Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-31, n. 202303329

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-31, n. 202303329
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303329
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 03329/2023REG.PROV.COLL.

N. 05537/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5537 del 2021, proposto da S R, R C e Farmacia Clinica S.n.c. delle Dott.sse R C e S R, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Locale Latina, in persona del Direttore Generale pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

della Regione Lazio, in persona del Presidente della G.R. pro tempore , non costituita in giudizio;
di A C, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Padula e Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sartorio in Roma, via della Giuliana, n. 80;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 231/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e di A C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Le dott.sse S R e R C, in proprio e nella qualità di socie amministratrici e rappresentanti della “Farmacia Clinica S.n.c. delle Dott.sse R C e S R”, hanno adito il T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, per ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 0120059/2020 del 3 novembre 2020, di diniego di rilascio dell’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica n. 35 in Latina alla via del Lido nn. 36/42 e declaratoria di improcedibilità della relativa SCIA edilizia, loro comunicato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Latina.

2. Il provvedimento, concernente l’istanza di rilascio dell’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica n. 35 di Latina istituita con delibera di G.M. n. 231 del 28 aprile 2012 ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), l. n. 27/2012, di conversione del d.l. n. 1/2012, assegnata alle ricorrenti a seguito di partecipazione al concorso straordinario per sedi disponibili nella Regione Lazio, è motivato sulla scorta dell’accertamento, a seguito dell’istruttoria espletata, di una “anomalia della sovrapposizione risultando l’ubicazione proposta all’interno della sede farmaceutica n.19 e non nella zona adiacente Morbella;
l’area di pertinenza della sede farmaceutica n. 35 come identificata nella DGR n.G01640 del 26.2.2016 e nella successiva DGR n.127 del 27.2.2018 è infatti quella “ adiacente Morbella ”.

Si legge altresì nel suindicato provvedimento che “ l’aggettivo “adiacente” per la sua etimologia e per il suo significato letterale, non può che essere inteso come volto a sottolineare la esistenza di un luogo contiguo, vicino, limitrofo restando esclusa la possibilità di applicazione estensiva del termine;
in altri termini il requisito dell’adiacenza implica la contiguità fisica. Tanto premesso, si rileva che l’area della sede farmaceutica n.35 ritaglia una porzione di territorio definito e circoscritto della preesistente sede farmaceutica n.19. Nel merito, si rileva che, pur essendo indefinita la zona di riferimento della sede farmaceutica n.35 la localizzazione proposta per l’apertura del nuovo esercizio evidenzia la parziale sovrapposizione nella sede n.19 (cfr planimetria allegata), ponendosi a nord anziché a sud della stessa nella zona “adiacente Morbella”
”.

Il provvedimento impugnato così conclude: “ L’indicazione di Via Milano riportata nella comunicazione dell’1.10.2020, come tra l’altro indicato nel parere sfavorevole della

ASL

Dipartimento dell’Assistenza Primaria

UOC

Farmaceutica Territoriale e Integrativa del 21.09.2020 ed acquisito agli atti…condiviso e fatto proprio da questo SUAP, rappresenta il confine virtuale che consente di evitare l’anomalia della sovrapposizione e risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del servizio farmaceutico corrispondente agli effettivi bisogni della collettività nella zona interessata che tiene conto, tra l’altro, di valutazione di ordine topografico e di viabilità e di distanza tra le sedi farmaceutiche
”.

Al diniego di autorizzazione segue, nel dispositivo provvedimentale, il divieto di “ eseguire le opere edilizie di cui alla relativa SCIA edilizia ”.

Dello stesso avviso è il Direttore f.f. dell’

UOC

Farmaceutica Territoriale e Integrativa della

ASL

Latina, il quale, con la nota prot. n. 0070738 del 21 settembre 2020, ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione, rilevando che “ la sede 35 ritaglia la zona adiacente Morbella verso il mare, parte della sede 19 la cui farmacia attiva è sita in via Milano…proprio via Milano rappresenta il confine tra le sedi 19 e 35…i locali Via del Lido civico 36/42 – Latina sono situati nell’area prevista per la sede 19 e non per la sede 35 ”.

