Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-18, n. 201907886

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-18, n. 201907886
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907886
Data del deposito : 18 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2019

N. 07886/2019REG.PROV.COLL.

N. 09015/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9015 del 2018, proposto dalla società
N S s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Comuni della Trexenta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M e C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Enrico Zedda, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sede di Cagliari, Sezione seconda, n. 223 del 15 marzo 2018, resa tra le parti, concernente il provvedimento di diniego della SCIA relativa alla realizzazione di un impianto eolico.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Comuni della Trexenta e della Regione Autonoma Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la società appellante, l’avvocato P F, per l’Unione Comuni della Trexenta, l’avvocato M M e, per la Regione Sardegna, l’avvocato Floriana Isola, su delega dell’avvocato A C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società N S ha presentato l’8 luglio 2016 allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni della Trexenta una dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP) volta all’ottenimento del titolo abilitativo necessario a realizzare un impianto eolico.

2. Con provvedimento prot. 3908 del 30 novembre 2016, il SUAP ha tuttavia disposto il diniego definitivo della SCIA, chiesta, in particolare, per la realizzazione di un impianto di produzione eolica con generatore di potenza pari a 59,90 KWp e delle relative opere di connessione elettrica alla rete, in un’area ricadente nei comuni di Gesico e Selegas.

2.1. Il diniego è stato motivato in relazione alla insufficienza delle distanze minime da altri edifici.

3. Contro il suddetto provvedimento la N S ha quindi proposto ricorso al Tar per la Sardegna, sede di Cagliari, che con la sentenza indicata in epigrafe lo ha respinto.

3.1. Lo stesso Tribunale ha infatti ritenuto che la disciplina delle distanze applicabile non fosse quella più favorevole relativa agli impianti cosiddetti mini eolici, ma, in relazione alla conformazione dell’impianto, quella ordinaria prescritta della delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 3/17 del 16 gennaio 2009.

4. Contro la predetta sentenza ha quindi proposto appello la N S, prospettando i seguenti motivi di censura.

4.1. Violazione e falsa applicazione della delibera della G.R. n. 3/17 del 2009, della delibera della G.R. 40/11 del 2015 e della circolare dell’Ass.to regionale Difesa dell’Ambiente del 14 aprile 2016;
Difetto di motivazione.

4.1.1. La società appellante ha evidenziato al Tar come il diniego impugnato fosse intervenuto senza la verifica dell’esatta natura dell’impianto progettato. Tale adempimento invece si sarebbe reso necessario anche a seguito della nota dell’Assessorato Economia Finanza e Urbanistica della regione Sardegna, prot. 38430 del 5.10.2016, con il quale l’Amministrazione procedente era stata invitata a verificare a quale tipologia appartenesse l’impianto progettato ai fini dell’applicazione delle relative distanze ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 3/2017 del 2009.

4.1.2. In particolare, nell’allegato della delibera n. 3/2017 sono fissati:

- al punto secondo (vincoli determinati da norme territoriali urbanistiche e condizioni morfologiche e climatiche), “per ogni turbina” (di qualsiasi tipologia) la distanza minima di mt 500 dall’edificato urbano (par. 2.1), la distanza minima dal confine pari alla lunghezza del diametro del rotore (par. 2.2), la distanza dalle strade provinciali o statali o dalle ferrovie in modo che risulti superiore alla somma dell’altezza dell’aerogeneratore al mozzo e del raggio del rotore più un ulteriore 10% (par. 2.3), il rispetto dei vincoli paesaggistici e la distanza minima di mt 150 dai fiumi, torrenti e corsi d’acqua (par. 2.5).

- al punto 5 (regolamento del mini eolico) e nel successivo par. 5.3 (specificamente dedicato agli impianti eolici di piccola taglia, ossia micro e mini eolici, costituiti da un solo aerogeneratore), la distanza dalle abitazioni in quattro volte l’altezza della torre.

4.1.3. L’Unione di Comuni appellata ed il Tar hanno invece ritenuto applicabile la disposizione del punto 4, par. 4.3, sulle distanze dagli insediamenti rurali dei parchi eolici (una distanza dagli insediamenti rurali pari a mt 300 dai corpi aziendali con presenza di persone in orario diurno e a mt 500 da quelli con presenza di persone di notte) che invece, secondo l’appellante, non sarebbe riferibile alla fattispecie.

4.1.4. La sentenza impugnata, per giungere alla sue conclusioni, avrebbe quindi erroneamente attribuito rilievo al parametro del rotore dell’impianto maggiore di mt 10, per negare l’applicabilità del par.

5.2 sul mini eolico, ed in ogni caso ha ritenuto applicabile le distanze previste nel citato par. 4.3.3.

4.2. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, errore di fatto e nei presupposti. Difetto di motivazione.

4.2.1. Il secondo profilo dedotto in primo grado riguardava la classificazione o meno dell’impianto come mini eolico, ma su tale aspetto il TAR non si sarebbe espresso, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.

4.2.1. Il par.

5.2 dell’allegato alla delibera G.R. n. 3/17, in relazione ad un diametro del rotore superiore a mt 10, ha escluso di applicare le distanze di cui al punto 5.3 o al capo 2, disponendo invece l’applicazione di quelle prescritte nel punto 4.3 (riferita ai parchi eolici). Tuttavia, secondo parte appellante, tale previsione sarebbe errata, perché la stessa risulta superata dall’evoluzione tecnologica, in base alla quale anche negli impianti di potenza ridotta, le pale del rotore sono dimensionate in modo superiore. Inoltre, vi sarebbe stata una disparità di trattamento con altri impianti autorizzati di caratteristiche simili.

