Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-12-21, n. 201206607
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N. 06607/2012REG.PROV.COLL.
N. 04180/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4180 del 2012, proposto da:
A C, G A M ed A S, rappresentati e difesi dagli avv. A B e A L G, con domicilio eletto presso l’avv. A B in Roma, via Taranto, 18;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocato dello Stato F U N, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Iparato P, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;
Comune di P in Persona del Sindaco P.T., Comune di P, Giovanni A, Franco Addesso, Bianco Domenico, B F Tiziana, Cimino Michela, Giuseppe Comuniello, Riccardo Dede, Michele Ferzola, Vincenzo Petrizzo, Filomena Pinto, Vincenzo Polito, Vincenzo Tardugno, Antonio Fortunati, Roberto Astorino, Giovanni Cancellaro, Rachele Cavella, Rocco Cimino, Matteo D'Alessio, P La Manna, Giuseppe Pinto, S R, Michele Sarli, Giuseppe Terno e Angelo Caputo;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00825/2012, resa tra le parti, concernente verbale di proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del Comune di P
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale P Iparato, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012 il Cons. P Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Brancaccio, La Gloria, Biagini dell'Avvocatura Generale dello Stato, e Lentini;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 826 del 7 maggio 2012, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’attuale appellante per l’annullamento del verbale di proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco del Comune di P (SA) del 17.5.2011, del verbale di determinazione della cifra elettorale di lista ottenuta dalle liste dei candidati nelle singole Sezioni, del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 17.5.2011, dei verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Il TAR, inoltre, respingeva anche il ricorso incidentale del sig. P Iparato, candidato Sindaco per la lista n. 2, denominata “Iparato Azioni Concrete”, ed eletto Sindaco di P, attuale parte appellata.
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che:
- la censura intesa a conseguire l’accertamento della regolarità, quantomeno a favore della lista n. 1 (se non del candidato per il quale è stata indicata la preferenza), del voto espresso, da elettore iscritto alla Sezione n. 2, mediante una scheda sulla quale risulta barrato il simbolo della predetta lista e scritto il nome “S”, corrispondente al candidato della stessa lista S R, nel riquadro della lista n. 2, scheda che è stata invece dichiarata nulla dal Seggio, non era fondata, atteso che, come da verbale del 25.11.2011, relativo agli incombenti istruttori disposti dal Tribunale con l'ordinanza istruttoria n. 1751/2011, con il quale veniva richiesto all'organo prefettizio incaricato di "acquisire e trasmettere al Tribunale, ove rinvenuta, con riferimento alla Sezione n. 2, tra le schede nulle, una scheda dichiarata nulla sulla quale risulta barrato il simbolo della lista n. 1 e scritto il nome “S” nel riquadro della lista n. 2", viene dato atto che "tra le schede nulle della Sez. n. 2 non viene ritrovata la scheda con il nome S";
- alla stessa conclusione si è pervenuti con riguardo alla censura con la quale viene dedotto che è stata illegittimamente dichiarata nulla una scheda sulla quale risulta regolarmente barrato il simbolo della lista n. 1 e scritto il nome e cognome “Giuseppe Pinto”, candidato della stessa lista, nel riquadro della lista n. 2, poiché in riscontro al corrispondente quesito formulato dal Tribunale con l'ordinanza citata, il funzionario delegato dal Prefetto ha dato atto, con il verbale menzionato, che "tra le schede nulle della Sezione n. 2 non si rinviene la scheda con il nome "Giuseppe Pinto" nel riquadro della lista 2";
- con riguardo alla censura con la quale viene dedotto che è stata illegittimamente dichiarata nulla una scheda sulla quale risulta regolarmente barrato il simbolo della lista n. 1 e scritto il cognome “Cancellaro”, corrispondente al candidato della stessa lista Giovanni Cancellaro, al di fuori del riquadro della lista, ovvero nello spazio bianco al centro della scheda, essa era da ritenersi fondata;
