Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-10-13, n. 201004563

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-10-13, n. 201004563
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004563
Data del deposito : 13 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02698/2010 AFFARE

Numero 04563/2010 e data 13/10/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 luglio 2010




NUMERO AFFARE

02698/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da M C M avverso cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe comunale.

LA SEZIONE

Vista la relazione 6604 del 31/05/2010 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere G d C;


Premesso e Considerato:

Riferisce l’Amministrazione che, con provvedimento n. 8970\02 del 26 giugno 2002, il comune di Bologna aveva disposto la cancellazione dall'anagrafe della Sig.ra M C M, residente in Via Galliera 19, per irreperibilità accertata in occasione del censimento 2001.

Infatti, a seguito delle operazioni censuarie, il Comando di Polizia Municipale Quartiere Porto, interessato dal Comune di Bologna il 16/3/2002, accertava in data 17 maggio 2002, che la ricorrente non risiedeva, da tempo, all'indirizzo sopraindicato.

Il comune di Bologna, con nota n. 8970 in data 26/6/2002, comunicava all'interessata l'avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità. Tuttavia la relativa missiva veniva restituita al mittente.

In data 7 ottobre 2003, la ricorrente chiedeva ed otteneva la reiscrizione nello stesso comune, in via S. Vitale n. 28, luogo di effettiva ed attuale dimora.

In data 29 maggio 2009 la Sig.ra M C M impugnava il provvedimento comunale di cancellazione, con ricorso gerarchico al Prefetto di Bologna che, con decreto n. 346\2009 del 3 settembre 2009, respingeva il gravame.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato alla Prefettura di Bologna in data 3 febbraio 2009, la ricorrente ha chiesto l'annullamento (anche) del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, come si evince dal contenuto sostanziale del gravame (v. penultimo periodo dell’esposizione in fatto del ricorso).

Il ricorso straordinario è però irricevibile in quanto – come osserva l’Amministrazione - il decreto prefettizio risulta notificato all'interessata, ai sensi dell'art. 140 cpc, in data 2 ottobre 2009 mentre il ricorso in esame è stato notificato alla prefettura di Bologna il 3 febbraio 2010.

Difatti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) a “Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza”.

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