Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-09-02, n. 201906057

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-09-02, n. 201906057
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906057
Data del deposito : 2 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2019

N. 06057/2019REG.PROV.COLL.

N. 09116/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9116 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di -OMISSIS-, non costituito nel presente grado di giudizio;

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del 13 agosto 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto l’impugnazione, proposta da -OMISSIS-, per l’annullamento dei provvedimenti del 10 ottobre 2017, prot. n. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con i quali il Comune di -OMISSIS- ha disposto la revoca di n. 5 s.c.i.a. e la contestuale chiusura di n. 5 strutture alberghiere e di ristorazione nonché degli atti connessi, conseguenti e presupposti.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il Consigliere M N e udito per l’odierno appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato A C e per gli odierni appellati, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria, l’Avvocato dello Stato Isabella Piracci;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, i provvedimenti prot. n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2017, con i quali il Comune di -OMISSIS- ha disposto la revoca di 5 segnalazioni certificate di inizio attività – di qui in avanti, per brevità, soltanto s.c.i.a. – e la contestuale chiusura di 5 strutture alberghiere gestite dalla stessa -OMISSIS-

1.1. Detti provvedimenti sono stati adottati in conseguenza della nota prot. n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2017, con la quale la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso nei confronti dell’odierna appellante misure interdittive antimafia.

1.2. -OMISSIS- ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, i provvedimenti del Comune e, con separato giudizio, anche l’informazione antimafia presupposta emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria nei suoi confronti.

1.3. In questo giudizio oggetto di impugnativa sono i provvedimenti comunali, che hanno revocato la s.c.i.a., poiché l’appellante assume, in sostanza, che non sarebbe possibile legittimamente procedere alla revoca s.c.i.a. in conseguenza di una informazione antimafia, peraltro contestata in altro parallelo giudizio, essendo quella soggetta a s.c.i.a. una mera attività di rilievo privatistico.

1.4. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno e il Comune di -OMISSIS- per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.

1.5. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2018 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto l’istanza cautelare, proposta dalla società ricorrente, e questo Consiglio di Stato, con la successiva ordinanza n. -OMISSIS- del 18 maggio 2018, ha disposto, in sede di appello cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione del merito da parte del primo giudice.

1.6. All’esito di tale giudizio, con la sentenza n. -OMISSIS- del 13 agosto 2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso in tutti i suoi quattro motivi e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del grado, liquidate in € 2.500,00 per ciascuna delle due pubbliche amministrazioni costituite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS- e, nell’articolare tre motivi di gravame che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dei provvedimento comunali impugnati in prime cure.

2.1. Si è costituito il solo Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione dell’appello.

2.2. Nella camera di consiglio del 21 marzo 2019, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel merito, ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 25 luglio 2019.

2.3. Nella pubblica udienza del 25 luglio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato.

4. Con un primo articolato motivo (pp.

2-12 del ricorso) l’odierna appellante sostiene che il Tribunale abbia errato sia nel negare che i provvedimenti di revoca siano stati adottati dal Comune in dichiarata applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, pur difettandone i presupposti, sia nell’affermare che sussista un potere vincolato, per il Comune, di revocare la s.c.i.a. in riferimento ad attività di tipo squisitamente privatistico, come quelle oggetto della stessa s.c.i.a., in conseguenza di provvedimento interdittivo antimafia.

4.1. Il motivo, nella sua complessa articolazione, non può condividersi.

4.2. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare, nella sentenza n. 1109 dell’8 marzo 2017, che la l. n. 136 del 13 agosto 2010, intitolata “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ”, ha introdotto, nell’art. 2 che reca la specifica delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, il comma 1, lett. c), il quale ha istituto la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e « con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa ».

4.3. È evidente che l’art. 2, comma 1, lett. c) si riferisca a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come fanno invece, ed espressamente, le lett. a) e b) e, dunque, la lettera c) si riferisce anche a quei rapporti che, per quanto oggetto di mera autorizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi pubblici, come nei casi di scarico di sostanze inquinanti o l’esercizio di attività pericolose per la salute e per l’ambiente.

4.4. Né giova replicare che l’espressione “rapporti” si riferisca solo ai contratti e alle concessioni, ma non alle autorizzazioni, che secondo una classica concezione degli atti autorizzatori non costituirebbero un “rapporto” con la pubblica amministrazione.

