Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-02-09, n. 201100880

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-02-09, n. 201100880
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100880
Data del deposito : 9 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08745/2006 REG.RIC.

N. 00880/2011 REG.SEN.

N. 08745/2006 REG.RIC.

N. 10245/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8745 del 2006, proposto dalla signora O G, rappresentata e difesa dall'avv. R P, con domicilio eletto presso il signor G F in Roma, via Benozzo Gozzoli, 82;

contro

L’Universita' degli Studi di Cagliari, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 10245 del 2006, proposto da:
Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

La signora O G, non costituitasi nel secondo grado del relativo giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8745 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari n. 2087/2005, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO INDENNITA' DI EQUIPARAZIONE AL PERSONALE OSPEDALIERO (in ESECUZIONE di GIUDICATO DEL TAR)

quanto al ricorso n. 10245 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari n. 2087/2005, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO INDENNITA' DI EQUPARAZIONE AL PERSONALE OSPEDALIERO (in ESECUZIONE di GIUDICATO DEL TAR)


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Cagliari e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Pacifico e l'avvocato dello Stato Bruni.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in appello RG n.8745/06, è impugnata la sentenza del Tar per la Sardegna n. 2087 del 4 novembre 2005 nella parte in cui, in sede di ottemperanza alla precedente sentenza dello stesso Tar n. 532/04, ha respinto la richiesta di liquidazione differenziale ( rispetto al trattamento spettante al personale alle dipendenze del servizio sanitario nazionale) del corrispettivo maturato dalla ricorrente sig. Giuseppina Orgiana, all’epoca dei fatti in servizio presso una struttura sanitaria universitaria convenzionata con il sistema sanitario, a titolo di plus-orario per prestazioni ambulatoriali.

Assume l’appellante che, a differenza di quanto opinato dai primi giudici, nella originaria domanda di equiparazione dei compensi spettanti, era senz’altro da ricomprendere anche la richiesta di liquidazione delle somme differenziali maturate a titolo di prestazioni ambulatoriali rese in regime di plus orario, già erogate in suo favore ma senza tener conto della perequazione rispetto alle omologhe prestazioni rese dal personale alle dipendenze del servizio sanitario nazionale.

Di qui i motivi di appello e la domanda di riconoscimento pieno anche di tali somme, in riforma sul punto della impugnata sentenza.

Si è costituita l’Università di Cagliari per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

Con il ricorso RG n. 10245/06, l’Università di Cagliari si duole della erroneità della medesima sentenza n. 2087 del 2005, nella parte in cui la stessa avrebbe fatto luogo alla nomina di un commissario ad acta per eseguire le statuizioni contenute nella precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 532/04, laddove quest’ultima decisione, a giudizio dell’appellante, sarebbe stata facilmente eseguibile, quanto alle somme dovute alla ricorrente di primo grado, sulla scorta dei conteggi già effettuati dalla stessa Università di Cagliari.

All’udienza del 14 dicembre 2010 i ricorsi in appello sono stati trattenuti per la sentenza.

2. Anzitutto occorre far luogo alla riunione dei ricorsi, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza.

3. Venendo al merito, va osservato che il primo degli appelli in esame ( RG n. 8745/06) è infondato e va respinto.

La questione da dirimere attiene alla pretesa erroneità della pronuncia dei primi giudici nella parte in cui, in sede di ottemperanza alla richiamata decisione dello stesso tribunale, che accoglieva in parte qua il ricorso originario della odierna appellante volto al riconoscimento della indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del DPR 761/79, la stessa ha disatteso la domanda afferente la perequazione sulle prestazioni ambulatoriali, per la ragione che la originaria domanda (e quindi la sentenza della cui corretta ottemperanza qui si tratta) non avrebbe riguardato le differenze retributive pretensivamente maturate dalla ricorrente a titolo di prestazioni assistenziali rese in regime di plus-orario.

Va premesso che, ai sensi dell’art. 31, primo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, “al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità;
analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”.

L’ultima parte del quarto comma del richiamato articolo prevede, poi, che negli schemi tipo di convenzione di cui alla l. 23 dicembre 1978, n. 833, “sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma”.

Osserva il Collegio che correttamente il Tar ha ritenuto che alla ricorrente, che all’epoca dei fatti svolgeva funzioni assistenziali presso un istituto universitario convenzionato, va riconosciuto il diritto a percepire la reclamata indennità, con tutti gli arretrati maggiorati di rivalutazione ed interessi.

Tuttavia, come correttamente rilevato dai primi giudici, detto riconoscimento sul trattamento differenziale (tra personale alle dipendenze di strutture universitarie e personale dipendente dal servizio sanitario nazionale) non può riguardare, in difetto di apposita domanda nell’ambito del giudizio principale, anche le prestazioni rese in regime di plus- orario. Né è a dirsi, come assume l’appellante, che la domanda doveva ritenersi implicita nella generica richiesta di liquidazione della indennità di equiparazione, dato che, come risulta anche dalla portata letterale del richiamato art. 31, detta indennità va tenuta distinta rispetto alle altre integrazioni salariali (come ad esempio per il lavoro straordinario), che spettano nella misura in cui vengano specificamente richieste e comprovate. Anche su tale questione la sentenza impugnata è quindi corretta, perché è evidente che in sede di ottemperanza non è possibile dilatare il thema decidendum del giudizio della cui esecuzione si tratta a questioni rimaste estranee al giudizio a quo .

In definitiva l’appello dell’interessata deve essere respinto.

4. Quanto all’appello RG n.10245/06, lo stesso va invece dichiarato inammissibile per assenza di motivi di gravame.

Esso, infatti, al di là della generica doglianza circa la disposta nomina commissariale, non contiene specifiche censure avverso la gravata sentenza, né espone in via specifica in che limiti la sentenza del Tribunale amministrativo perla Sardegna n. 532/04 non sarebbe stata correttamente eseguita.

5. Le spese di lite, in entrambi gli appelli, possono essere integralmente compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi