Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2018-01-03, n. 201800052
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Testo completo
Numero 00052/2018 e data 03/01/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2017
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Università degli Studi internazionali di Roma (‘UNINT’, già ‘LUSPIO’) e nei confronti dell’Università telematica internazionale ‘Uninettuno’ –UTIT e dell’Università degli studi ‘Guglielmo Marconi’, per l’annullamento del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca datato 21 novembre 2012, n. 495, successivamente conosciuto, nella parte in cui ha attribuito alle menzionate università telematiche i contributi previsti dalla normativa vigente in maniera forfettaria; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 21349 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 ottobre 2013, acquisita agli atti della Sezione il 4 novembre 2013;
Vista la memoria di replica della ricorrente, datata 20 dicembre 2013, trasmessa alla Sezione con nota del medesimo Ministero del 21 febbraio 2014, acquisita al protocollo in data 24 febbraio 2014;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.
Premesso e considerato:
L’Università degli Studi internazionali di Roma ‘UNINT’ –già ‘LUSPIO’- è beneficiaria dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 in quanto Ateneo non statale legalmente riconosciuto. Con l’odierno ricorso, si duole delle modalità di assegnazione dei contributi per l’anno 2012 alle Università telematiche ‘Uninettuno’ e ‘Guglielmo Marconi’, oggetto del decreto ministeriale 21 novembre 2012, n. 495. In particolare, lamenta plurime violazioni di legge nonché, più in generale, violazione e falsa applicazione dei principi in materia di trasparenza, economicità e buon andamento delle amministrazioni pubbliche ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di proporzionalità, sviamento e manifesta ingiustizia.
In sintesi, il decreto non darebbe alcuna contezza, in dispregio del quadro normativo nel quale si colloca, delle modalità di attribuzione alle Università telematiche del contributo, stabilito in € 1.800.000, diviso in parti eguali (€ 900.000 cadauna).
Il Ministero, nella relazione citata in epigrafe, respinge come infondate le doglianze della ricorrente, asserendo che nel caso di specie la mancata predeterminazione dei criteri conseguirebbe alla lacuna di disciplina ravvisabile nella mancata individuazione degli indicatori