4.5. Tale conclusione non solo è smentita dal tenore letterale dell’art. 2, comma 1, lett. c), che non differenzia le une dalle altre come fanno, invece, la lett. a) e la lett. b) (che richiama la lett. a), ma anche a livello sistematico contrasta con una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell’evoluzione dell’ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a s.c.i.a., come questo Consiglio, in sede consultiva, ha chiarito nei numerosi pareri emessi in ordine all’attuazione della l. n. 124 del 1015 (v., in particolare e tra gli altri, il parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della s.c.i.a.).

4.6. Quanto alla sottoposizione delle attività oggetto di s.c.i.a. alla normativa antimafia, più in particolare, va qui ricordato che l’art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente, alla lett. a), che l’autocertificazione, da parte dell’interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 67, riguarda anche « attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione ».

4.7. È chiaro quindi, per lo stesso tenore letterale del dettato normativo e per espressa volontà del legislatore antimafia, che le attività soggette a s.c.i.a. non sono esenti dai controlli antimafia, diversamente da quanto assume l’appellante (v. p. 5 del ricorso, laddove si afferma, a torto, che il d. lgs. n. 159 del 2011 « non fa affatto riferimento alle SCIA »), e che il Comune ben possa e anzi debba verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o, come nel caso di specie, revocare la s.c.i.a. in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto.

4.8. Nulla infatti impedisce al Prefetto e, anzi, l’art. 89- bis del d. lgs. n. 159 del 2011 – che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: sent. n. 4 del 2018 della Corte costituzionale – espressamente gli impone di emettere una informazione antimafia, in luogo della comunicazione antimafia liberatoria richiesta dal Comune, laddove accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa, anche quando tale richiesta sia effettuata in ipotesi di s.c.i.a. e/o durante i controlli che concernono le attività ad esse soggette, potendo le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, essere attivate anche nel caso di autocertificazione, previsto dall’art. 89, comma 2, lett. a), anche per la s.c.i.a.

4.9. Né nel caso di specie va trascurato che l’informazione antimafia, impugnata dall’odierna appellante in altro giudizio, era stata emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 89- bis del d. lgs. n. 159 del 2011, proprio sulla base della richiesta, da parte del Comune di -OMISSIS-, di rilasciare una comunicazione antimafia liberatoria in ordine alle attività alberghiere svolte da -OMISSIS-, oggetto di segnalazione certificata di inizio attività.

5. Di qui l’infondatezza di tutte le censure, proposte dall’appellante, perché il combinato disposto degli artt. 67, 84, comma 2, 88, comma 2, 89, comma 2, lett. a), e 89- bis del d. lgs. n. 159 del 2011 ben consente al Comune, che acquisisca dal Prefetto notizia di una informazione antimafia adottata a carico di un soggetto in luogo della semplice comunicazione, di revocare immediatamente la s.c.i.a. o, comunque, di inibire l’attività, oggetto di segnalazione, al di là dei limiti e delle condizioni fissate dall’art. 19 della l. n. 241 del 1990.

5.1. Anche l’improprio richiamo all’art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, contenuto nei provvedimenti comunali impugnati in prime cure, non ne inficia certo la validità, come bene ha ritenuto il primo giudice senza incorrere nel denunciato eccesso di potere giurisdizionale nel riqualificare correttamente i provvedimenti comunali sub specie iuris , perché la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento alle norme che ad esso effettivamente si applicano, in rapporto, cioè, al potere che in concreto l’amministrazione ha voluto esercitare, e non a quelle impropriamente citate dalla pubblica amministrazione.

5.2. E nel caso di specie non vi è dubbio che i provvedimenti inibitori dell’attività, al di là del loro nomen iuris e delle norme erroneamente invocate dalla stessa pubblica amministrazione, siano stati adottati dal Comune di -OMISSIS- in conseguenza del provvedimento interdittivo antimafia, adottato dalla Prefettura, così come non vi è dubbio che la normativa antimafia, speciale, deroghi alla previsione, generale, dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che limiti e condizioni di legittimità, fissate da detta disposizione generale, non possano essere a ragione invocati in questo giudizio, dove si controverte circa la legittimità degli atti con cui il Comune ha inibito l’esercizio dell’attività soggetta a s.c.i.a.

6. La natura vincolata della revoca della s.c.i.a. o, comunque dir si svoglia, l’effetto inibitorio necessitato conseguente all’emissione della documentazione antimafia (anche nella forma dell’informazione antimafia), applicabile anche all’attività soggetta a s.c.i.a. per stessa previsione legislativa (art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011), escludono qualsivoglia contrasto interpretativo con l’affermata natura privatistica dell’attività soggetta a s.c.i.a. e la conseguente necessità, invocata dall’appellante, di rimettere la questione all’Adunanza plenaria.

