progetto definitivo di un’opera.
Sul punto, del tutto inconferente se non addirittura controproducente sarebbe stato il richiamo effettuato da ENAC, nella “ Relazione Generale: chiarimenti di Integrazioni e Controdeduzioni ”, alla Circolare del Ministero dei Trasporti e dei lavori pubblici del 23 febbraio 1996, n. 1408.
La citata Circolare fornisce infatti solo indicazioni in merito all’interpretazione dell’art. 1 comma 6 del d.l. n. 251/1995 in materia di Piani di Sviluppo Aeroportuale, norma questa che – peraltro – nulla dispone in ordine al contenuto progettuale dei suddetti Piani.
IV. 5. Il Raffronto tra il contenuto informativo del Masterplan a seguito delle integrazioni e il livello di dettaglio del “progetto definitivo descritto dall’ art. 93 D.Lgs. 163/2006. Violazione dell’art. 5 comma 1 lett. g) D.Lgs. 152/2006 .
I ricorrenti sottolineavano come la Relazione tecnica generale non rechi l’indicazione di tutte le opere e le categorie di intervento che saranno in concreto eseguite per realizzare il piano di sviluppo, ma illustri solo quelle “principali”.
Anche la descrizione delle singole categorie di intervento presenterebbe significative lacune informative, se rapportate al livello di dettaglio prescritto dall’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010.
Quanto alle rilevantissime opere propedeutiche all’intervento - quali la deviazione e spostamento di un tratto del Fosso Reale con sotto-attraversamento dell’Autostrada A11, la riorganizzazione dello svincolo della A11 per Sesto Fiorentino e Osmannoro, e della relativa viabilità, la rilocalizzazione degli interventi di compensazione idraulica (bacino di laminazione) del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino, la rilocalizzazione nelle aree limitrofe (Focognano e Renai), del bacino denominato “Lago di Peretola” e di alcuni bacini del sito “La Querciola”, bacini artificiali con finalità naturalistiche e la delocalizzazione di parte dei “boschi della piana” con aumento della superficie complessiva - la Relazione tecnica generale avrebbe fornito indicazioni estremamente sommarie, non coerenti con quanto richiesto dall’art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006.
Le carenze progettuali non avrebbero poi consentito di effettuare alcuna valutazione paesaggistica da parte della Regione Toscana, né avrebbero consentito al MIBACT di valutare la compatibilità dell’opera progettata con le previsioni del PIT regionale con valenza di piano paesaggistico (tanto poteva desumersi, ad esempio, dalla prescrizione n. 5 di cui al parere del MIBACT);
IV. 6. L’inserimento di prescrizioni ambientali che rinviano la valutazione degli aspetti ambientali a fasi successive all’espletamento della procedura di VIA ed aventi l’obiettivo di colmare le lacune originarie del progetto. Violazione dell’art. 191 TFUE. Violazione del Principio di prevenzione. Violazione dell’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per illogicità e sviamento .
Le prescrizioni contenute nel decreto impugnato evidenzierebbero comunque il rinvio ad una fase progettuale successiva (erroneamente indicata come “esecutiva”) dell’analisi e della valutazione degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del Masterplan.
In sostanza, tali prescrizioni sarebbero sintomatiche dell’impossibilità di effettuare sul progetto, per come presentato, una compiuta valutazione di impatto ambientale ex ante , svilendo e svuotando di significato le finalità di quest’ultima.
La necessaria e completa valutazione ex ante degli impatti ambientali si lega indissolubilmente al grado di definizione e di dettaglio del progetto, i cui effetti sull’ambiente l’autorità competente è chiamata a valutare.
Tale aspetto della VIA è stato chiarito Corte di Giustizia UE, secondo cui “ nel caso di una procedura di autorizzazione articolata in più fasi, la detta valutazione [di VIA ndr.] deve essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che un progetto può avere sull'ambiente ” (così C.G.U.E., sentenza 4 maggio 2004, Causa C-508/03).
