Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-22, n. 202003251

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-22, n. 202003251
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003251
Data del deposito : 22 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2020

N. 03251/2020REG.PROV.COLL.

N. 04626/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4626 del 2010, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Guardia di Finanza, Reparto logistico amministrativo Veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Giuseppina Lo Iudice in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 55,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di diniego di corresponsione di indennità.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020, il Cons. Italo Volpe e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020, gli avvocati delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comando generale della Guardia di Finanza (di seguito “ MEF-GdF ”) hanno impugnato la sentenza del Tar per la Calabria, Catanzaro, n. -OMISSIS-, pubblicata il 10.3.2009, che – a spese compensate – ha accolto l’originario ricorso della persona fisica pure in epigrafe indicata volto:

- all’annullamento:

-- della nota n. -OMISSIS- del 13 maggio 2003, notificata il 15 maggio 2003, con la quale il Reparto tecnico, logistico, amministrativo del Veneto della Guardia di Finanza le aveva respinto l’istanza volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 della l. n. 100/1987 e successive modificazioni;

-- di ogni altro atto connesso e collegato, e in particolare, ove occorrente:

--- del punto 2, lett. f ), della circolare n. -OMISSIS- del 16 dicembre 1998 con la quale il Servizio amministrativo del Comando generale della Guardia di Finanza aveva escluso dall’applicazione della legge “ il personale trasferito da una sede ad altra sede di servizio, situate nello stesso Comune, distanti più di 10 km ”;

--- della circolare n. -OMISSIS-del 5 agosto 1987 con la quale è stato affermato che “ il presupposto per la corresponsione del trattamento economico si concretizza alla data di arrivo nella nuova sede di servizio di stanza in un Comune diverso da quello di provenienza ”;

- e alla dichiarazione dell’obbligo del MEF-GdF di corrisponderle l’indennità sopra detta.

1.1. In fatto, la sentenza ha riepilogato, qui in sintesi, che:

- il ricorrente era il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS-;

- il 28 aprile 2003 lo stesso aveva chiesto al Comando reparto tecnico, logistico, amministrativo del Veneto della Guardia di Finanza la corresponsione dell’indennità sopra detta, nonché la corresponsione di ogni altra somma a lui spettante, in relazione al trasferimento definitivo per esigenze di servizio, già disposto a suo carico (giusta determina n. -OMISSIS-gennaio 1998 del Comando generale della Guardia di Finanza), dal soppresso Comando nucleo regionale P.T. di Venezia, con sede in -OMISSIS-;

- la domanda era stata respinta con la nota primariamente impugnata.

1.2. In diritto, la sentenza – premesso che la fattispecie doveva ritenersi ricadere nell’ambito oggettivo e temporale di applicazione dell’art. 1 della l. n. 100/1987 e dell’art. 10 del d.l. n. 325/1987, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 402/1987, e successive modificazioni, vertendosi di un trasferimento avvenuto prima dell’1 gennaio 2001, e premesso altresì un inquadramento normativo generale degli istituti in questione – ha motivato dicendo, qui in sintesi, che:

- “ l’assenza di ogni riferimento normativo al criterio del “Comune” consente di ritenere che la “ratio legis” sottesa all’erogazione dell’indennità in questione è quella di compensare il disagio per il trasferimento del militare, tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni, tra cui quelle che impongono la presenza in servizio nella nuova località in cui ricade l’ufficio di destinazione, posto a distanza superiore al limite dei 10 km previsti dalla legge ”;

- “ a nulla può valere (…) la circostanza secondo cui la località di “Mestre” e la località di “Venezia” appartengono allo stesso Comune, non costituendo il concetto di “Comune” il parametro discretivo normativamente predeterminato, poiché ciò che rileva è la sussistenza pacifica del requisito di legge della prevista distanza superiore ai 10 Km (…)”;

- doveva perciò riconoscersi al ricorrente l’indennità in argomento;

- quanto agli accessori del credito, spettavano gli interessi legali dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo, però senza cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

2. L’appello del MEF-GdF è affidato alla censura di violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 3, co. 3, lett. e ), della l. n. 836/1973 in relazione al combinato disposto degli artt. l e 5 della l. n. 417/1978, 27 della l. n. 283/1981, 1 del d.P.R. n. 513/1978.

2.1. Ad avviso della parte, in sostanza, tenuto conto dell’effettivo quadro normativo di riferimento e dell’evoluzione giurisprudenziale formatasi in argomento, la sentenza di primo grado doveva essere riformata perché essa stessa dava atto del fatto che “ il movimento che ha interessato il ricorrente è stato effettuato all’interno del medesimo comune di Venezia ”.

In argomento, tra l’altro, il presupposto chilometrico (per il riconoscimento del diritto all’erogazione) era stato oggetto di approfondimento da parte della Ragioneria generale dello Stato, la quale aveva avuto modo di enunciare – quanto ai requisiti che legittimano la corresponsione dell’indennità, specie quando il trasferimento è tra due località che, “ seppure distanti più di 10 1cm, appartengono entrambe allo stesso comune ” – che “ all’interessato non possa essere riconosciuto il diritto al particolare beneficio, atteso che non ricorre il fondamentale presupposto del trasferimento da una ad altra sede di servizio situata in comune diverso ”.

3. La persona fisica appellata, costituitasi, con atto sottoscritto il 7 ottobre 2010 ha resistito alle tesi avversarie, difendendo i contenuti della sentenza impugnata.

4. La causa quindi, chiamata all’udienza del 5 maggio 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato e merita di essere accolto.

5.1. Non è discusso il fatto che il trasferimento dell’originario ricorrente, conseguito all’intervenuta soppressione della sua (all’epoca) precedente sede di servizio, sia avvenuto all’interno di un medesimo Comune.

5.2. Tenuto conto di questo fattore, non si può allora ignorare che, in argomento, l’evoluzione giurisprudenziale si è maturata nel senso qui sostenuto dal MEF-GdF.

Chiudendo, allo stato, il dibattitto giurisprudenziale pur in passato riscontrabile, il Consiglio di Stato, ad. plen. n. 1/2016, enunciando il principio di diritto, ha espressamente affermato che sulla base della disciplina dell’epoca (ossia quella applicabile al caso qui in questione) l’indennità di trasferimento poteva essere riconosciuta (al soggetto che s’era dovuto trasferire per le ragioni anzidette) a cospetto di tutti i presupposti individuati dalla norma, tra i quali in particolare “ una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti ”.

5.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata, in accoglimento dell’appello, e per l’ulteriore effetto deve essere respinto l’originario ricorso introduttivo di primo grado.

6. Ricorrono giustificati motivi, anche in considerazione di una precedente oscillazione giurisprudenziale, per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi