Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-06-28, n. 202405756
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2024
N. 05756/2024REG.PROV.COLL.
N. 00360/2024 REG.RIC.
N. 00345/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2024, proposto da
A C, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma Tre, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
I G, E D, S T, V V L, G S, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2024, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma Tre, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Emanuele Soraci, Martina Mastrobattista, Monica Petrazzuoli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 360 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quarta) n. 9913/2023, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 345 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Quarta) n. 9926/2023, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il Cons. Marco Morgantini e udito per la parte appellante l’Avv. Francesco Lofoco in sostituzione dell'avv. Solidoro Sirio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con le sentenze appellate è stato respinto il ricorso con cui parte appellante lamentava che la propria attività di docenza, svolta per tre anni presso la scuola pubblicata, insieme al Master in Tecniche e Procedure per Insegnanti ed Educatori di Sostegno e dell’Inclusione Scolastica rilasciato dall’Istituto Nazionale Pedagogia Familiare non siano ritenuti validi ai fini dell’accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno scolastico.
La motivazione delle sentenze appellate fanno riferimento alle seguenti circostanze.
Gli atti impugnati, per la parte oggetto di impugnativa, rinvengono la propria fonte di legittimazione nella previsione di cui all’art. 5, comma. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale per quanto inerisce al requisito contestato, stabilisce che costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di sostegno, il superamento, tra l’altro, dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; la specializzazione all’insegnamento in ruolo su posto di sostegno, che si consegue all’esito di uno specifico percorso formativo TFA, in aggiunta al semplice titolo di studio, rappresenta dunque un titolo distinto ed ulteriore per l’accesso al relativo concorso.
Ne deriva che l’esclusione dei soggetti privi di specializzazione sul sostegno - come l’attuale ricorrente - è prevista dalla citata prescrizione di rango primario, di cui le disposizioni del bando risultano meramente applicative.
Né può valere, ai fini dell’assunzione a tempo determinato, la circostanza di aver svolto supplenze temporanee volte a far fronte alle carenze di organico del personale docente; al riguardo, soccorre la necessità, per l’assunzione a tempo indeterminato, di non derogare al principio costituzionale del concorso in quanto a fini della stabilizzazione la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate solo in ragione peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (cfr. da ultimo Corte Cost.