Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2011-02-18, n. 201100791

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2011-02-18, n. 201100791
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100791
Data del deposito : 18 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00781/2011 REG.RIC.

N. 00791/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00781/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2011, proposto da:


F F, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso Biagio Bertolone in Roma, via Flaminia n. 109;


contro

U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I n. 713 del 2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Bonatesta e l’avvocato dello Stato Paula Saulino;


Considerato che il ricorso non risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza tenuto conto che il richiedente, al momento di presentazione della domanda di emersione (in data 25 settembre 2009) non era in possesso del reddito minimo per poter ottenere la regolarizzazione del lavoratore straniero e che, come risulta dalla documentazione in atti, non poteva beneficiare né del reddito della madre, che non risultava convivente, né di quello percepito dalla sorella che solo in data 14 aprile 2010, dopo il preavviso di diniego, ha chiesto il cambio di abitazione che non risultava peraltro perfezionato al momento di adozione del diniego impugnato (come risulta dal certificato anagrafico in atti in data 17 giugno 2010).

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