- con riguardo alla censura con la quale viene dedotto che sono stati illegittimamente assegnati alla lista n. 2 tre voti che, essendo affetti da segni di riconoscimento, avrebbero dovuto essere annullati, il TAR ha rilevato che, per una scheda con la scritta BOVE TIZIANA, il simbolo di lista barrato ed un asterisco nel riquadro bianco per l'espressione del voto (a favore della lista corrispondente n. 2), in effetti quest’ultima era da annullare ai sensi dell'art. 64, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 570/1960;con riguardo, invece, ad una scheda sulla quale, pur risultando barrato il simbolo di lista, si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “P Ipar”, che non corrisponde al nominativo di alcun candidato della stessa lista, nel corso delle operazioni istruttorie disposte dal Tribunale, non è stata rinvenuta alcuna scheda compilata nel modo descritto dai ricorrenti;peraltro, cinque schede acquisite che differiscono, da quella descritta in ricorso, per il modo in cui è indicato il nominativo riportato nel riquadro destinato all'espressione del voto di preferenza per la lista n. 2 ("Iparato", "iparatto", "P Iparato", "P", "P Iparato" e "Inparato"), si è ritenuto che nessuna delle predette schede acquisite concretizzi le ragioni di nullità affermate in ricorso;con riguardo alle censure con le quali viene allegato che sono state illegittimamente assegnate alla lista n. 2 tre schede sulle quali, pur risultando barrato il simbolo di lista, si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “dott. A”, corrispondente al cognome di un candidato della stessa lista, Giovanni A, esse sono state ritenute infondate;
- con riguardo alla censura ove è dedotto che, nella Sezione n. 3, è stato illegittimamente annullato un voto che avrebbe dovuto essere assegnato alla lista n. 1, dichiarando nulla una scheda sulla quale risultava regolarmente barrato il simbolo della lista n. 1 e scritto correttamente il nome e cognome di un candidato della stessa lista, S R, con al di sotto un impercettibile segno grafico, si è ritenuto che la scheda sia stata correttamente annullata, trattandosi di elemento grafico estraneo alle ordinarie modalità di espressione del voto e palesemente finalizzato a caratterizzare e distinguere quello espresso dall'elettore;
- con riguardo alla Sezione n. 3, è stata dedotta l’illegittima assegnazione alla lista n. 2 di un voto viziato da un evidente segno di riconoscimento, che avrebbe quindi dovuto essere annullato: una scheda sulla quale non è barrato alcun simbolo di lista ed è presente l’indicazione del cognome “F”, corrispondente ad un candidato della stessa lista, sia nel riquadro della lista n. 1, ove però la preferenza è stata cancellata con l’apposizione, sul cognome “F”, di ripetuti e marcati segni grafici, sia nel riquadro della lista n. 2, per il TAR il voto espresso da un elettore in sostituzione di una preferenza cancellata non costituisce, di per sé, manifestazione di un segno di riconoscimento ex art. 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- quanto alla censura secondo la quale nella Sezione n. 4 sarebbe stato illegittimamente assegnato alla lista n. 2 un voto viziato da un evidente segno di riconoscimento e che avrebbe quindi dovuto essere annullato (una scheda sulla quale, pur risultando barrato il simbolo di lista, si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “dott. A”), la stessa deve essere respinta poiché la scheda in questione non è stata rivenuta dal funzionario prefettizio;
- le medesime considerazioni reiettive sono state formulate dal TAR con riferimento alla analoga censura volta ad ottenere l'annullamento di una scheda, espressa da un elettore della Sezione n. 5, recante l’espressione del voto di preferenza mediante l’indicazione “arch. B F”, candidato della lista n. 2 e conteggiata a favore della medesima lista, scheda non rinvenuta nel corso delle attività istruttorie espletate;
- in relazione alla censura concernente la Sezione n. 5, la scheda rinvenuta reca quale espressione di preferenza la scritta "dotore aliecne", che gli stessi difensori dei ricorrenti, presenti all'esecuzione dell'incombente istruttorio, hanno riconosciuto integrare una forma sgrammaticata della indicazione "dott. A";
