Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-24, n. 202501528

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Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-24, n. 202501528
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501528
Data del deposito : 24 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2025

N. 01528/2025REG.PROV.COLL.

N. 00788/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 788 del 2024, proposto da
AT ME, quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 525/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udite per le parti gli avvocati Ester Ermondi e Raffaella Ferrando;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Parte appellante ha impugnato: - la cartella di pagamento n. 30020150000008138000 emessa da AGEA e notificata a AT ME in data 16 marzo 2015, con la quale è stato intimato al medesimo il pagamento della somma di €uro 239.535,65; - il ruolo formato da AGEA n. 2015/000001; nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto, ed in particolare dell’atto e/o degli atti di iscrizione a ruolo e quindi del e/o dei ruoli indicati nella medesima cartella.

2 – A sostegno del ricorso di primo grado l’appellante ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1) nullità per violazione del diritto dell’Unione europea da parte del diritto interno sulla base del quale è stato determinato il prelievo supplementare, e per inattendibilità dei dati sulla scorta dei quali è stato determinato l’esubero di produzione, nonché violazione della disciplina interna, che consente il recupero coattivo solamente in presenza di un credito definitivamente accertato, e tali non sarebbero quelli per cui è causa;

2) intervenuta prescrizione dei crediti di AGEA, per decorso sia del termine quadriennale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, Regolamento CE n. 2988/1995, sia del termine quinquennale di cui all’articolo 2948 Cod. civ., sia infine di quello generale decennale;

3) intervenuta decadenza di AGEA dal potere di riscuotere il credito per aver notificato la cartella di pagamento oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, giusta quanto dispone l’articolo 25, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 602/1973;

4) nullità per mancata notifica degli atti presupposti di determinazione del prelievo supplementare (notificati solamente ai primi acquirenti e non anche al produttore), e per mancata indicazione nella cartella di pagamento degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione al ruolo;

5) illegittima duplicazione del ruolo da parte di AGEA, che contestualmente alla procedura coattiva avrebbe intrapreso la compensazione del credito con gli aiuti PAC via via maturati dall’azienda agricola debitrice, senza tenerne conto nella cartella di pagamento notificata;

6) nullità per mancata indicazione del responsabile dell’emissione e della notifica della cartella di pagamento medesima;

7) difetto di motivazione, che impedisce al destinatario della cartella di pagamento impugnata di verificare la correttezza dei conteggi;

8) nullità della cartella di pagamento per nullità della relativa notifica, non potendo AGEA notificare direttamente la cartella di pagamento, né avvalersi di Equitalia, dovendo di contro demandare l’incombente alla Guardia di Finanza;

9) difetto di motivazione in punto di an e di quantum degli interessi.

3 – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso nella parte concernente il credito richiesto da AGEA nella cartella di pagamento impugnata per le annate lattiere 2000/2001 e 2001/2002, mentre lo ha respinto nella parte concernente il credito relativo all’annata lattiera 2008/2009.

4 – La parte ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.

5 – Con il primo motivo di appello, l’appellante censura la pronuncia laddove ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem , in quanto il ricorrente avrebbe impugnato la cartella di pagamento n. 30020150000008138000 sia avanti il Tar Brescia, sia avanti il Tribunale ordinario.

Per l’appellante l’assunto sarebbe errato, in quanto il Giudice di primo grado non avrebbe considerato che con il ricorso avanti al Tribunale Ordinario si erano fatti valere motivi relativi alla riscossione del prelievo mentre avanti al Tribunale Amministrativo si erano fatti valere motivi relativi al merito della pretesa.

6 - Il motivo è infondato.

L’appellante, con il ricorso di primo grado (R.g. n. 186/2022) in riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario originariamente adito, ha impugnato la cartella di pagamento n. 30020150000008138000 emessa da AGEA con la quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 239.535,65 a titolo di prelievo supplementare per sforamento del relativo QRI nelle annate lattiere 2000/2001, 2001/2002 e 2008/2009.

La cartella impugnata era già stata oggetto di un precedente giudizio.

Infatti, con ricorso R.g. n. 1249/2015 proposto innanzi al Tar Lombardia, sez. staccata di Brescia, l’odierna appellante insieme ad altre aziende agricole avevano impugnato distinte cartelle di pagamento inviate da AGEA e notificate tramite Equitalia S.p.a., riguardanti gli importi dovuti per i “prelievi latte sulle consegne”, a titolo di capitale e di interessi, accertati a loro carico dalla campagna lattiera 1995-96 sino alla campagna 2008-09.

Con la sentenza n. 248/2020 il Tar Lombardia aveva dichiaro il ricorso collettivo inammissibile e tale pronuncia era stata confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6332 del 20 luglio 2022.

Alla luce di tali circostanze il ricorso risulta inammissibile avendo ad oggetto il medesimo atto già impugnato, poi consolidatosi visto l’esito dei relativi giudizi.

Il rigetto del primo motivo di appello appare idoneo ad assorbire le ulteriori censure dedotte dall’appellante, le quali nondimeno verranno di seguito esaminate, dal momento che il Tar, pur rilevando l’inammissibilità, ha esaminato comunque il merito giungendo ad una decisione in parte di improcedibilità, in parte di rigetto.

7 – Infatti, con il secondo motivo di appello l’appellante censura la pronuncia laddove ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado relativamente al prelievo per le annate 2008/2009, rilevando che tale annata fuoriesce dal campo di applicazione delle pronunce della Corte di Giustizia che hanno affermato la contrarietà al diritto unionale del diritto interno sulle quote latte.

Al riguardo, l’appellante rileva che il Reg. (CE) della Commissione n. 595/04, che ha dato attuazione al Reg. (CE) n. 1788/03, si applica a partire dal periodo 2004/05, ma è rimasto in vigore fino alla fine del regime e quindi anche sotto la vigenza del successivo Reg. (CE) n. 1234/07 che ha abrogato il precedente Reg. (CE) n. 1788/03 e, tra l’altro, non è mai stato abrogato e risulta tutt’ora in vigore; per tale ragione, l’art. 16 del Reg. (CE) n. 595/04, come modificato dal Reg. CE 1468/2006, trova piena applicazione anche con riferimento all’annata 2008/09.

L’appellante rileva inoltre che il Consiglio di Stato (v. ex multis, Sentenza n. 3961/2022) ha già annullato i prelievi latte imputati agli allevatori italiani anche per la campagna 2008/09, motivando che dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, così come dalle precedenti del 27 giugno 2009 in causa C-348/18 e 11 settembre 2019 in causa C-46/18, si ricava che la normativa interna italiana sulla base della quale sono stati imputati i prelievi latte a partire dal periodo 2007/2008 (e fino alla campagna 2014/15) è incompatibile con il diritto comunitario.

7.1 – La censura è infondata.

Il Tar ha già rilevato che i provvedimenti di determinazione del prelievo supplementare per le lattiere 2000/2001 e 2001/2002 sono già stati annullati dal Giudice amministrativo, da cui la statuizione di improcedibilità in relazione a tali

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