6.1. E qui va solo aggiunto che in via generale, e sul piano sistematico, la stessa Corte costituzionale, di recente, ha chiarito che l’attività soggetta a s.c.i.a., pur orientata al principio della liberalizzazione, non è esente da controlli e verifiche, previste dall’art. 19 della l. n. 241 del 1990, « cosicché la fase amministrativa che ad essa accede costituisce una – sia pur importante – parentesi puntualmente delimitata nei modi e nei tempi » (ord. n. 45 del 13 marzo 2019).

6.2. A maggior ragione ciò vale per l’applicazione della speciale normativa antimafia alla s.c.i.a., espressamente prevista, del resto, dall’art. 89, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, a cagione delle irrinunciabili esigenze di ordine pubblica e tutela preventiva che ne stanno a fondamento e derogatorie rispetto alle stesse previsioni dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che il Comune ben può e deve inibire l’esercizio dell’attività, oggetto di s.c.i.a., in presenza di provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto anche ai sensi dell’art. 89- bis del d. lgs. n. 159 del 2011.

6.3. L’interpretazione della normativa antimafia seguita da questo Consiglio di Stato circa l’applicabilità delle informazioni antimafia anche alle autorizzazioni e alle stesse attivit liberalizzate soggette a s.c.i.a., confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, esclude del resto, e parimenti, la necessità di rimettere la questione all’Adunanza plenaria, poiché non vi è dubbio che sia legittimo estendere gli effetti di una informazione antimafia a dette autorizzazioni e attività conseguentemente ad una informazione antimafia, adottata dalla Prefettura, in assenza di misura di prevenzione personale o patrimoniale, ma solo in presenza di elementi indiziari di infiltrazione mafiosa, come nel caso di specie, non violandosi il disposto dell’art. 67, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011.

7. Giova qui riportare, per la loro importanza sistematica, le considerazioni dello stesso giudice delle leggi in ordine alla disciplina in esame.

7.1. L’art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega n. 136 del 2010, sopra richiamato, ha inteso allargare il campo di applicazione dell’informazione antimafia, stabilendo che la sua « immediata efficacia » potesse esplicarsi « con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione ».

7.2. La Corte costituzionale ha osservato che con questa disposizione il legislatore delegante, prendendo evidentemente le mosse dalla situazione di estrema gravità ravvisabile nel tentativo di infiltrazione mafiosa, ha concesso al legislatore delegato di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l’adozione di un’informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011.

7.3. Nel contesto del d. lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza quindi, secondo la Corte costituzionale, a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l’informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all’art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito.

7.4. Naturalmente spetta alla giurisprudenza comune e, nel caso di specie, a quella amministrativa, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all’informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia.

7.5. Nel caso di specie, ha osservato la Corte costituzionale, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato l’art. 89- bis del d. lgs. n. 159 del 2011 nel senso che esso impone di adottare l’informazione antimafia non soltanto quando l’accertamento eseguito in base all’art. 88, comma 2, permette di riscontrare la sussistenza di una delle cause impeditive di cui all’art. 67, ma anche quando emerge una precedente documentazione antimafia interdittiva in corso di validità (Cons. St., sez. III, 8 marzo 2017, n. 1109).

7.6. Insomma, una volta chiarito che, nella fisiologica attività di riempimento della delega che gli compete, il legislatore delegato ha facoltà di estendere gli effetti dell’informazione antimafia fino a precludere gli atti e i provvedimenti elencati nell’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011, la circostanza che ciò sia stato disposto, o no, da tale decreto, e in quali casi, ricade interamente nella sfera di interpretazione della legge, di competenza del giudice comune, e la Corte si è limitata a rilevare che « un tale effetto trova copertura nella legge delega, sicché la questione non è fondata » (Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 4).

7.7. Ad analoga conclusione non può che pervenirsi, nel contesto del d. lgs. n. 159 del 2011 e sulla scorta della legge delega, anche per l’attività sottoposta a s.c.i.a. in ragione del combinato disposto degli artt. 67, 84, comma 4, 88, comma 2, 89, comma 2, lett. a) e 89- bis del d. lgs. n. 159 del 2011, sicché il Comune che ha richiesto la comunicazione liberatoria, in presenza di informazione antimafia interdittiva adottata in luogo della comunicazione ai sensi dell’art. 89- bis , comma 2, deve immediatamente inibire l’esercizio dell’attività.