- in relazione alle ulteriori censure dedotte per la Sezione n. 6, ove sarebbero stati illegittimamente assegnati alla lista n. 2 due voti, viziati da intrinseca contraddittorietà e con evidenti segni di riconoscimento, il TAR ha ritenuti per una scheda (ove nel riquadro della lista n. 1 risulta scritto il nominativo del candidato Sindaco D M T e, nello stesso tempo, risulta barrato il simbolo della lista n. 2, senza l’apposizione di alcun voto di preferenza) che l'art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960, nel disporre che "sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata", enuncia chiaramente il principio interpretativo in base al quale prevale, in presenza di indicazioni di voto contrastanti (quella cioè di carattere oggettivo, concernente la lista, e quella di carattere soggettivo, concernente il candidato, concorra esso alla carica di Sindaco o di consigliere), quella riferita alla lista;per l’altra scheda (ove, pur risultando barrato il simbolo di lista, si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “P” che non corrisponde al nominativo di alcun candidato della stessa lista e che, solo in ipotesi, potrebbe riferirsi al nominativo del candidato Sindaco, P Iparato), il TAR ha evidenziato che la scheda rinvenuta in sede di esecuzione dell'incombente istruttorio disposto dal Tribunale non corrisponde alla descrizione data dalla parte ricorrente, recando essa la scritta "P" all'interno del riquadro destinato alla lista n. 2, ma senza l'apposizione di alcun segno sul relativo contrassegno.
Per il TAR, dunque, concluso l’esame delle censure intese a conseguire la correzione del risultato elettorale, l’accoglimento delle sole astrattamente fondate (affermanti, l’una, l’illegittima attribuzione di un voto alla lista n. 2, l’altra, l’illegittimo annullamento di un voto espresso per la lista n. 1) non sarebbe sufficiente a modificare l’equilibrio elettorale consolidatosi a favore della lista n. 2.
Pertanto, è stata respinta la domanda di rettifica proposta in via principale dai ricorrenti, potendo altresì prescindersi dalla disamina dalla censura con la quale i ricorrenti deducono l’illegittima ammissione al voto assistito di una elettrice, nessun concreto contributo il suo eventuale accoglimento potendo recare, anche sul piano della mera rinnovazione del procedimento elettorale, al fine di colmare il divario elettorale tra le liste concorrenti.
Per quanto riguarda la domanda in via subordinata, intesa a conseguire il rifacimento delle operazioni elettorali, alla luce delle irregolarità che ne avrebbero caratterizzato lo svolgimento, il TAR ha stabilito che:
- Il funzionario all’uopo delegato dal Prefetto di Salerno ha dato atto, con il verbale del 6.12.2011, che gli elettori che hanno votato sulla base delle liste elettorali sono complessivamente n. 755, numero corrispondente a quello delle schede scrutinate, e che “il numero complessivo delle schede corrisponde al numero complessivo dei votanti come emerge dalle liste elettorali”;inoltre, che sulla scorta del verbale delle operazioni della sezione, mod. 225AR, effettivamente alla pag. 111 non risulta annotato alcun elettore ammesso al voto domiciliare né risulta allegato il mod. 226 bis AR per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare (due esemplari del quale, compilati in maniera identica e nei quali è riportata l'operazione di raccolta del voto a domicilio di n. 1 elettore, sono stati rinvenuti dall’organo verificatore nella busta 3 C);pertanto, la divergenza lamentata in ricorso, tra il numero dei votanti (754) accertato al termine delle operazioni di voto ed il numero delle schede scrutinate (755), trova agevole spiegazione nel mancato computo, tra i primi, dell’elettore ammesso al voto domiciliare;