L’integrazione sostanziale di un progetto e la valutazione degli impatti ambientali posticipata all’ottenimento della compatibilità ambientale, si pone altresì in aperto contrasto con il principio della necessaria partecipazione del pubblico alla Procedura di VIA, sancito dall’art. 6 della Convenzione di Aarhus, richiamato nel considerando n. 20 alla Direttiva 2011/92/UE (sul carattere fondamentale della partecipazione del pubblico interessato si vedano anche i considerando nn. 1, 18 e 36, nonché art. 6 della Direttiva 2011/92/UE).
In tal senso i ricorrenti richiamavano in particolare le prescrizioni nn. 3, 4, 28, 29, 33, 34, 46 e 49 del Decreto di VIA nonché le prescrizioni nn. 1, 3 e 5 del Parere reso dal MIBACT.
Evidenziavano altresì che, a prescindere dalla normativa presa in considerazione (e quindi anche dopo le modifiche al procedimento di VIA introdotte dal d.lgs. n. 104 del 2017), il “progetto esecutivo” costituisce un livello di progettazione di dettaglio che cura aspetti specifici dei lavori da realizzare. Esso dunque non può rappresentare la sede progettuale nella quale effettuare nuove “scelte progettuali” (prescrizione n. 29) o nuove “valutazioni” circa gli impatti dell’opera progettata sulle componenti ambientali o in merito ai rischi derivanti dall’esecuzione del progetto (prescrizioni nn. 3, 4, 29, 33 34, 46, 48 e 49, doc. 1, nonché le prescrizioni del MIBACT, doc. 5 bis).
In ogni caso, i ricorrenti, prospettavano, in via subordinata, la seguente questione pregiudiziale da sottoporre alla Corte di Giustizia:
(i) “ se l’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i principi di precauzione e azione preventiva richiamati nel considerando n. 2 della Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, ostino all’interpretazione di una normativa nazionale ed in particolare dell’art. 5 comma 1 lett. g) D.Lgs. 152/2006, letta congiuntamente con l’art. 25 comma 4 D.Lgs. 152/2006, che consenta alle Autorità Competenti degli Stati membri, mediante l’apposizione di particolari condizioni e prescrizioni nel provvedimento di compatibilità ambientale reso all’esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di rinviare l’approfondimento progettuale di alcuni aspetti dell’opera ed il relativo giudizio di compatibilità ambientale alle fasi successive alla procedura di VIA ”;
(ii) “ se i considerando nn. 1, 18 e 36, l’art. 6 della Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, nonché l’art. 6 della convenzione di Aarhus ostino ad una normativa di uno Stato membro quale quella dettata dal D.Lgs. 152/2006, che esclude la partecipazione del pubblico interessato all’esecuzione di un progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale alle successive fasi di attuazione esecuzione e monitoraggio, laddove in queste fasi al Proponente sia consentito modificare sostanzialmente il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale e venga altresì rinviata alle predette fasi la valutazione circa gli impatti ambientali delle modifiche effettuate ”.
I ricorrenti evidenziavano poi che, a loro parere, l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta ai fini del procedimento di VIA altro non era che la diretta - e inevitabile – conseguenza dell’illegittimità della VAS, effettuata dalla Regione Toscana ai fini dell’approvazione della variante al PIT, la quale, avendo mancato di far emergere tutte le implicazioni secondarie, cumulative e indirette della variante al piano territoriale per l’inserimento della nuova infrastruttura, aveva reso impossibile una compiuta valutazione dell’impatto ambientale del progetto.
Si sarebbe trattato, in sostanza, di “prescrizioni” vaghe e generiche, poiché esse prevedono una serie di azioni diverse, non semplicemente correlabili, da effettuarsi in tempi e fasi non ben identificate e, soprattutto, tali da richiedere ulteriori valutazioni e/o autorizzazioni (come l’opera di sottoattraversamento del Fosso Reale);
V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 della l.r. Toscana n. 65 del 10.11.2014. Illegittimità del decreto del Ministro dell’Ambiente n. 377 del 28.12.2013 per avere ritenuto compatibile con l’ambiente un progetto non supportato da alcuna procedura di VAS a livello di pianificazione territoriale .
