Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202301027
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01027/2023REG.PROV.COLL.
N. 03659/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3659 del 2020, proposto dal signor
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente l’impugnazione del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare n. -OMISSIS- che ha disposto la decadenza dall’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS- volontario in ferma prefissata quadriennale, ha partecipato al reclutamento quale volontario in servizio permanente delle Forze Armate, regolato dalla circolare n. -OMISSIS-, ai sensi della legge 13 agosto 2004 n. 226, presentando la domanda di partecipazione l’11 marzo 2014.
A seguito dello svolgimento della procedura veniva collocato all’88° posto della graduatoria, approvata con decreto dirigenziale del 29 maggio 2015.
Pertanto, con decreto dirigenziale n. 171 del 20 ottobre 2015 è stato immesso nel ruolo dei volontari in servizio permanente, con il grado di Primo Caporal Maggiore con decorrenza giuridica dal 28 maggio 2014 e decorrenza amministrativa dal 29 maggio 2015.
Successivamente, nel corso dei controlli effettuati dall’Amministrazione, è risultata una sentenza di condanna a suo carico per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità (sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 29 gennaio 2014 divenuta irrevocabile il 19 maggio 2015).
Pertanto, con foglio del 2 dicembre 2015 è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dall’immissione in ruolo, nel corso del quale il sig.-OMISSIS-presentava memoria difensiva il 7 dicembre 2014.
Con provvedimento n. 33 del 17 febbraio 2016 è stata disposta la decadenza dell’immissione in ruolo per la mancanza dei requisiti previsti dalla Circolare del 4 marzo 2014 e dal decreto dirigenziale n. 106 del 29 maggio 2015 di approvazione della graduatoria.
Avverso la decadenza è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio formulando censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., di eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, di erronea valutazione dei fatti, con cui deduceva di essere venuto a conoscenza della condanna solo a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell’immissione in ruolo, in quanto riteneva il reato prescritto, con conseguente buona fede al momento della partecipazione alla procedura di immissione in servizio permanente. Evidenziava che il fatto si era verificato nel 2007, nel corso di un controllo dell’Ispettorato del lavoro in un cantiere presso cui lavorava e in cui aveva dichiarato false generalità, non rendendosi conto della gravità dei fatti; peraltro, aveva presentato incidente di esecuzione in sede penale per ottenere la rimessione del termine per proporre appello, in quanto il reato sarebbe prescritto, come aveva dedotto nelle osservazioni procedimentali non prese in considerazione dall’Amministrazione.
In primo grado si costituiva il Ministero della Difesa contestando la fondatezza del ricorso, deducendo che i requisiti dovevano essere posseduti alla data della domanda di partecipazione e che si trattava di attività vincolata per l’Amministrazione, che aveva fatto applicazione di quanto stabilito dall’art. 13, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226, per cui “ al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanete con le