- quanto invece alla mancata corrispondenza, accertata dall’organo verificatore in occasione dell’esecuzione del supplemento istruttorio disposto dal Tribunale con l’ordinanza n. 260/2012, tra il numero delle schede autenticate (1.238) e quello risultante dalla somma delle schede scrutinate (755) e di quelle non utilizzate (483) (che, peraltro, corrispondono a quelli riportati nel verbale delle operazioni elettorali - pag. 47 e pag. 34, si è ritenuto ragionevolmente, da un lato, che sia stata erroneamente autenticata una scheda in più rispetto a quelle (1.237) che risultano autenticate sulla base del verbale (pag. 9), dall’altro lato, che siffatta scheda erroneamente non conteggiata, lungi dall’influire sul risultato elettorale, sia compresa tra quelle residue, dal momento che il numero delle schede scrutinate corrisponde esattamente al numero degli elettori che hanno votato così come desumibile dalle liste elettorali;
- quanto invece all’assunto secondo cui, terminate le operazioni elettorali, al momento della chiusura del verbale e dello scioglimento del Seggio, il Vice Presidente (sig. G L M) si sarebbe rifiutato di sottoscrivere il verbale, lo stesso è smentito dal fatto, allegato dal controinteressato (cfr. ricorso incidentale, pag. 14), che il medesimo Vice Presidente ha sottoscritto l’ulteriore copia del verbale della Sezione n. 3, trasmessa alla Prefettura;la mancata sottoscrizione da parte del Vice Presidente della copia del verbale prodotta dai ricorrenti deve essere attribuito, per il TAR, piuttosto che ad un ipotetico “rifiuto”, ad una sua mera dimenticanza.
- infine, con riguardo alle ulteriori irregolarità concernenti i registri destinati all’annotazione delle tessere elettorali, sulla scorta delle risultanze della verificazione disposta dal Tribunale, tali censure sono state dichiarate inammissibili, sulla scorta del principio giurisprudenziale secondo cui l’ammissibilità della proposizione di motivi aggiunti nel giudizio elettorale deve ritenersi circoscritta a quelli che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure;in ogni caso, per il TAR, le irregolarità lamentate dai ricorrenti integrano mere inesattezze nella compilazione dei registri delle tessere elettorali, inidonee ad inficiare gli essenziali presupposti di correttezza e trasparenza del procedimento elettorale.
Prte appellante contestava la sentenza del TAR e, con l’appello in esame, chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado assumendo, in primo luogo che la sentenza era affetta da error in judicando, violazione di legge (artt. 57 e 64 d.p.r. 16.5.1960, n. 570 e s.m.i.), difetto e, comunque, erroneità della motivazione, laddove, all’esito della disamina delle singole schede in contestazione, ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo e, con esso, la domanda principale di correzione del risultato elettorale che, de jure, doveva condurre all’elezione alla carica di Sindaco dell’avv. D M T alla testa della lista n. 1 “P Libera”;in secondo luogo, che la sentenza era affetta da error in judicando , violazione di legge (artt. 47, 51, 53 e 63 d.p.r. 16.5.1960, n. 570 e s.m.i.), difetto e, comunque, erroneità della motivazione - contraddittorietà manifesta, nella parte in cui ha disatteso il secondo motivo del ricorso introduttivo e, con esso, la domanda subordinata di rinnovazione delle operazioni elettorali nella Sezione n. 3.
Inoltre, parte appellante ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., tutti i motivi di impugnazione proposti con il ricorso introduttivo.
Si costituivano l’Amministrazione intimate e la parte controinteressata, chiedendo il rigetto dell’appello.
La parte controinteressata riproponeva, con appello incidentale, il ricorso incidentale dichiarato improcedibile in primo grado, censurando le operazioni elettorali per l’illegittimo annullamento di numerosi voti validamente espressi in favore della lista n. 2 e del candidato Sindaco Iparato e per l’illegittima assegnazione di voti nulli attribuiti alla lista n. 1 collegata al candidato Sindaco Tepedino.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via di fatto, deve essere premesso che sono quivi in contestazione gli esiti della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011, per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di P, il cui esito ha visto prevalere il candidato Sindaco Iparato e la lista collegata “Iparato per Azioni Concrete”, che ha riportato 1813 voti validi, mentre la lista “P Libera”, collegata al candidato Sindaco Tepedino ha conseguito 1806 voti con un distacco di 7 voti.
