Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-06, n. 202407464

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-06, n. 202407464
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407464
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 07464/2024REG.PROV.COLL.

N. 01275/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2022, proposto dai signori N B, F C, F B, G L, S S, L T, R M, M T, F T, M D, rappresentati e difesi dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cividale del Friuli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;

nei confronti

E-Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Mainardis e Fabrizio Picotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00370/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cividale del Friuli, del Ministero della Cultura e di E-Costruzioni S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati come da verbale quanto al passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, integrato da motivi aggiunti, i signori N B, F C, F B, G L, S S, L T, R M, M T, F T, M D, in qualità di proprietari di immobili limitrofi nonché residenti nell’area di intervento, hanno impugnato il permesso di costruire n. 011/2021, rilasciato in data 6.4.2021 dal Comune di Cividale del Friuli, alla ditta E-Costruzioni S.r.l. “ per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione con ampliamenti di fabbricati ad uso residenziale per la costruzione di n. 6 unità abitative, su immobile sito in Cividale del Friuli, Via del Paradiso e censito catastalmente al fg. 22 – mapp. 7-9-10-1076-1204-1205 ”.

2. L’area in questione, dichiarata di notevole interesse pubblico, denominata “Le sponde del fiume Natisone”, è sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. 1.7.1955, ai sensi dell’art. 2, numero 3, della L.

1.6.1939 n. 1989. La stessa area rientra nel Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia. Le particelle oggetto dell’intervento, inoltre, ricadono all’interno del PAC “Ambito del Centro Storico del Capoluogo”, in zona omogenea A/A1 (di conservazione).

3. Hanno anche impugnato gli atti presupposti, tra cui l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata in data 3.2.2021, ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004, dal Responsabile dell’Unità Operativa Urbanistica /Edilizia Privata/Ambiente del Comune di Cividale del Friuli ed il presupposto parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia dd. 18.1.2021, con numero GEN-

GEN

2021-1396.

4. Assumevano che la realizzazione dell’intervento in questione avrebbe determinato una riduzione del pregio storico, architettonico e paesaggistico dell’intera area e, quindi, anche delle abitazioni di loro proprietà e che la realizzazione, sul mappale n. 7, di un nuovo fabbricato, avrebbe ostruito l’unico punto visivo che si ha da via del Paradiso e dalle loro abitazioni verso il fiume Natisone e la città Ducale;
pertanto articolavano motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili relativi ai presupposti legittimanti l’intervento.

5. Con sentenza n. 370 del 2021 il T.a.r per il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

Il giudice di primo grado, in particolare, ha rilevato che:

a) i ricorrenti “ non avevano fornito alcuna prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla loro sfera giuridica ovvero del concreto pregiudizio patito e patiendo (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area) a cagione dell'intervento edificatorio ” (cfr. p. 8) e ciò anche con riferimento al paventato rischio geologico.

b) mancava persino un principio di prova circa il pregiudizio asseritamente patito, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo la generica affermazione per cui “ la eliminazione del fabbricato di cui al fg. 22, mapp. 10, facendo venire meno la tipologia <a corte>
del compendio immobiliare, sostituendola con una tipologia tipica delle costruzioni a schiera, determina il venir meno di quelle caratteristiche architettoniche per le quali l’area nella quale ricadono le abitazioni dei ricorrenti, ha ricevuto una particolare considerazione da parte dello stesso Comune di Cividale, tanto da inserirla nel

PAC

Ambito del Centro Storico e da classificarla quale zona A-A1 <di Conservazione>. Con conseguente riduzione del pregio, anche economico, delle abitazioni dei ricorrenti
”;

c) le stesse deduzioni difensive del Ministero della Cultura (MIC) – riportate per esteso a p. 6 e 7 della sentenza - che illustravano con dovizia di dettagli la mancanza di profili di pregio architettonico degli immobili oggetto dell’intervento, erano rimaste incontestate;

d) incidentalmente, in motivazione, affermava anche la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in via collettiva nonostante non vi fosse identità di posizione processuale in punto di interesse a ricorrere, come poi comprovato dalla stessa documentazione fotografica.

6. Avverso la predetta sentenza i ricorrenti hanno interposto appello, per chiederne la riforma in quanto errata in diritto, riproponendo al contempo i motivi di merito non esaminati dal T.a.r. in quanto assorbiti dalla pronuncia in rito.

