Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202105004

CS
Accoglimento
Sentenza
30 giugno 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202105004
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105004
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 05004/2021REG.PROV.COLL.

N. 08149/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8149 del 2013, proposto dalla Zurich Insurance Plc - Rappresentanza per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Giordano e Giancarlo LA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Fabio Caiaffa in Roma, via Nizza, n. 53,



contro

il Comune di Bollate, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Celoria, TO OS e Giovanni Corbyons, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44,



nei confronti

le società Macchingraf S.p.a. e Interimmobiliare S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituitesi in giudizio,



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano (Sezione II), n. 720 del 19 marzo 2013, resa inter partes , concernente l’obbligo di versamento degli oneri per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti, in collegamento da remoto, gli avvocati Alessandra Pandarese, per delega dell’avvocato Paola Giordano, Giancarlo LA e TO OS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 2811/2002 - proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano - le società Amimmobiliare S.r.l. e Zurich International Italia S.p.a. avevano chiesto quanto segue:

a ) l’annullamento delle ordinanze dirigenziali n. 31135 e n. 31141 entrambe del 15 luglio 2002, con cui il Comune di Bollate ingiungeva, rispettivamente, il pagamento di euro 232.760,36 nonché di euro 100.086,95 a titolo di contributo di costruzione in relazione alla concessione edilizia n. 550/1994, oltre a sanzioni ed interessi moratori;

b ) l’accertamento del diritto di Amimmobiliare S.p.a. alla compensazione di quanto dovuto a titolo di costo di costruzione con le maggiori somme da essa affrontate per l’effettuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto stabilito dalla convenzione di lottizzazione del 20 aprile 1988, successivamente modificata con la convenzione del 4 maggio 1990, e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 18 maggio 1994.

2. A sostegno del ricorso avevano dedotto quanto segue: il difetto di buona fede e correttezza nel quale l’Amministrazione sarebbe incorsa, nella sua veste di creditore, nel non aver interpellato il fideiussore alla pretesa scadenza del termine per il pagamento del contributo; il difetto del presupposto procedimentale; l’incompetenza; la falsità del presupposto e della motivazione; l’infondatezza assoluta della pretesa creditoria in relazione alla convenzione di lottizzazione come integrata con deliberazioni di Giunta n. 446/98 e 281/94; la violazione dei principi codicistici in materia di buona fede nell’interpretazione ed esecuzione dei contratti.

3. Costituitasi l’Amministrazione comunale e la società Macchingraf S.p.a., il Tribunale amministrativo adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso;

- ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (euro 1.500,00 a favore del Comune di Bollate ed euro 1.000,00 a favore di Macchingraf S.p.a.).

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:

- “ l’Amministrazione di Bollate decideva definitivamente, a scioglimento della riserva assunta con la delibera di Giunta n. 281/1994, di non avvalersi della facoltà di scomputo di cui all’art. 9 delle citate convenzioni urbanistiche ” mediante atto coperto da onere d’impugnativa rimasto inottemperato;

- nemmeno veniva gravato il provvedimento di collaudo del 1996, approvato dal Comune nel 1997, sottoscritto senza riserva da Amimmobiliare.

5. Avverso tale pronuncia la Zurich Insurance PLC – Rappresentanza per l’Italia, nella veste di garante del credito in questione, ha interposto appello, notificato il 31 ottobre 2013 e depositato il 13 novembre 2013, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 6-21) ai quali ha fatto seguito la reiterazione dei motivi di primo grado (21-41), quanto di seguito sintetizzato:

I) erroneità della sentenza, non avendo il T.a.r. considerato che, trattandosi di vertenza su atto paritetico, non ricorreva alcun onere di impugnativa della nota dirigenziale dell’11 luglio 2001 in quanto non espressiva di una potestà amministrativa, atto che comunque è stato

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