Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2017-05-08, n. 201701922
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Pubblicato il 08/05/2017
N. 01922/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01225/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2017, proposto da:
S R, rappresentato e difeso dagli avvocati M T, M M, con domicilio eletto presso lo studio M T in Roma, via Simone De Saint Bon 89;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 07749/2016, resa tra le parti, concernente provvedimento d’inammissibilità dell’istanza rinnovo permesso di soggiorno.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati M T, M M e l'avvocato dello Stato Isabella Piracci;
Considerato che il contestato diniego di rinnovo del titolo di soggiorno trova giustificazione nella pregressa revoca del permesso di soggiorno, rilasciato a seguito di procedura di emersione del lavoro irregolare, in quanto emesso sulla base di documentazione non autentica.
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare e che in questa fase possano compensarsi le spese.