Quindi, la determinazione reiettiva – e quella, consequenziale, inibitoria dei lavori edilizi – si fonda sul rilievo dello “sconfinamento” operato dalla società richiedente, nella individuazione dei locali in cui ubicare l’esercizio farmaceutico, nella zona di pertinenza della preesistente farmacia n. 19.

3. Va da subito precisato che sulla questione della localizzazione della farmacia n. 35 (all’epoca n. 6), questa Sezione si è già pronunciata con la sentenza n. 1250 del 20 marzo 2017, all’esito del giudizio promosso dai titolari di alcune farmacie preesistenti (tra i quali la dott.ssa A C, titolare della farmacia n. 19, controinteressata nel presente giudizio), respingendo le censure di parte ricorrente.

4. Il T.A.R., con la sentenza n. 231 del 7 aprile 2021, ha ravvisato l’infondatezza dei plurimi profili censori ravvisati, con il ricorso introduttivo del giudizio, dalle odierne appellanti.

Per ragioni di economia espositiva – e ferma restando la necessità di fare riferimento alla sentenza suindicata ai fini della completa cognizione del suo contenuto motivazionale – vengono di seguito individuati, per sintesi o per stralci, i capisaldi argomentativi sottesi alla statuizione reiettiva:

- il provvedimento istitutivo della sede farmaceutica n. 35 non è caratterizzato dalla chiara individuazione topografica dei relativi confini, ulteriore rispetto alla indicazione della zona come “Morbella”, la quale non può che fare riferimento al Centro Commerciale così denominato;

- anche il concetto di “adiacenza”, utilizzato ai fini della individuazione della farmacia n. 35 dai successivi provvedimenti regionali concernenti la revisione della pianta organica del Comune di Latina e l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili (i quali la identificano come “ sede farmaceutica – urbana – Latina (adiacente Morbella) ”, deve quindi essere collegato al suddetto Centro Commerciale;

- il provvedimento di diniego impugnato scaturisce da “ autonome e discrezionali valutazioni (del Comune di Latina, n.d.e. ) in ordine all’applicazione del concetto di “adiacenza” al suddetto Centro Commerciale ” ed al perseguimento “ dell’interesse pubblico volto ad assicurare un “…ordinato assetto del servizio farmaceutico corrispondente agli effettivi bisogni della collettività nella zona interessata che tiene conto, tra l’altro, di valutazione di ordine topografico e di viabilità e di distanza tra le sedi farmaceutiche…”, in coerenza con quanto indicato nella deliberazione istitutiva del 2012, orientata a fornire il servizio farmaceutico al cittadino là dove non era presente, anche in zone non densamente popolate ”, senza che le ricorrenti abbiano fornito elementi “ da cui dedurre che il Comune abbia voluto favorire i farmacisti già insediati in zona limitrofa ” o “ l’irrazionalità, sotto tale profilo, della scelta ampiamente discrezionale del Comune, limitandosi a sostenere che i locali di via del Lido da loro individuati erano i più confacenti ”;

- “ dal tenore del provvedimento impugnato si desume che, in realtà, non è stata surrettiziamente riparametrata la pianta organica, come dedotto dalle ricorrenti, ma è stata effettuata una scelta discrezionale sulla dislocazione di una singola sede, fondata su ragioni di razionale assetto del servizio di offerta farmaceutica nell’ambito della discrezionalità riconosciuta in argomento all’amministrazione dell’ente locale ”;

- il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1250/2017, “ non ha posto alcun vincolo sulla specifica ubicazione di un singolo esercizio nell’ambito dell’intera zona n. 35, di cui si è limitato a rilevare la legittimità di istituzione in sede pianificatoria in relazione a preesistenti sedi, tra cui la n. 19 ”;

- “ qualora la scelta localizzativa già operata dal Comune si rilevi – alla prova dei fatti – non funzionale, in quanto non risulti possibile aprire la farmacia nella zona indicata per indisponibilità di locali idonei, si può ammettere una revisione della zona farmaceutica originariamente individuata, perché altrimenti si verrebbe a pretermettere l’interesse pubblico all’accesso al servizio farmaceutico da parte della popolazione, cui l’apertura dell’ulteriore farmacia comunale è funzionale (

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