Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-01-03, n. 201300002
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Testo completo
N. 00002/2013REG.PROV.COLL.
N. 06585/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6585 del 2011, proposto da:
Casa di Cura S.Anna S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G P, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: sezione III QUA n. 668/2011, resa tra le parti, concernente il piano di rientro e riqualificazione del sistema sanitario regionale sanitario 2007/09 della Regione siciliana
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le parti gli avvocati Pellegrino e dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, allegando di essere una struttura privata con sede in provincia di Trapani che eroga prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio, ha proposto un primo ricorso, dinanzi al Tar Lazio, avverso il piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario per la regione Sicilia 2007-2009, di cui all’accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quello della Salute e il Presidente della regione siciliana del 31.7.2007, e avverso il successivo decreto dell’Assessore regionale per la sanità del 13.12.2007 avente ad oggetto la determinazione per il 2007 dell’aggregato di spesa definitivo destinato all’assistenza ospedaliera convenzionata, in misura pari ad euro 14.684.000,00 corrispondente, nelle intenzioni, al budget del 2004 ridotto del 2%.
La ricorrente ha premesso di avere sottoscritto il 23.5.2006, anche all’esito della sentenza del Tar Sicilia, Palermo (relativa ai budget del triennio 1999-2001), del 22.12.2005 n. 8172, un accordo bonario con l’Asl n. 9 e che con tale atto, ponendo fine ad un contenzioso più ampio ricomprendente l’intero periodo 1997-2004, erano stati riconosciuti i tetti di spesa relativi agli anni 1997-2001 ed era stato rideterminato il budget per l’anno 2004 prevedendo, per quest’ultimo anno, un totale pari ad euro 6.019.236, con un aumento rispetto alla previsione originaria pari ad euro 1.142.266.
Ciò posto, la ricorrente, sul presupposto che l’aggregato della provincia di Trapani altro non sia che la somma dei budget attribuiti alle singole strutture accreditate, ha sostenuto che l’amministrazione sanitaria avrebbe dovuto considerare anche gli effetti di tale accordo bonario nella determinazione dell’aggregato di spesa per il 2007 e, di conseguenza, prevedere un totale maggiore; e che il non avere considerato gli effetti di tale accordo si tradurrebbe in un danno per la Casa di cura.
Fatta questa premessa ha quindi dedotto la violazione dell’art. 24 co.8 della l.r. 2/2007 e il difetto di istruttoria.
Ha inoltre contestato il ritardo con il quale si era giunti alla fissazione del tetto di spesa per il 2007, solamente nel mese di dicembre di tale anno, il che avrebbe leso l’affidamento della Casa di cura, tanto più che il tetto si è rivelato più basso del previsto, proprio perché l’amministrazione sanitaria non aveva tenuto conto degli effetti dell’accordo bonario del 2006.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato i nuovi provvedimenti dell’Assessorato relativi al tetto di spesa per il 2008, deducendone l’illegittimità in via derivata e per vizi propri legati al difetto di istruttoria e di motivazione, all’incompetenza dell’Assessore che vi ha provveduto, all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
2. Il Tar, disposta istruttoria e chiarito come le censure fossero rivolte non tanto all’accordo del 31.7.2007 (sottoscritto tra i Ministri dell’Economia e della Salute e il Presidente della Regione Sicilia) ma alle modalità attraverso le quali era stato attuato nella determinazione dell’aggregato di spesa per la Provincia di Trapani, con i decreti assessoriali del 3 e del