Il “Master Plan 2014-2029” non era comunque supportato da alcun procedimento di VAS;infatti, a seguito della sentenza del TAR Toscana n. 1310/2016, di annullamento della delibera di approvazione della Variante al PIT per la riqualificazione dell’aeroporto di Firenze, il procedimento di VIA sul Master Plan 2014-2029 avrebbe dovuto essere immediatamente definito con provvedimento negativo;non essendo più sorretto “a monte” dalla VAS del piano territoriale che aveva provveduto a verificare come poter inserire un nuovo aeroporto in una zona così già densamente urbanizzata, il procedimento di VIA sul progetto di riqualificazione dell’aeroporto di Firenze avrebbe dovuto essere immediatamente definito con provvedimento negativo o, quantomeno, sospeso sino alla conclusione della nuova valutazione ambientale strategica da parte della Regione Toscana. Solo in tal modo, infatti, la Regione avrebbe potuto nuovamente individuare quei requisiti essenziali che la nuova infrastruttura dovrà avere per poter essere considerata sostenibile sotto il profilo ambientale e compatibile con tutte le strutture e gli insediamenti già esistenti sul territorio. L’inserimento di una grande infrastruttura come un nuovo scalo potrebbe infatti essere eventualmente realizzato soltanto individuando “a monte” (in sede di VAS), in modo puntuale e capillare, tutti i punti di equilibrio con le altre opere esistenti o in via di realizzazione.
Il Master Plan sarebbe peraltro in contrasto anche con le disposizioni della variante al PIT non annullate (in particolare in ordine al Parco Agricolo della Piana e alla lunghezza della pista che su questo inciderebbe ove fosse confermata la misura di 2400 metri anziché quella di 2000 come autorizzati dalla variante);
VI. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 7.8.1990. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti amministrativi. Sviamento. Illogicità e irrazionalità della modifica dell’Osservatorio Ambientale .
VII. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 22, del d.lgs. 152 del 30 aprile 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla valutazione della c.d. opzione zero. Eccesso di potere per sviamento .
VIII. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, lett. b) e dell’art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria in riferimento agli effetti dell’opera sull’assetto idrologico – idraulico della piana fiorentina. Eccesso di potere per insufficienza di motivazione. Eccesso di potere contraddittorietà tra atti amministrativi. Eccesso di potere per sviamento .
Il Decreto VIA n. 377 del 28.12.2017 di compatibilità ambientale del Master Plan 2014-2029 dell’aeroporto di Firenze sarebbe stato illegittimo anche nella parte in cui è stato emesso senza considerare gli effetti significativi e negativi del progetto sull’assetto idrologico-idraulico della Piana fiorentina e, soprattutto, in totale difetto della previsione di puntuali misure volte ad evitarli, prevenirli, ridurli o possibilmente compensarli.
La prima interferenza prodotta dalla realizzazione della nuova pista è quella che comporta lo spostamento della principale dorsale del reticolo idrico della Piana, il Fosso Reale, che dovrà essere deviato per un tratto lungo 3 chilometri e, inoltre, dovrà essere incanalato in un nuovo sottoattraversamento dell’autostrada A11.
Nessuna di queste due criticità sarebbe stata effettivamente risolta dal proponente.
Come si evince dalla tavola ING-PGT-03-TAV-006 (Planimetria a sezione del nuovo Fosso Reale) il nuovo corso del Fosso Reale è stato progettato in modo tale da far sì che il corso d’acqua abbandoni il suo alveo naturale e aggiri la pista in corrispondenza della testata “12”, per poi reimmettersi nel suo letto originario.
La modifica dell’alveo del Fosso Reale comporterà - come ha osservato il Consorzio di
Bonifica 3 del Medio Valdarno nella nota del 18.5.2015 allegata al parere