Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-14, n. 202405353

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-14, n. 202405353
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405353
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 05353/2024REG.PROV.COLL.

N. 06517/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6517 del 2018, proposto da Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V C I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F M, L M, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 478/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e udito per la parte appellante l’avvocato Caputi Iambrenghi Vincenzo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Riferisce l’appellante che, due dei 27 dipendenti a tempo determinato che il Comune aveva deciso di assumere con delibera della giunta comunale n. 154 del 12 maggio 2016, ex art. 3, comma 61 L. 35/2003, utilizzando graduatorie vigenti per l’assunzione a tempo indeterminato presso gli enti della Basilicata, hanno presentato ricorso al TAR facendo valere la pretesa al diritto di assunzione a tempo indeterminato, che sarebbe stato riconosciuto loro dalla Giunta comunale con delibera n. 615 del 23 novembre 2017.

2. Il diritto all’assunzione, previa selezione per colloquio, ha trovato ostacolo nella revoca della suddetta delibera, intervenuta con delibera di Giunta 30.11.2017, n. 627 che è stata impugnata dinanzi al TAR Basilicata il quale ha accolto il ricorso con sentenza n. 478/2018.

3. Di tale sentenza, il Comune ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato ai motivi così rubricati: “ 1° Motivo Erroneità della pronuncia di annullamento della delibera di Giunta 30.11.2017, n. 627 per la natura di mero ritiro non revoca della precedente delibera di Giunta 23.11.2017;
nonché per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto d’interesse al ricorso e conseguente mancata applicazione della sanzione processuale di inammissibilità del ricorso. Illogicità;
2° Motivo Erroneità della sentenza per non impugnabilità dell’atto interno di ritiro deliberato dalla Giunta il 30.11.2017;
3° Motivo Inesistenza del difetto di motivazione nella delibera giuntale impugnata. Erroneità della sentenza”.

4. Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.

5. Alla udienza pubblica del 14 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

6. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto dal Comune di Matera avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 478/2018 con la quale il medesimo TAR ha accolto il ricorso proposto dai signori F M e L M avverso:

a) la delibera della giunta comunale n. 627 del 30 novembre 2017, con la quale il Comune di Matera ha revocato la precedente delibera della giunta comunale n. 615 del 23.11.2017, nella parte in cui stabiliva l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 Assistente di Servizi Amministrativi di categoria C1 e 2 Specialisti di Servizi Amministrativi di categoria D1, mediante l’utilizzo delle graduatorie valide degli idonei di concorsi pubblici a tempo indeterminato approvate da altri Enti Pubblici della Regione Basilicata, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte degli idonei ovvero, in caso di esito infruttuoso, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, prevedendo l’indizione del concorso pubblico per l’assunzione delle predette figure professionali;

b) il conseguente avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con la determinazione del Segretario Generale n. 3133 del 4 dicembre 2017, nella parte in cui non prevedeva più, come il precedente avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con la determinazione del Segretario Generale n. 2995 del 23 novembre 2017, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 Assistente di Servizi Amministrativi di categoria C1 e 2 Specialisti di Servizi Amministrativi di categoria D1, mediante l’utilizzo delle graduatorie valide degli idonei di concorsi pubblici a tempo indeterminato approvate da altri Enti Pubblici della Regione Basilicata;

c) la delibera della giunta comunale n. 615 del 23 novembre 2017, nella parte in cui ha disposto l’assunzione a tempo determinato di 19 unità, tra cui 4 Specialisti di Servizi Amministrativi di categoria D1 e 6 Assistenti di Servizi Amministrativi di categoria C1.

7. Il TAR ha accolto il ricorso, in sintesi, sulla base della seguente motivazione:

a) risulta parzialmente fondata la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, articolata nell’ambito del secondo motivo di impugnazione;

b) va rilevata l’incomprensibilità del richiamo, contenuto nell’impugnata delibera, alla presenza nella città di Matera “ di corsi di laurea che formano profili professionali nei settori dell’urbanistica, dell’architettura, del restauro, della tutela ambientale e paesaggistica, dei beni culturali, etc. ”, in quanto non può sussistere alcun legame tra la tipologia di personale, di cui il Comune ha maggiore necessità di assumere, e i corsi universitari presenti nella città di Matera;

