Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-06-26, n. 201303003

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-06-26, n. 201303003
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303003
Data del deposito : 26 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00204/2012 AFFARE

Numero 03003/2013 e data 26/06/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013




NUMERO AFFARE

00204/2012

OGGETTO:

Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da D D (alias D D) avverso diniego autorizzazione a rientrare in Italia nonché espulsione dal territorio nazionale;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 400.A/A.16/88/2004 in data 11/01/2012 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il presidente G B;


Premesso:

Il ricorrente impugna con il ricorso straordinario in epigrafe il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Macerata nei suoi confronti il 19 ottobre 1998, e il provvedimento del Ministro dell’interno, emesso il 24 marzo 2004, di rigetto dell’istanza di autorizzazione a rientrare in Italia anticipatamente (divieto) decorrente dalla data dell’espulsione.

La Amministrazione riferente conclude per l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione e per la reiezione del provvedimento del Ministero dell’interno.

Considerato:

Il ricorso avverso il decreto di espulsione, conformemente ad una consolidata giurisprudenza, è inammissibile perché la fonte normativa vigente al momento della presentazione del ricorso prevedeva che il ricorso poteva essere presentato “unicamente al tribunale in composizione monocratica” (in precedenza “al pretore”) del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione.

Le censure avverso il decreto ministeriale sono infondate, in quanto il provvedimento è stato attendibilmente motivato con riferimento alle circostanze che il ricorrente aveva subito una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti in data 05/02/2002 ed era irregolarmente rientrato in Italia da dove era stato coattivamente allontanato in data 11/08/2003.

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