Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-12, n. 201100111
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Testo completo
N. 00111/2011REG.SEN.
N. 04671/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4671 del 2008, proposto dalla Regione CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Baroni, Lidia Buondonno e Antonio Palma, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Poli, 29 e dalla società Cementi Moccia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Parioli, 67;
contro
Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature - Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via degli Scipioni, 268/A; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 00682/2008, resa tra le parti, concernente PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il Consigliere Gabriella De Michele e uditi per le parti in sede preliminare l’avv. Palma e l’avvocato dello Stato Borgo, nella fase di discussione gli avvocati Buondonno, Petretti e Lamberti;
Visto l'art. 36, comma 2, Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CA, Napoli, sez. I, n. 682/08 in data 11 febbraio 2008 veniva accolto il ricorso proposto dal World Wild Fund for Nature (W.W.F. ITALIA”) – ONLUS, con intervento ad opponendum della società Cementi Moccia s.p.a., avverso le ordinanze nn. 11 e 12, pubblicate rispettivamente il 19 giugno 2006 e il 6 luglio 2006, concernenti l’approvazione – da parte del Commissario ad acta nominato dal medesimo Tribunale amministrativo – del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE), con particolare riferimento all’art. 7, comma 2 delle norme di attuazione del Piano stesso, nella parte in cui si dispone – relativamente ai Siti di interesse comunitario (SIC) ed alle Zone di protezione speciale (ZPS) – che l’attività estrattiva sia soggetta al “parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo … ove consentita dalla normativa del PRAE nelle aree perimetrale” , con l’ulteriore precisazione secondo cui “ove non rappresentati o non sufficientemente definiti in termini cartografici, gli ambiti territoriali dei vincoli sono individuati dall’Autorità predetta, a scala di progetto, in sede di istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione e/o concessione” .
Nella sentenza si