Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-03-03, n. 201001248
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N. 01248/2010 REG.DEC.
N. 06741/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2008, proposto da:
La Bufalina Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. F P, F T, con domicilio eletto presso F P in Roma, via G. Bazzoni 3;
contro
Ministero delle Infrastrutture, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso S G in Roma, piazza Barberini, 12;Comune di Vecchiano;Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Bora, Fabio Ciari, con domicilio eletto presso Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso Italia, 102;
per la riforma
della sentenza del TAR TOSCANA - FIRENZE - Sezione III n. 00804/2007, resa tra le parti, concernente PROGETTO DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGIO A LIVELLO SU STRADA PRIVATA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, l’ Avvocato dello Stato Basilica, Sanalitro per delega di Grassi, e Mosca per delega di Bora.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il T della Toscana, con la decisione appellata indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall’ odierna appellante l'annullamento di numerosi atti, e segnatamente: 1) del provvedimento prot. n. 141/PP.LL, del 20.01.2003, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, di approvazione del Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi indetta con provvedimento D.M. Prot. n. 1297 PO/MIN (prot. n. 1353/Prog. 4), del 30.06.1999, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
2) del Provvedimento prot. n. 141/PP.LL del 20.01.2003, conclusivo della Conferenza dei Servizi indetta con provvedimento D.M. Prot. n. 1297 OP/MIN (prot. n. 1353/Prog. 4), del 30.06.1999, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo al Progetto per la soppressione dei Passaggi a Livello ai km 110+221, 111+946 e 113+538, con realizzazione di un sottovia carrabile al km 106+538, di una strada di collegamento e di un ponte sul fosso della Bufalina, compresi i raccordi alle viabilità esistenti, in Comune di Vecchiano (Pi), relativo alla Linea Grosseto-Vada;
3) della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vecchiano, n. 4 del 24.02.2000, di approvazione del progetto dell'opera;
4) della Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vecchiano, n. 4 del 24.02.2000;
5) della Deliberazione n. 22 del 27.05.2002, del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, di approvazione del progetto dell'opera;
6) del Provvedimento del referente di progetto R.F.I. S.p.A., di approvazione del progetto esecutivo e di approvazione degli Elaborati progettuali, relativi alla soppressione del passaggio a livello posto al km 113+538 della linea Grosseto-Vada e di approvazione delle opere sostitutive;
7) del Provvedimento 04.10.2004, Prot. DIN/SPL/CAE Prot. n. 0243, con cui il Responsabile del Procedimento (ex art. 16, comma 12 D.P.R. n. 327/01) si è pronunciato sulle osservazioni presentate dalla ricorrente (ex art. 16, comma 10 del D.P.R. n. 327/01).
8) della Delibera n. 79 del 28 luglio 2004, di approvazione del Progetto definitivo e di dichiarazione della Pubblica Utilità dell'opera;
9) del provvedimento, di data incerta, contenente le controdeduzioni del Responsabile del Procedimento espropriativo, Prot. n. 1842 del 10.11.2004, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellante era affidato alle seguenti quattro specifiche doglianze: 1- Violazione degli artt. 7 e segg. L 241/1990, con particolare riferimento agli artt. 14, 14-bis, ter e quater, eccesso di potere per carenza del presupposto procedimentale. Violazione art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383: sulla disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche di particolare interesse statale.
2- Eccesso di potere per carenza del presupposto procedimentale. Violazione della Legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Difetto di istruttoria.
3- Violazione dell'art. 13 L. 25.06.1865 n. 2359 per omessa indicazione dei termini d'inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni nell'atto approvativo dell'opera pubblica.
4- Eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza della soluzione tecnica adottata, difetto di istruttoria, inadeguata ponderazione dei diritti dei proprietari dei terreni e della strada interessata dalle opere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione art. 8 N.T.A del Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano.
Con la sentenza in epigrafe, il T ha in primo luogo preso in esame l’eccezione sollevata dal Comune di Vecchiano e dalla Società Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., volta a sostenere la inammissibilità del gravame a cagione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e dei suoi organi periferici.