c) il provvedimento impugnato risulta carente, nella parte in cui si limita a motivare genericamente la scelta, assunta dopo aver sentito i Dirigenti della struttura, di utilizzare le graduatorie valide degli idonei di concorsi pubblici a tempo indeterminato approvate da altri Enti Pubblici lucani, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte degli idonei, solo per l’assunzione di 2 Specialisti di Servizi Tecnici-Ingegneri di categoria D1 e di 1 Specialista di Servizi Tecnici-Architetto di categoria D1, con il rilievo che queste tre assunzioni risultano più urgenti rispetto alle altre 11, individuate con la precedente Del. G.M. n. 615 del 23.11.2017, tra cui 1 Assistente di Servizi Amministrativi di categoria C1 e 2 Specialisti di Servizi Amministrativi di categoria D1, cioè delle due tipologie di attività lavorativa occupate ed espletate dai ricorrenti, senza spiegare le ragioni di tale asserita maggiore urgenza, anche facendo riferimento alle attività organizzative dell’importante designazione della Città di Matera come Capitale Europea della Cultura per l’anno 2019.

8. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:

a) l’esplicita negazione, sancita in sentenza, dell’interesse procedimentale dei ricorrenti a ricevere l’avviso di avvio del procedimento di ritiro contrasterebbe con la pronuncia di annullamento per difetto di motivazione;

b) la delibera di ritiro è stata annullata dal TAR per un difetto di motivazione che in realtà non sussisterebbe.

9. La ricostruzione dell’appellante merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere riformata.

10. La questione è di pronta e agevole soluzione tenuto conto che il vizio rilevato dal TAR è insussistente.

11. La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il criterio di emersione formale della correttezza dell’operato dell’Amministrazione, la quale, adeguatamente motivando, consente di cogliere le ragioni fondanti il proprio operato, nel rispetto del principio di imparzialità, elidendo così ogni dubbio circa l’eventuale esistenza di discriminazioni e sperequazioni (Consiglio di Stato sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4676).

12. Il legittimo esercizio del potere di autotutela deve essere scrutinato in ragione della sussistenza di un interesse pubblico prevalente e attuale all'adozione del provvedimento di ritiro. Nel caso che occupa il Collegio, come afferma in modo condivisibile la difesa del Comune, la delibera annullata per difetto di motivazione è un atto di ritiro di un precedente atto (delibera di Giunta 23 novembre 2017, n. 615) che non aveva ancora prodotto effetti concreti.

13. L’atto di ritiro in questione contiene un consistente apparato motivazionale. Le scelte espresse si caratterizzano per loro ampia discrezionalità e non sono manifestamente illogiche, contraddittorie o adottate in mancanza dei presupposti di fatto evidenziati. L'Amministrazione non incorre nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano, come in questo caso, chiaramente intuibili e anche dettagliatamente esposte.

14. Il sindacato del giudice amministrativo deve arrestarsi dinanzi alle scelte effettuate purché non irragionevoli (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 29 maggio 2017, n. 2539). La potestà amministrativa della predisposizione del piano del fabbisogno del personale è discrezionale e in sede di giurisdizione di legittimità può essere sindacata, oltre che da violazione di legge, solo per eccesso di potere come la manifesta illogicità o il travisamento dei fatti (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 31 marzo 2022, n. 412) che qui non si ravvisano in alcun modo.

15. Va peraltro osservato che sussiste anche l’intrinseca contraddittorietà della sentenza evidenziata dalla parte appellante poiché:

a) da un lato il TAR ha statuito: (…) “ i ricorrenti dott. F M e dott. L M hanno presentato la domanda di manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in data 28 e 29.11.2017 rispettivamente nel posto di Assistente di Servizi Amministrativi di categoria C1 ed in uno dei 2 posti di Specialista di Servizi Amministrativi di categoria D1, prima della pubblicazione in data 1.12.2017 della Del. G.M. n. 615 del 23.11.2017, il loro interesse non doveva essere preso in considerazione al momento del ritiro della predetta Del. n. 615/2017 e perciò essi non dovevano nemmeno ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 24171990”;

b) dall’altro, dopo aver evidenziato che l’interesse dei due ricorrenti “ non doveva essere preso in considerazione”, ne ha accolto le ragioni per un insussistente difetto di motivazione.

16. L’appello deve quindi essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione delle altre parti.

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