7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cividale del Friuli, il MIC e la società E-Costruzioni S.r.l. per resistere al gravame, chiedendo la conferma della sentenza del T.a.r. in rito e, in ogni caso, argomentando in ordine alla infondatezza dei motivi di ricorso riproposti dagli appellanti e relativi alla legittimità dei titoli autorizzatori impugnati.

8. Alla udienza pubblica del 15 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie difensive e di replica con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.

9. Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità delle perizie di parte depositate dagli appellanti (doc. 3) e, a confutazione, dalla società controinteressata, nel presente grado, stante il divieto posto dall’art. 104, comma 2, c.p.a..

Sempre in via preliminare il Collegio, stante l’ampia documentazione fotografica depositata dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, ritiene di non poter accogliere – in quanto non rilevante – la richiesta degli appellanti di disporre una CTU o una Verificazione volta ad accertare: “ lo stato dei luoghi;
la visuale dalla proprietà di ciascun ricorrente e dalla Via del Paradiso sul centro storico di Cividale del Friuli, nonché l’impatto che i nuovi volumi avranno su tale visuale;
le caratteristiche fisiche, geologiche (se pianeggianti o meno), urbanistiche ed architettoniche delle aree e degli immobili oggetto degli interventi
”.

La predetta documentazione fotografica consente infatti di accertare tutti gli elementi di fatto necessari per la decisione della controversia, anche in relazione alla questione della sussistenza dell’interesse a ricorrere.

10. Nel merito l’appello è infondato.

11. Merita, in particolare, di essere confermata la statuizione con cui il T.a.r. ha dichiarato la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di interesse alla impugnazione.

12. Il punto è stato oggetto dei primi due motivi di censura con i quali gli appellanti hanno dedotto:

1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., nonchè dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., quanto all’esistenza dell’interesse al ricorso. ”.

2. “ Erronea valutazione dei fatti posti a base della decisione, con riferimento alle (affermate) insufficienti e mancate contestazioni dei ricorrenti ”.

12.1 Lamentano, in particolare, che il T.a.r. avrebbe errato nel considerare insussistente l’interesse al ricorso che invece era stato specificato dai ricorrenti sin dal ricorso introduttivo e individuato nei seguenti profili di danno, conseguenti alla trasformazione edilizia autorizzata:

a) la realizzazione dell’intervento oggetto del permesso di costruire, comportando la demolizione di un fabbricato che rappresenta una testimonianza della tipologia costruttiva dell’800, e la realizzazione - in sostituzione di tale fabbricato e della tipica struttura “a corte” del complesso immobiliare - di unità abitative in linea, c.d. “a schiera”, con caratteristiche tipologiche proprie delle costruzioni moderne, determinerebbe una evidente riduzione del pregio storico, architettonico e paesaggistico dell’intera area e, quindi, anche delle abitazioni di proprietà di tutti i ricorrenti che in tale area si collocano;

b) l’intervento oggetto del permesso di costruire prevede la realizzazione, sul mappale n. 7, di un nuovo fabbricato che ostruisce l’unico punto visivo che si ha da via del Paradiso, lungo la quale risiedono tutti i ricorrenti – oltre che dalle abitazioni di 9 dei 10 ricorrenti - verso il fiume Natisone e il centro storico di Cividale del Friuli;

c) l’erronea valutazione della situazione di rischio geologico di un’area delicatissima qual è quella posta lungo la “forra del fiume Natisone” andrebbe apprezzata anche sotto il profilo dell’interesse dei ricorrenti a che, nell’area di insediamento delle loro abitazioni, si realizzino interventi edilizi che non pongano alcun dubbio sul versante della sicurezza geologica. Interesse che, sul piano dei beni lesi dagli atti impugnati, si tradurrebbe nella lesione della aspettativa a condurre una vita serena all’interno della propria abitazione e, in definitiva, a non avere una riduzione della qualità di vita conseguente al depauperamento della qualità dell’insediamento abitativo.

12.2. Inoltre il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere incontestato il documento sui c.d. coni visivi depositato dalla società controinteressata (cfr. doc. 3 deposito 5.6.2021) poiché la contestazione sarebbe desumibile proprio dalla documentazione fotografica depositata dai ricorrenti (cfr. doc. da 33 a 37, deposito del 21.10.2021) che comprova la sussistenza di una visuale panoramica da via del Paradiso e dai singoli immobili, suscettibile di essere pregiudicata dalla realizzazione del nuovo fabbricato.

13. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati.

13.1. Come noto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 22 del 2021, per quanto di interesse, ha affermato i seguenti principi:

a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;

b) l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;

c) l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;

d) la valutazione sull’interesse al ricorso va, in ogni caso, condotta in concreto, caso per caso.

