Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-12-29, n. 202008484

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-12-29, n. 202008484
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202008484
Data del deposito : 29 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2020

N. 08484/2020REG.PROV.COLL.

N. 10082/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 10082 del 2016, proposto da
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

S & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L C, F P, R R, con domicilio eletto presso l’avvocato F P in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;
Neri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L C e F P, con domicilio eletto presso l’avvocato F P in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;
MarterNeri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Canepa e Valerio Pardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comune di Livorno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, A.A.M.P.S. - Azienda Ambientale Pubblici Servizi della Città di Livorno, Labromare s.r.l., Lonzi Metalli s.r.l., Tdt - Terminal Darsena Toscana s.r.l. non costituiti in giudizio;



per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 894/2016, resa tra le parti, concernente operatività del regolamento gestione dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti da terra e da mare da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S & C. s.r.l., di Neri s.r.l. e di Marterneri s.p.a.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla Neri s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.-l. 18 ottobre 2020, n. 137 il Cons. R P, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La s.r.l. S, attiva nel porto di Livorno nella movimentazione del carico delle navi e nel deposito delle merci e nel deposito a magazzino o a piazzale delle merci movimentate ed avente a disposizione nello stesso porto aree demaniali in concessione per oltre sessantamila metri quadri, nonché aree private per ulteriori trentamila metri quadri, quale impresa terminalista, premetteva di essere stata soggetta sino al 30 giugno 2014 al pagamento della TARI nei confronti del Comune di Livorno ed impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo per la Toscana l’ordinanza n. 14 del 18 giugno 2014, con cui il Presidente dell’Autorità portuale di Livorno aveva reso operativo il regolamento per la gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti da terra e da mare, e ne chiedeva l’annullamento sulla scorta di quattro motivi in diritto. L’impugnativa investiva anche la deliberazione n. 10 del 23 aprile precedente, con cui l’Autorità ha approvato il regolamento suddetto.

Si costituivano in giudizio l’Autorità procedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Azienda Ambientale Pubblici Servizi della Città di Livorno (A.AM.P.S.), affidataria in associazione con altre imprese, del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti all’interno del porto di Livorno.

Con atto depositato il 22 gennaio 2016, interveniva ad adiuvandum la Terminal Darsena Toscana (T.D.T.) s.r.l., esercente nello scalo marittimo livornese l’attività di terminalista per contenitori e, in misura minore, per merci varie.

Con la sentenza 24 maggio 2016 n. 894 il Tribunale amministrativo riteneva tardiva l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Autorità in relazione a detto intervento, ma riteneva lo stesso in ogni caso inammissibile per assenza di legittimazione ad intervenire, data l’evidente posizione di cointeressato della T.D.T. s.r.l., autonomo e distinto operatore portuale destinatario dell’applicazione del regolamento impugnato.

La sentenza stimava altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dall’Autorità portuale per mancata impugnazione della delibera n. 21 del 16 ottobre 2012, di approvazione del regolamento per la gestione dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti in ambito portuale, quale atto presupposto dei provvedimenti impugnati: il “Regolamento per la gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti da terra e da mare, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale”, approvato dall’Autorità portuale, era stato modificato con successiva delibera n. 10/2014, e, nella versione così modificata, è stato reso operativo dall’ordinanza presidenziale n. 14/2014; poiché il pregiudizio lamentato derivava dalla versione aggiornata, solo a seguito dell’ordinanza n. 14/2014 era maturato un interesse all’annullamento.

La sentenza riteneva che non vi era luogo per dichiarare la richiesta estromissione dal giudizio dell’azienda municipalizzata A.AM.P.S.: l’evocazione in giudizio di quest’ultima A.AM.P.S. non era accompagnata ad una domanda nei suoi confronti, per cui si trattava con tutta evidenza di una mera denuntiatio litis , in qualità di soggetto tenuto all’applicazione della tariffa del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti e non del riconoscimento della qualità di parte in causa.

Nel merito, con il primo motivo di ricorso la S s.r.l. sosteneva che l’Autorità portuale sarebbe stata priva del potere esercitato con i provvedimenti impugnati, avuto riguardo alla riserva di legge contenuta nell’art. 23 Cost. incombente al Comune in virtù dell’art. 198 d.lgs. n. 152 del 1996.

Con il secondo motivo, sostanzialmente subordinato, la ricorrente sosteneva che le competenze dell’Autorità portuale non avrebbero potuto estendersi alle aree private non incluse nella circoscrizione dell’ente.

Con il terzo motivo la S s.r.l. deduceva la violazione del principio “chi inquina paga”, visto che il regolamento impugnato assoggettava al calcolo della tariffa del servizio ogni superficie riferibile all’attività degli operatori, senza distinguere fra aree produttive e aree improduttive di rifiuti, tra queste le aree adibite al transito, alla manovra e alla sosta.

Con il quarto motivo la ricorrente contestava l’art. 22 del regolamento impugnato per aver recepito la tabella 4 a) allegata al d.P.R. n. 158 del 1999, ai fini dell’attribuzione agli operatori portuali dei coefficienti di produzione dei rifiuti rilevanti per il calcolo della tariffa.

La tabella, richiamata dalla legge n. 147 del 2013 per il calcolo presuntivo della sola parte variabile della TARI, sarebbe stata illegittimamente recepita dall’Autorità portuale per il calcolo dell’intera tariffa del servizio di raccolta dei rifiuti, senza dimenticare che detta tabella non comprendeva la categoria degli operatori portuali.

Il Tribunale amministrativo con la qui appellata sentenza esaminava congiuntamente le censure ed assumeva che l’attività di gestione dei rifiuti in ambito portuale rientrava nella competenza dell'Autorità Portuale, tenuta per legge ad

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