7.8. Occorre solo qui osservare che nemmeno è condivisibile l’argomento dell’appellante, secondo cui il presupposto dell’adozione delle misure di prevenzione personali non sarebbe venuto meno con l’introduzione dell’art. 89- bis che, sebbene affermi che l’informazione “ tiene luogo ” della comunicazione, non avrebbe inteso in alcun modo estendere il perimetro applicativo delle conseguenze, di cui all’art. 67, anche ad ipotesi interdittive che non si fondano su misure di prevenzione definitive disposte dal giudice penale.

7.9. Così non è, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018 appena citata, nel richiamare la sentenza n. 1109 del 2017 di questa Sezione (v., supra , § 7.5.) e nel negare di poter sindacare l’approdo ermeneutico raggiunto da questo Consiglio, e qui va ribadito che l’istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall’art. 2 della legge delega sopra ricordato e resa operativa con il d.P.C.M. n. 193 del 2014, consente ora al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare, e di “mappare”, le imprese sull’intero territorio nazionale – o, addirittura, anche nelle loro attività svolte all’esterno – e nello svolgimento di qualsivoglia attività economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicché l’autorità prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell’impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività, provvedendo ad emettere, ai sensi dell’art. 89- bis , comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.

8. Questa possibilità non è ristretta dall’art. 89- bis del d. lgs. n. 159 del 2011 alle sole ipotesi in cui dalle verifiche dell’art. 88, comma 2, emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67, come sostiene l’appellante, in quanto, se così fosse, l’art. 89- bis vedrebbe svuotata la sua portata precettiva, dato che è già l’art. 88, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011 a prevedere che qualora le verifiche, di cui all’art. 88, comma 2, diano esito positivo, il Prefetto rilasci una comunicazione antimafia interdittiva, sicché, se fosse vero che l’informazione antimafia di cui all’art. 89- bis può essere emessa solo in presenza delle cause di decadenza o sospensione di cui all’art. 67, l’informazione antimafia di cui all’art. 89- bis sarebbe solo un inutile doppione della comunicazione antimafia interdittiva, di cui all’art. 88, comma 3, già di per sé sufficiente ad assicurare in modo automatico l’effetto interdittivo, senza inutili ulteriori verifiche sull’esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa.

8.1. Vero è, invece, che – come emerge già dalla stessa rubrica dell’art. 89- bis , genericamente intitolato « accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia » – se in occasione delle verifiche effettuata dal Prefetto per accertare se dalla consultazione della Banca dati sussistano effettivamente motivi ostativi, ai sensi dell’art. 67, emerge invece l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto in base a tali verifiche emette una informazione antimafia, che tiene luogo della comunicazione, da emettersi, invece, ai sensi dell’art. 88, comma 3, solo le verifiche confermino l’effettiva, attuale, esistenza di provvedimenti di prevenzione definitivi o delle sentenze di condanna, previste dall’art. 67, comma 8, del d. lgs. n. 159 del 2011, e non già l’esistenza anche di tentativi di infiltrazione.

8.2. L’informazione antimafia sostitutiva della comunicazione, come ha già chiarito la Sezione, può aversi quando ad esempio, quando il Prefetto, nell’eseguire il collegamento alla Banca dati e le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, constati l’esistenza di « una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell’impresa » in rapporto ad un contratto pubblico precedentemente stipulato, secondo quanto prevede espressamente l’art. 24, comma 2, del d.P.C.M. n. 193 del 2014 (regolamento recante le modalità di funzionamento, tra l’altro, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del d. lgs. n. 159 del 2011), o acquisisca dati risultanti da precedenti accessi in cantiere, ai sensi dell’art. 98, comma 2, o informazioni provenienti dall’estero, ai sensi dell’art. 98, comma 3, e comunque in tutti i casi in cui il Prefetto accerti, con gli strumenti a sua disposizione, tentativi di infiltrazione mafiosa.

9. Né può condividersi, infine, l’argomento dell’appellante, secondo cui il provvedimento non avrebbe natura necessitata sol perché potrebbe applicarsi la disposizione dell’art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011, di cui il Comune non avrebbe tenuto conto, in quanto, al contrario, è l’appellante a non aver dimostrato e/o a non aver offerto almeno un principio di prova che la disposizione si potesse applicare al caso di specie, difettandone, in realtà, i presupposti, come ora si dirà meglio anche esaminando il secondo motivo di appello, sicché la censura va respinta anche sotto tale profilo.

