Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-07-08, n. 201602666

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-07-08, n. 201602666
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602666
Data del deposito : 8 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06609/2015 REG.RIC.

N. 02666/2016 REG.PROV.CAU.

N. 06609/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6609 del 2015, proposto da:


Condominio via Cassia n.566, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Buffolo C.F. BFFNDR65H03H501P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ronciglione 3;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'A M C.F. MGNNDR61E21H501Y, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove N.21;

nei confronti di

Igea 98 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Valeri C.F. VLRGNN52L11C479X, Luisa Fonti C.F. FNTLSU66H65C747Y, con domicilio eletto presso Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;

per la sospensione della esecutività della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n.1348/2016;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Igea 98 Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato suindicata a seguito della proposizione di ricorso per Cassazione da parte della società, Igea 98 s.r.l;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Consigliere Fabio Taormina., e uditi per le parti gli avvocati Buffolo, Fonti e Magnanelli;


Rilevato che sussistono i presupposti per la sospensione della esecutività della impugnata decisione, tenuto conto della circostanza che ove l’impugnazione straordinaria venisse accolta, l’esecuzione della sentenza impugnata creerebbe conseguenze irreversibili quale è la demolizione del fabbricato;

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