13.2. Ha poi rammentato che il pregiudizio necessario a sostanziare l’interesse al ricorso, a fronte di un intervento edilizio contra legem , è rinvenuto in giurisprudenza nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. Situazioni quali possono essere la diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche le menomazioni di valori urbanistici, le degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico.

14. Tanto rammentato in punto di diritto, il Collegio è dell’avviso che l’eliminazione della tipologia tradizionale a “corte” del complesso immobiliare oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione su diverso sedime, in favore di quella “a schiera” ritenuta più moderna, non possa integrare di per sé una menomazione dei valori urbanistici esistenti nella zona di insediamento abitativo, idonea a configurare l’interesse al ricorso, poiché siffatta modifica di carattere architettonico non incide sul concreto ed effettivo godimento degli immobili in proprietà degli appellanti né sul loro valore commerciale.

14.1. Non esistono, infatti, massime di comune esperienza secondo cui il passaggio da una architettura “a corte” ad una “a schiera” possa incidere sui valori urbanistici di zona al punto da arrecare forme di pregiudizio al godimento degli immobili limitrofi, come accade invece, ad esempio, in caso di modifica delle altezze, delle distanze, dei volumi, della destinazione d’uso, o del frazionamento di un immobile in più unità abitative in relazione al carico urbanistico.

Si tratta di un dato rimesso ad apprezzamenti e giudizi del tutto soggettivi, disancorati da dati condivisi e verificabili circa la sua portata pregiudizievole né sono noti dati od orientamenti che ricollegano differenti valori economici nel mercato immobiliare alle due tipologie architettoniche.

14.2. In ogni caso la stessa rilevanza della modifica tipologica, in termini di minore amenità del luogo sotto il profilo architettonico, e quindi paesaggistico in senso lato, è stata smentita dalla Soprintendenza che ha espresso un parere di compatibilità paesaggistica del progetto, stante il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio oggetto di intervento e dell’ambito tutelato circostante;
in particolare la Soprintendenza, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e con giudizio non affetto da profili di manifesta irragionevolezza alla luce dello stato dei luoghi (attestato dall’ampia documentazione fotografica in atti), ha affermato (cfr., doc. 18, fascicolo di primo grado) che “ l’intervento proposto risulta compatibile con il vincolo paesaggistico e con il contesto dello stato dei luoghi, atteso che i lavori proposti non contrastano con le caratteristiche architettoniche dell’edificio e dell’ambito tutelato circostante ”).

14.3. Del resto anche le abitazioni di alcuni degli appellanti sono di nuova costruzione e non rispettano la tipologia “a corte” (si veda in particolare la documentazione fotografica in atti relativa all’immobile di due degli appellanti).

14.4. Il Comune ha poi chiarito che rispetto al sito oggetto del permesso di costruire impugnato non vi sono prescrizioni ex art. 10 delle N.T.A. del P.A.C. del Centro Storico che assicurano particolari tutele per edifici di rilevante valore architettonico ed inoltre che la demolizione del fabbricato identificato al mapp. 10 e l’impiego della volumetria in altro sito sono stati autorizzati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 35 e 38 della legge regionale n. 19/2009, stante l’attestazione di accertata precarietà statica del fabbricato in questione: l’intervento, in definitiva, lungi dall’arrecare un danno alla qualità urbanistica dell’area avrà l’effetto di riqualificarla, anche in ragione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento (ad es. verde pubblico attrezzato).

15. Quanto all’interesse alla tutela della visuale panoramica, il Collegio evidenzia, in via generale, che si tratta di un interesse di mero fatto, come tale, di regola, inidoneo a configurare una lesione giuridicamente rilevante utile ad integrare la condizione dell’interesse a ricorrere.

15.1. Ancora di recente la Corte di Cassazione ha chiarito infatti che “…. la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi …..Nondimeno, il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama ….esige che di esso sia previamente accertata l'esistenza.

Ebbene, la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta….l'esistenza del diritto di veduta del panorama non può essere riconosciuta, indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale rispetto all'opera contestata.

Ove bastasse, ai fini di ritenere validamente costituita la servitù di veduta panoramica, la mera esistenza in fatto di detta veduta, prima che l'opera contestata ne compromettesse l'esercizio, sarebbe leso il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali. ”.

