Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-05-13, n. 202203765
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Testo completo
Pubblicato il 13/05/2022
N. 03765/2022REG.PROV.COLL.
N. 03753/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3753 del 2016, proposto dalla società Molino Dorino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, E F e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
il Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, R I, A M e M L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R I in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
la Città metropolitana di Milano - Ente gestore del Parco agricolo sud Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Alessandra Zimmitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Vinti in Roma, via Emilia, n. 88;
nei confronti
La Regione Campania e la società ATM S.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 243/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Città metropolitana di Milano - Ente gestore del Parco agricolo sud Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il Cons. A V;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano (r.g. n. 2958/2010), la società Molino Dorino s.r.l., proprietaria di un’area situata nel territorio del Comune di Milano, identificata catastalmente al foglio n. 117, mappali 15, 16, 17, 18, 21, 24, 77, 105, 139, 143, 154, 158 e 171, impugnava:
i ) la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 2 luglio 2009, recante l’approvazione della variante di piano regolatore generale, con la quale su tale area veniva apposto un vincolo espropriativo finalizzato all’ampliamento di un deposito dell’ATM (deposito “Gallaratese”);
ii ) la delibera della Giunta comunale n. 2500 del 2006, recante l’approvazione di un progetto preliminare, che contemplava la realizzazione di detto intervento.
2. Il T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, sezione II, con la sentenza n. 243 del 5 febbraio 2016, ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare sarebbe improcedibile il ricorso, in quanto “ la variante approvata con la delibera impugnata ha ormai perso efficacia non avendo l’Amministrazione emesso il decreto che dichiara la pubblica utilità dell’opera entro il termine quinquennale previsto dall’art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001 ”, ciò determinando l’improcedibilità anche dell’impugnazione della delibera giuntale n. 2500 del 31 ottobre 2006, con cui è stato approvato il progetto preliminare dell’opera di ampliamento del deposito della metropolitana, “ atteso che, con la sopravvenuta inefficacia delle previsioni urbanistiche che localizzavano l’opera sull’area della ricorrente, le previsioni del progetto non potranno evidentemente essere attuate ”.
3. La società originaria ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata nel punto in cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione della delibera n. 2500 del 31 ottobre 2006. Invero, ad avviso dell’appellante, ferma la correttezza della dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione della delibera n. 26 del 2 luglio