9.1. Oggetto della s.c.i.a. era infatti, a tacer d’altro, lo svolgimento dell’attività alberghiera e, dunque, una mera attività privatistica e non un’opera pubblica o la fornitura di beni o servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell’interesse pubblico, ipotesi alle quali solo si riferisce testualmente, e tassativamente, l’art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 59 del 2011, invocato dall’appellante e inapplicabile in punto di diritto già solo per questo, salvo quanto ora si dirà, in punto di fatto, nella disamina del secondo motivo, alla quale ora il Collegio si accinge.

10. Il primo motivo di appello, pertanto, va respinto.

11. Miglior sorte non merita nemmeno il secondo motivo di appello (pp. 12-13 del ricorso), con cui l’appellante censura la sentenza di primo grado per avere disatteso le doglianze, che si focalizzavano sul contrasto tra la decisione prefettizia di proseguire il servizio di accoglienza dei migranti in due strutture alberghiere, oggetto del provvedimento di commissariamento di cui all’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, e la decisione comunale di revocare la s.c.i.a., che avrebbe avuto l’effetto, a torto ritenuto vincolato, di inibire l’accoglienza stessa.

11.1 La misura del commissariamento di cui all’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014 non può certo incidere sulla validità della revoca, quale atto dovuto in seguito all’emissione del provvedimento interdittivo antimafia, poiché il Comune non aveva alcun potere di valutare la circostanza che due strutture alberghiere ospitassero i richiedenti asilo, peraltro per soli tre mesi, e quando pure ciò avesse valutato non avrebbe potuto fare altro che revocare la s.c.i.a. senza che ciò contraddicesse l’esigenza di garantire la continuità del servizio per i richiedenti asilo, assicurata proprio dalla misura prefettizia, di cui all’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, e dalla nomina dell’amministratore straordinario.

11.2. A questa temporanea, eccezionale, esigenza aveva provveduto infatti il Prefetto, come era doveroso, all’esito di una complessa valutazione circa la prosecuzione del rapporto contrattuale, valutazione che non competeva certo al Comune svolgere a tutela di un interesse pubblico, di cui non era portatore, già solo per la sua estraneità al rapporto contrattuale in essere per garantire il servizio di accoglienza, poiché il Comune doveva solo e necessariamente assicurare l’effetto inibitorio del provvedimento interdittivo antimafia sull’esercizio dell’attività privatistica, oggetto di s.c.i.a.

11.3. Il Comune non poteva e non doveva valutare alcun interesse pubblico alla continuità del servizio, di cui non era portatore, e in ogni caso tale interesse, del tutto temporaneo ed eccezionale, non avrebbe potuto giustificare un differimento sine die o, addirittura, una definitiva elisione e/o elusione del necessario indeclinabile effetto inibitorio.

11.4. Non risulta, del resto, che la revoca della s.c.i.a. abbia davvero, e di fatto, inibito il servizio di accoglienza nelle strutture alberghiere di -OMISSIS- (-OMISSIS- e -OMISSIS-), di cui all’originaria convenzione stipulata tra la Prefettura di Vibo Valentia e la -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’accoglienza degli stranieri richiedenti asilo, servizio assicurato invece adeguatamente per un limitato periodo di tempo, e nel solo interesse pubblico di cui era portatore il Ministero dell’Interno, dalla misura del commissariamento prefettizio.

11.5. Certo non può sostenersi, come vorrebbe l’appellante, che questa straordinaria, temporanea e – a quanto consta – ormai cessata esigenza doveva garantire « l’intangibilità della s.c.i.a. » (p. 11 del ricorso), nemmeno agli effetti dell’art. 94, comma 3, già sopra esaminato, a fronte di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla stessa Prefettura ai sensi dell’art. 89- bis del d. lgs. n. 159 del 2011 nei confronti di -OMISSIS-

11.6. Di qui l’infondatezza anche del motivo in esame.

12. Infine va respinto anche il terzo motivo dell’appello (pp. 13-14 del ricorso), relativo alla liquidazione delle spese processuali da parte del primo giudice, che ha correttamente applicato nei confronti dell’appellante la regola della soccombenza, qui da confermarsi.

13. In conclusione l’appello deve essere respinto con la conseguente conferma, anche per tutti i motivi esposti, della sentenza impugnata e la pure conseguente accertata legittimità dei provvedimenti comunali gravati in prime cure.

14. Possono interamente compensarsi le spese del grado tra l’appellante e il Ministero dell’Interno, che ha resistito senza articolare attività difensiva.

14.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del Comune di -OMISSIS-, non costituitosi nel presente grado del giudizio.

14.2. Rimane definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

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