Inquadrato il petitum demolitorio nella richiesta di annullamento degli atti adottati dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, dalla R.F.I S.p.A., dal Comune di Vecchiano e dall'Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli come atti presupposti, conclusivi o attuativi del progetto per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello ubicati nel Comune di Vecchiano con la procedura della conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. L. 241/90, e fatta precedere l’esposizione da una partita illustrazione degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari in materia di impugnazione degli atti adottati in sede di conferenza di servizi decisoria (con particolare riferimento alla problematica della evocazione in giudizio delle amministrazioni coinvolte) detta eccezione è stata accolta dai primi Giudici.
Il T ha in particolare evidenziato la propria adesione all’orientamento secondo il quale il gravame rivolto a conseguire l’annullamento delle determinazioni adottate in conferenza di servizi non deve essere notificato nè esclusivamente alla sola Amministrazione procedente nè, al contrario, a tutte le Amministrazioni coinvolte nella conferenza, ma, a pena di inammissibilità, a tutte le Amministrazioni interessate che hanno una competenza esoprocedimentale -e soltanto ad esse- (id est: a quelle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza esercitando una competenza che avrebbe dato titolo - in caso di esperimento del procedimento normale e non di quello mediante conferenza dei servizi - ad adottare un atto autonomamente lesivo perchè conclusivo di un procedimento o subprocedimento, e quindi doverosamente impugnabile nei termini di decadenza).
Risultava processualmente accertato che l’originaria ricorrente di primo grado aveva correttamente notificato il gravame, tra gli altri soggetti, all'Ente Parco, il quale era competente ad esprimere la V.I.A. (Valutazione di impatto Ambientale) ex L.R. 79/98 e ad approvare, infine, il progetto e non anche al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali o alla competente Sopraintendenza.
Detti organi avevano partecipato alla conferenza perchè titolari, col procedimento ordinario , ad esprimersi - nel caso de quo in sede di autotutela - sull'autorizzazione paesaggistica ex L. 1497/1939 e L. 431/1985 ( con atti autonomamente lesivi e soggetti all'obbligo di impugnazione, con ricorso a loro doverosamente notificato).
In concreto, poi, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale B.P.A. - si era già espresso con l'atto di assenso parziale in data 12.7.99, che recepiva la nota della Soprintendenza di Pisa del 9.7.99: il provvedimento impugnato del 20.01.03 del procedente Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti richiamava l'atto di assenso del predetto Ministero dei Beni Culturali e Ambientali in data 19.10.00.
Proprio la Soprintendenza - oltre all'Ente Parco – aveva ottenuto la modifica del progetto preliminare nel senso di eliminare il sottopassaggio allora previsto e, invece, di ripristinare un vecchio ponte di collegamento fra le due sponde del canale della Bufalina, così da determinare il progetto già approvato, lesivo per la originaria ricorrente (tale intervento della Soprintendenza era equipollente, secondo il T, ad un provvedimento di autoannullamento in sede di procedimento ordinario anzichè in sede di conferenza dei servizi).
Sotto altro profilo, che la istituzione di un parco regionale ex L. 394/91 non facesse venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica ex L. 431/85 doveva considerarsi pacifico.
Non potrebbe rilevare osservare in contrario che l'autorizzazione - in ipotesi di applicazione dell'art. 20 della L.R. 24/94 - potrebbe essere considerata assorbita dal nulla-osta dell'Ente Parco, in quanto comunque residuerebbe il potere di controllo repressivo del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
L’omessa notifica del mezzo introduttivo del giudizio di primo grado al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali o alla Soprintendenza di Pisa ne determinava la inammissibilità.
L’odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima riproponendo sostanzialmente le tematiche già contenute nel ricorso di primo grado.
Nel premettere che essa possedeva svariati appezzamenti di terreno siti nel comune di Vecchiano cui si accedeva unicamente da una strada privata consortile che si dipartiva dalla via Aurelia, e che essa aveva avversato il progetto per cui è causa unicamente a cagione della circostanza che il medesimo -prevedendo la soppressione di un passaggio a livello- avrebbe determinato la chiusura di una strada privata e la conseguente interclusione di un vastissimo agro, ha in primo luogo censurato la statuizione di inammissibilità resa dal T.