Nella specie l’interesse alla conservazione della veduta panoramica sul fiume e sulla città di Cividale del Friuli rappresenta un interesse di mero fatto in quanto non oggetto di protezione giuridica, secondo le modalità chiarite dalla giurisprudenza civile;
pertanto gli appellanti non possono invocarne la lesione per giustificare la presente iniziativa giudiziaria poiché un tale bene non appartiene al loro patrimonio e cioè al novero dei beni cui l’ordinamento assicura la propria protezione giuridica mediante i rimedi giudiziari.

15.2. È indubbiamente vero che la visuale panoramica, anche se priva di una diretta protezione giuridica, può rappresentare una qualità che incide sulla migliore fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico e in questo senso, come ricordato dalla Adunanza Plenaria, la sua compromissione può, in concreto, integrare i presupposti di un pregiudizio idoneo ad configurare l’interesse a ricorrere.

Ma deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e “serio”: deve cioè trattarsi di una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, proprio per evitare che l’iniziativa giudiziaria finisca per essere piegata a fini meramente emulativi, o comunque estesa sino a ricomprendere profili di danno meramente soggettivi, disancorati da dati di realtà.

15.3. Venendo al caso di specie, dalla documentazione fotografica versata in atti in primo grado dai ricorrenti e dalla controinteressata risulta che:

a) gli immobili a) e b) (stando, per comodità espositiva, alla descrizione contenuta nel documento di analisi dei coni visivi depositato dalla controinteressata in data 5 giugno 2021 allegato 4) non presentano alcuna visuale panoramica suscettibile di essere limitata, anche solo in parte, dalla nuova costruzione (tant’è che gli stessi ricorrenti non depositano alcuna doc. fotografica per smentire le allegazioni della società controinteressata);
ciò vale anche per l’immobile e) i cui coni visivi si aprono in altra direzione rispetto al centro storico cittadino (cfr. foto 36 deposito ricorrenti del 21 ottobre 2021 che evidenzia solo un modesto raggruppamento di case sul perimetro esterno del nucleo storico, visibile da lontano).

b) i restanti immobili c) (cfr. foto 33 deposito ricorrenti del 21 ottobre 2021), f) (cfr. foto 35 deposito ricorrenti del 21 ottobre 2021) e d) (cfr. foto 34 deposito ricorrenti del 21 ottobre 2021) presentano elementi di possibile interferenza ma nel caso dell’immobile f) la veduta ante operam è limitata ad una porzione marginale di abitato (essendo la visuale del nucleo storico ostruita dalla presenza di altro edificio adiacente), consistente in un agglomerato di abitazioni, peraltro visibile in lontananza, che non consentono - come per l’immobile e) - di ritenere sussistente una veduta panoramica di pregio, suscettibile di incidere sul godimento e quindi sul valore economico dell’immobile, con conseguente inconfigurabilità di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile e quindi azionabile. Lo stesso dicasi per l’immobile c) per il quale la visuale sul centro storico era, ante operam , in buona parte ostruita dalla porzione di fabbricato da demolire (per il recupero e la traslazione della cubatura) e dove residua una minima visuale laterale dalla finestra posta al secondo piano, suscettibile di essere pregiudicata dal nuovo fabbricato erigendo: in sostanza per il fabbricato c) vi è una traslazione di un ostacolo visivo preesistente che non introduce apprezzabili elementi di pregiudizio, essendo comunque presente un fabbricato nel cono visivo che interferisce con la visuale panoramica.

Il pregiudizio serio manca anche in relazione all’immobile d) poiché la foto depositata dagli appellanti, che parrebbe comprovare un reale impatto visivo, è stata scattata dalla finestra del secondo piano fuori terra che affaccia tuttavia sull’immobile confinante (che ostruisce la vista) e non verso l’area di sedime dove dovrà sorgere la nuova costruzione: in definitiva è stata scattata sporgendosi lateralmente, a destra, dalla finestra del secondo piano che non ha però una veduta diretta sul fondo oggetto dell’intervento.

15.4. Non sussiste pertanto una visuale panoramica realmente godibile la cui compromissione possa arrecare un qualche danno agli immobili in quanto:

-l’ansa del fiume Natisone non è visibile dalle abitazioni degli appellanti;

- la visuale, laddove esistente, non ha ad oggetto il quadro d’insieme del centro storico ma di “scorci” che raffigurano, nella maggior parte dei casi, i tetti delle case;
ed anche nel caso (immobile del signor Barbiani) in cui è percepibile, in lontananza, la chiesa ed il nucleo centrale dell’abitato, si tratta di cono visuale ridotto, laterale, a distanza ragguardevole.

