Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2022-02-21, n. 202201240
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Pubblicato il 21/02/2022
N. 01240/2022REG.PROV.COLL.
N. 00135/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2022, proposto da
Turiano S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A G A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Graziano Pungì in Roma, via Sabotino, 12;
Fincalabra S.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
Servizi Holiday S.r.l.s., Tlm S.a.s.s. di Barrese Salvato, Albergo Grace S.r.l., Lungomare Hotel S.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 957 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. E Q e uditi per le parti gli avvocati Colistra e Pungì, in dichiarata delega di De Caridi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO:
Giunge in decisione l’appello con istanza cautelare proposto da Turiano S.r.l., proprietaria della struttura turistica ricettiva Cala di Volpe sita nel comune di Ricadi, contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria n. 957 del 2021, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il suo ricorso principale e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento degli atti con i quali il dipartimento lavoro, sviluppo economico - attività produttive e turismo della regione Calabria ha approvato gli esiti della valutazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico “Accogli Calabria” per la concessione di contributi pubblici alle strutture ricettive colpite dalla crisi del settore turistico causata dalla pandemia da Covid-19.
Nel decreto n. 12997 del 9 dicembre 2020 (impugnato con il ricorso principale), a motivazione della mancata ammissione della domanda dell’appellante, è contenuta la seguente dicitura: “ perchè manca SIDART presente documentazione diversa (Art.3.1 comma 2 - 4.2-4.4) ”, inammissibilità confermata e meglio specificata nel provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame n. 1583 del 18 febbraio 2021 e dal presupposto verbale della commissione n. 5 del 27 gennaio 2021 (impugnati con motivi aggiunti), atteso che: “ a) l’impresa non ha allegato alla domanda il report scaricato dal sistema Sidart/Ross 1000, per come previsto dall’Avviso Pubblico ma altro report non conforme, evidentemente redatto per usi interni;2) sulla base delle verifiche effettuate dal Rup con l’osservatorio del turismo regionale, i dati relativi alle presenze 2018 risultano inseriti sul sistema Sidart/Ross solo il 21 luglio 2020, quindi oltre un anno e mezzo dopo la scadenza del termine previsto e solo dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico. Per tale motivo i predetti dati, che l’impresa ha inserito in ritardo nonostante i ripetuti solleciti, non sono stati convalidati dall’Osservatorio ”.
L’appellante, con la prima censura, ha dedotto l’erroneità della sentenza riguardo alla declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, atteso che con lo stesso sono stati impugnati, oltre al decreto del 9 dicembre 2020, anche altri atti, fra i quali il decreto del 10 dicembre 2020 con cui si è decisa la liquidazione dei contributi ai soggetti ammessi, su cui non sarebbe sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione.
Con le ulteriori censure l’appellante ha dedotto che la sua domanda sarebbe stata ritenuta illegittimamente inammissibile, atteso che la stessa era, invece, regolare e presentata secondo il “ modello allegato al bando completa di tutti gli allegati…compreso il report generato dal sistema SIDART/