Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-04-17, n. 201802271
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Pubblicato il 17/04/2018
N. 02271/2018REG.PROV.COLL.
N. 05732/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5732 del 2011, proposto dal signor
R R, rappresentato e difeso dall'avvocato M M Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Calamatta, 16;
contro
Comune di Portici, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, domiciliato, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm., presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sezione terza, n. 27083 del 7 dicembre 2010, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni per un’ordinanza di demolizione di un manufatto adibito ad attività commerciale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Portici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Zoccali e, per il Comune appellato, l’avvocato Barbieri, su delega dell’avvocato Manzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor R R ha proposto ricorso al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della demolizione disposta dal comune di Portici di un chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande poi annullata dallo stesso Tribunale con sentenza n. 20585 del 15 dicembre 2005.
2. Il T.a.r. per la Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda di risarcimento del danno, ritenendo carente il ricorso sotto il profilo della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione.
3. Il signor R ha quindi impugnato la predetta sentenza, formulando i seguenti motivi di appello.
3.1. Error in iudicando . Travisamento delle circostanze di fatto e di diritto. Errata ed incompleta motivazione in relazione alla pretesa infondatezza circa la sussistenza degli elementi necessari a configurare la fattispecie risarcitoria per fatto illecito.
L’Amministrazione appellata è venuta meno agli obblighi di correttezza e di buona amministrazione così come accertato dalla sentenza del T.a.r. per la Campania n. 20585 del 2005.
L’illegittimità dell’azione amministrativa avrebbe dovuto portare il giudice di primo grado a configurare la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 c.c.
3.2. Error in iudicando . Errata ed incompleta motivazione in relazione ad un motivo determinante della controversia.
Nella sentenza impugnata non è stato adeguatamente considerato che la condotta dell’Amministrazione è stata posta in essere in violazione di una norma di legge (art. 7 della legge n. 241/1990).
4. Il comune di Portici si è costituito in giudizio l’8 febbraio 2012 ed ha depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo il 18 gennaio 2018.
5. In data 9 febbraio 2017, si è costituito, in sostituzione del precedente difensore (avvocato D I), l’avvocato M M Z.
In precedenza, con decreto n. 96 del 2011, l’appellante è stato anche ammesso al gratuito patrocinio.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 gennaio 2018 nel corso della quale il Collegio ha avvisato le parti presenti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibile inammissibilità dell'appello, essendo stato depositato il relativo ricorso e la sentenza impugnata privi di alcune pagine e senza la prova della data dell’avvenuta notificazione.
Il difensore dell’appellante, per parte sua, nulla ha osservato in udienza rimettendosi alla Giustizia.
7. Ciò premesso, va innanzitutto rilevata la tardività del deposito della memoria del comune di Portici del 18 gennaio 2018 per violazione dei termini di cui all’art. 73 del c.p.a.. La stessa memoria è pertanto esclusa dall’esame degli atti del presente giudizio.
8. L’appello è inammissibile e comunque infondato nel merito.
9. Come evidenziato nel corso dell’udienza pubblica del 25 gennaio 2018, il ricorso depositato manca di alcune pagine (quelle successive alla pagina 18 fra cui quelle attestanti la prova della intervenuta notificazione) e di alcune pagine della copia della sentenza impugnata.
10. Tale incompletezza determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 94 c.p.a. secondo cui <<