- non si tratta di visuale diretta ma, nella maggior parte dei casi, di visuale laterale;

- la visuale è sempre da finestre e mai da balconi (che consentendo un godimento non occasionale e versatile della veduta, attribuiscono pregio effettivo all’immobile);

- la stessa Soprintendenza ha escluso l’esistenza di una visuale panoramica meritevole di tutela e ciò anche con riferimento alla visuale da via del Paradiso.

15.5. Da quanto precede emerge invero la parziale fondatezza del secondo motivo di appello per avere effettivamente i ricorrenti contestato con documentazione idonea fotografica il documento della controinteressata di analisi dei coni visivi – finalizzato a comprovare l’insussistenza di ogni interferenza del nuovo fabbricato con la visuale degli immobili dei ricorrenti - dimostrando possibili marginali profili di interferenza del nuovo fabbricato con la visuale panoramica fruibile da alcuni degli immobili dei ricorrenti che tuttavia non consentono di configurare un pregiudizio serio, come tale meritevole di tutela e quindi apprezzabile dal punto di vista dell’interesse a ricorrere.

15.6. La parziale fondatezza della doglianza non muta dunque – per le ragioni esposte - le conclusioni cui è pervenuto il T.a.r., trattandosi di prova comunque inidonea a comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso e non consente pertanto di procedere all’esame del merito del ricorso.

16. Le conclusioni che precedono vanno confermate anche quanto al rischio geologico: le allegazioni dei ricorrenti sono infatti del tutto generiche poiché non è dato comprendere come la ristrutturazione (sebbene con ampliamento) di immobili preesistenti ed uno spostamento di volumetria preesistente possano pregiudicare la sicurezza geologica dei siti dove insistono i loro immobili atteso che la pressione antropica sul suolo, derivante dell’edificato, resta sostanzialmente invariata.

In particolare solo l’ampliamento o il fatto in sé della traslazione delle volumetrie possono rappresentare un quid novi suscettibile in astratto di poter incidere sull’equilibrio geologico dell’area ma gli appellanti non hanno chiarito il possibile pregiudizio alla loro sfera giuridica derivante da tali eventi.

17. Nel discende che deve essere confermata la statuizione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse a ricorrere.

Dalla infondatezza del primo motivo di appello e nonostante il parziale accoglimento del secondo, discende la conferma della sentenza appellata, sebbene con motivazione parzialmente diversa, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di appello attinenti alla legittimità dei titoli autorizzatori rilasciati dal Comune e dal MIC, ivi compreso il terzo con il quale gli appellanti hanno contestato la statuizione del T.a.r. relativa alla inammissibilità del ricorso collettivo in ragione della ritenuta non omogeneità delle posizioni “processuali” dei ricorrenti. L’assorbimento va dichiarato anche rispetto alla eccezione di improcedibilità del gravame, per omessa impugnazione delle varianti successivamente adottate, sollevata dalla società controinteressata.

18. Infondato è anche il quarto motivo di appello relativo al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, poste a carico dei ricorrenti soccombenti e liquidate dal T.a.r. in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

In particolare gli appellanti hanno dedotto “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c. .”.

Lamentano che il T.a.r. avrebbe errato nel non compensarle in ragione del contrasto di giurisprudenza circa la autonomia del requisito processuale dell’interesse al ricorso rispetto alla legittimazione ad agire, superato, solo successivamente alla proposizione del ricorso, dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021 mentre avrebbe dovuto compensarle ricorrendo, senza dubbio, nel caso di specie il presupposto dei “gravi ed eccezionali motivi”, secondo quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a..

18.1 Il motivo è infondato poiché gli appellanti, sin dal ricorso introduttivo (cfr. p. 7-9) avevano correttamente allegato il pregiudizio patito, in linea con il principio di diritto poi affermato dalla Plenaria.

La soccombenza non è stata applicata in conseguenza di una regola processuale affermata successivamente alla proposizione del ricorso ma in ragione del difetto di prova circa la sussistenza dell’interesse al ricorso, alla luce della documentazione fotografica versata in atti e delle deduzioni difensive delle parti.

La scelta del T.a.r. non è dunque irragionevole né affetta da manifesta abnormità e pertanto non ricorrono i presupposti chiariti dalla giurisprudenza amministrativa per poterla sindacare nel merito essendo stata data piana applicazione al principio generale della soccombenza.

19. L’appello deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra gli appellanti, da un lato, ed il Comune di Cividale del Friuli e la società E-Costruzioni S.r.l., dall’altro, e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione nei rapporti tra gli appellanti ed il MIC, costituitosi con comparsa meramente formale.

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