4.2.2. Il TAR ha però escluso di poter ricomprendere l’impianto nella categoria del mini eolico perché “ si tratta di torri di altezza al mozzo non superiore ai 30 metri, con un rotore non superiore a 10 metri di diametro (e qui il diametro del rotore è di 24,60 m) ”. Avrebbe quindi trascurato anche che la lunghezza del rotore è un parametro superato dalla tecnologia attuale.

4.2.3. Inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe considerato la censura di difetto di motivazione, che era stata dedotta in relazione alla circostanza dell’ottenimento del nulla osta da parte degli abitanti delle case rurali prossime all’aerogeneratore.

4.3. Errore nelle distanze da applicare con unico aerogeneratore.

4.3.1. La sentenza ha rigettato le ragioni della società ricorrente affermando che “ in definitiva, i parametri geometrici dell’unico aerogeneratore, e in particolare il diametro del rotore, non rispettano i limiti dimensionali di cui al punto 5.2 dell’Allegato alla delibera G.R. 3/17 (elemento in fatto incontestato), con conseguente inapplicabilità dei criteri per le distanze di cui al successivo punto 5.3. Risultava quindi necessario anche il rispetto della distanza di 500 m dalle case sparse presenti destinate alla residenza e all’utilizzo agro pastorale ”.

4.3.2. Il Tar in tale affermazione sarebbe incorso, secondo la società appellante, in alcuni errori di fatto e di diritto. La società N S aveva dedotto che il provvedimento di diniego era stato motivato soltanto con l’affermazione che “ si tratta di un impianto eolico costituito da un solo aerogeneratore di media taglia e che lo stesso non rispetta le distanze dagli insediamenti rurali ”, così indicate: “ metri 300 da corpi aziendali a utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno;
metri 500 da nuclei e case sparse nell’agro destinati a uso residenziale
”.

4.3.3. In sostanza, il motivo di ricorso era che, pur essendo stato riconosciuto dall’Unione di Comuni che si trattasse di un solo impianto aerogeneratore, sono state poi applicate le norme dettate in materia di parchi eolici, pur avendo la Regione, con la nota dell’Assessorato sopra richiamata, chiesto di verificare a quale tipologia appartenesse l’impianto progettato per applicare le relative distanze.

4.4. Le ragioni addotte dalla società appellante avrebbero dovuto condurre quantomeno alla compensazione delle spese di giudizio in presenza di normative di settore e tecniche in continua evoluzione e di non facile interpretazione.

5. L’Unione dei Comuni della Trexenta si è costituita in giudizio il 20 novembre 2018, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria di replica l’8 maggio 2019.

6. La regione Sardegna si è costituita in giudizio il 7 dicembre 2018, chiedendo anch’essa il rigetto dell’appello.

7. La società appellante ha depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria il 29 aprile 2019.

8. Nella camera di consiglio del 13 dicembre 2018 l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata al merito.

9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 maggio 2019.

10. Va preliminarmente precisato che l’appello non riguarda il capo della sentenza nel quale sono state respinte le censura relative alla delibera regionale n. 3/17 del 2009 ed in particolare quelle in ordine alla intervenuta decadenza degli atti normativi regionali (delibere n. 3/17, 25/40, 27/16, 54/34) per l’effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 224/2012 e n. 199/2014.

11. Sempre in via preliminare, va poi ritenuta infondata l’eccezione dell’Unione Comuni della Trexenta sull’inammissibilità dell’appello per insufficiente contestazione della sentenza. Il ricorso si sarebbe infatti limitato alla riproposizione delle tesi svolte in primo grado dalla società ricorrente.

11.1. I motivi di appello hanno invece dedotto ulteriori specifiche censure alla sentenza impugnata, seppure facendo riferimento alle tesi svolte in primo grado, con ciò esaurendo l’obbligo di confutazione della stessa decisione.

12. Ciò premesso, l’appello va respinto, ad esclusione del quarto motivo che invece può ritenersi fondato.

13. Nel primo motivo di gravame, parte appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente decisivo, ai fini dell’applicazione delle distanze, il parametro del rotore maggiore di 10 mt, trascurando invece la nota dell’Assessorato regionale all’Urbanistica del 5 ottobre 2016 che imponeva di verificare a quale tipologia appartenesse l’impianto. Il difetto della qualifica di mini eolico non sarebbe stato comunque decisivo ai fini dell’applicazione delle distanze ordinarie. In sostanza, ai fini di una riduzione delle distanza, avrebbe dovuto applicarsi il punto 2 e non il punto 4 della delibera G.R. n. 3/17.

13.1. La tesi dell’appellante non può essere condivisa. La società ha presentato una dichiarazione unica autocertificativa di attività produttiva (DUAAP) per ottenere il titolo abilitativo necessario per realizzare “ un piccolo impianto di produzione di elettricità da fonte eolica ” con le seguenti espresse caratteristiche: KWp 59,90 di potenza;
diametro del rotore mt 24,60;
altezza al mozzo mt 30;
altezza complessiva mt 42,30.

13.2. Cosicché, in relazione alle caratteristiche rappresentate, l’impianto non poteva ritenersi come mini eolico (oltre ad altri specifici requisiti, tale tipo di impianto non deve comunque prevedere la realizzazione di un rotore con diametro superiore a mt 10).

13.3. Di conseguenza, ai sensi della delibera della G.R. n. 3/17, andava dunque applicata la disciplina sulle distanze di cui al par.

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