I Giudici di prime cure non avevano valutato che ai sensi dell'art. 20 della L.R. Toscana n. 24/94 (di cui pure il T aveva affermato l’applicabilità) non era previsto alcun intervento del Ministero BBCC e/o dei suoi organi periferici;tale non poteva considerarsi l’atto di assenso preventivo da tale amministrazione reso in data 19.10.2000.
Peraltro l’oggetto delle doglianze proposte mercè il ricorso di primo grado non riguardava i profili di compatibilità paesaggistica.
Ha poi riproposto le quattro censure contenute nel ricorso di primo grado e non esaminate dal T volte a dimostrare l’illegittimità procedimentale e l’irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa spiegata.
L’Ente Parco si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.
RFI SPA si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.
Entrambe le memorie difensive depositate dalle suindicate parti appellate richiamano la circostanza della omessa notifica al Ministero BBCC qual preclusiva dell’esame del merito del ricorso, anche in relazione al disposto di cui all’art. 159 del D.lvo n. 42/2004;anche l’art. 20 della richiamata L.R Toscana n. 24/1994, prevedeva l’inoltro del nulla osta dell’ente parco al pretermesso Ministero.
In particolare, poi, nella memoria presentata da RTI, si evidenziava che i lavori della conferenza di servizi erano stati preceduti da un parere sui progetti (proprio relativo all’eventuale soluzione da studiare per il ponte sulla Bufalina) del Ministero BBCC che richiamava la nota della Soprintendenza di Pisa n. 10662 del 9.7.1999.
L’appello, inoltre, era tardivo in quanto proposto nel termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza, e non già nel termine dimezzato ex art. 23 bis della legge n. 1034/1971.
Nel merito, comunque, le censure erano infondate e meritavano di essere disattese. Il T della Toscana, con la decisione appellata indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall’ odierna appellante l'annullamento di numerosi atti, e segnatamente: 1) del provvedimento prot. n. 141/PP.LL, del 20.01.2003, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, di approvazione del Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi indetta con provvedimento D.M. Prot. n. 1297 PO/MIN (prot. n. 1353/Prog. 4), del 30.06.1999, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
2) del Provvedimento prot. n. 141/PP.LL del 20.01.2003, conclusivo della Conferenza dei Servizi indetta con provvedimento D.M. Prot. n. 1297 OP/MIN (prot. n. 1353/Prog. 4), del 30.06.1999, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo al Progetto per la soppressione dei Passaggi a Livello ai km 110+221, 111+946 e 113+538, con realizzazione di un sottovia carrabile al km 106+538, di una strada di collegamento e di un ponte sul fosso della Bufalina, compresi i raccordi alle viabilità esistenti, in Comune di Vecchiano (Pi), relativo alla Linea Grosseto-Vada;
3) della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vecchiano, n. 4 del 24.02.2000, di approvazione del progetto dell'opera;
4) della Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vecchiano, n. 4 del 24.02.2000;
5) della Deliberazione n. 22 del 27.05.2002, del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, di approvazione del progetto dell'opera;
6) del Provvedimento del referente di progetto R.F.I. S.p.A., di approvazione del progetto esecutivo e di approvazione degli Elaborati progettuali, relativi alla soppressione del passaggio a livello posto al km 113+538 della linea Grosseto-Vada e di approvazione delle opere sostitutive;
7) del Provvedimento 04.10.2004, Prot. DIN/SPL/CAE Prot. n. 0243, con cui il Responsabile del Procedimento (ex art. 16, comma 12 D.P.R. n. 327/01) si è pronunciato sulle osservazioni presentate dalla ricorrente (ex art. 16, comma 10 del D.P.R. n. 327/01).
8) della Delibera n. 79 del 28 luglio 2004, di approvazione del Progetto definitivo e di dichiarazione della Pubblica Utilità dell'opera;
9) del provvedimento, di data incerta, contenente le controdeduzioni del Responsabile del Procedimento espropriativo, Prot. n. 1842 del 10.11.2004, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellante era affidato alle seguenti quattro specifiche doglianze: