Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2018-03-30, n. 201802018
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Testo completo
Pubblicato il 30/03/2018
N. 02018/2018REG.PROV.COLL.
N. 00609/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2018, proposto dall’Ente Parco nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
i signori R B, Giuseppe D'Onofrio, M S e C S, rappresentati e difesi dagli avvocati F S e C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C V in Roma, via Anicio Gallo, n. 56;
per la riforma, previa sospensione,
della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione III, 12 luglio 2017, n. 3743, resa fra le parti, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n°2117/2017 R.G., proposto per l’annullamento;
a) della determinazione 30 novembre 2016, n. 408, con la quale l’Ente Parco nazionale del Vesuvio ha accertato l’inottemperanza degli appellati alle ordinanze di demolizione del Comune di Trecase 10 settembre 1999, n. 47, e 31 gennaio 2000, n. 6, ha dato atto dell’avvenuta demolizione coattiva delle opere edilizie abusive realizzate in Comune di Trecase, via Panoramica 4, sul fondo distinto al catasto comunale al foglio 8 particelle 2134, 2135 e 2151, costituite da un piano seminterrato di cemento armato di circa 60 mq con sovrastante un container di 36 mq, da un altro container poggiato su blocchi di lapilcemento con retrostante struttura di 80 mq e antistante terrazzino di 35 mq, nonché da un piano rialzato in ampliamento del container preesistente, di circa 60 mq, completo di pavimenti, intonaco interno e predisposizione per impianti tecnologici, ha dichiarato l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio dell’area di sedime delle stesse ed ha disposto la corresponsione in proprio favore di una indennità mensile di occupazione senza titolo dal giorno 11 gennaio 2000 al 24 febbraio 2015, data della demolizione coattiva stessa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori R B, Giuseppe D'Onofrio, M S e C S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Marchini;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con le ordinanze di demolizione 10 settembre 1999, n. 47, e 31 gennaio 2000, n. 6, il Comune di Trecase ha ordinato la demolizione delle opere abusive descritte in epigrafe.
Le opere, in considerazione della mancata ottemperanza a tali ordinanze, sono state demolite coattivamente su iniziativa dell’Autorità giudiziaria ordinaria, a seguito di un procedimento penale.
Con l’atto impugnato in primo grado, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha dichiarato l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio delle opere edilizie abusive ed ha disposto che i responsabili gli corrispondano una indennità mensile di occupazione senza titolo, determinata nel provvedimento stesso, dal giorno 11 gennaio 2000 al 24 febbraio 2015, data della poi disposta demolizione coattiva.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento di acquisizione ed ha ritenuto, dopo avere rilevato d’ufficio la relativa questione, che l’Ente avesse agito in ‘difetto assoluto di attribuzione’, in quanto secondo le norme vigenti il potere di dichiarare l’acquisizione gratuita spetterebbe al Comune nel cui territorio l’opera abusiva si trova.
Secondo il TAR, ai sensi dell’art. 31 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, che avrebbe implicitamente abrogato l’art. 2, comma 1, della l. 9 dicembre 1998, n. 426, dell’art. 29 della l. 6 dicembre 1991, n. 394, e dell’art. 1, comma 1104, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, infatti, l’Ente gestore di un’area protetta avrebbe il potere di ingiungere la demolizione e la riduzione in pristino di opere abusive, ma in caso di inottemperanza a tali ordini non sarebbe titolare del potere di dichiarare l’acquisizione gratuita delle opere al proprio