Tale esito è stato contestato dal candidato Sindaco Tepedino e da alcuni cittadini elettori, che hanno dedotto varie illegittimità delle operazioni elettorali di scrutinio, chiedendo la correzione del risultato elettorale poiché alla lista Iparato andrebbero sottratti 9 voti ed alla sua lista Tepedino, invece, andrebbero assegnati 4 voti, erroneamente annullati, con conseguente ribaltamento dell’esito dell’elezioni;in via subordinata chiedendo la rinnovazione delle operazioni elettorali per gravi irregolarità che l’avrebbero inficiata.
Schematicamente, in applicazione del principio di sinteticità che deve connotare gli atti processuali ex art. 3, comma 2, c.p.a., questo Collegio ritiene che:
- per le ipotesi in cui la scheda indicata dai ricorrenti non è stata rinvenuta in sede di istruttoria disposta dal TAR, il rilievo è correttamente da ritenersi infondato, perché privo di riscontro (Con riferimento alla Sezione n. 2: una scheda dichiarata nulla sulla quale risulta barrato il simbolo della lista n. 1 e scritto il nome “S” nel riquadro della lista n. 2;una scheda dichiarata nulla sulla quale risulterebbe barrato il simbolo della lista n. 1 e scritto il nome e cognome “Giuseppe Pinto” nel riquadro della lista n. 2;una scheda ove, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, vi sarebbe la scritta “P Ipar”;con riferimento alla Sezione n. 4, tra le schede valide: una scheda sulla quale, oltre a risultare barrato il simbolo di lista, si rinverrebbe, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “dott. A” e una con la scritta “arch. B F”);
- per le ipotesi in cui siano emersi ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure i relativi motivi aggiunti sono, per giurisprudenza di questo Consiglio, inammissibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345) (Con riferimento al fatto che l’organo prefettizio deputato alla verifica istruttoria, ha ritenuto di acquisire e di trasmettere al TAR n. 5 schede che recavano, in varie forme, la ripetizione del preferenza in favore del candidato Sindaco Iparato, anche nello spazio riservato all’espressione della preferenza per il candidato consigliere);
- per le ipotesi in cui si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta del candidato sindaco, è noto che, per giurisprudenza di questo Consiglio, la trascrizione del candidato sindaco nello spazio destinato all’indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto espresso per l’elezione del sindaco (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187;Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7561);tale principio si applica anche nell’ipotesi precedente, ove si volessero ritenere ammissibili le suddette censure, nonché per la Sezione 6, ove è stata rinvenuta una scheda sulla quale, oltre a risultare barrato il simbolo di lista, si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “P” (che è il nome del candidato sindaco);
- per le ipotesi in cui l’espressione del voto è accompagnata dal titolo di studio professionale, è ragionevole ritenere, come ha considerato il TAR, che essa non costituisca con certezza un segno di riconoscimento del voto, in quanto tale titolo è elemento distintivo del candidato, soprattutto in contesti di piccole dimensioni e di basso livello di alfabetizzazione (Con riferimento alla Sezione n. 2 e n. 5, tra le schede valide: una scheda in ciascuna sulla quale, oltre a risultare barrato il simbolo di lista, si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “dott. A”);
- per le ipotesi di riscontrato segno di riconoscimento, deve essere premesso che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7512), l'art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960, che contiene il relativo divieto deve interpretarsi nel senso che la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso;pertanto, correttamente, con riferimento alla Sezione n. 3, tra le schede nulle, la scheda sulla quale risulta barrato il simbolo della lista n. 1 e scritto il nome e cognome S R, con al di sotto un segno grafico è stata annullata, atteso che la sottolineatura della preferenza integra un chiaro segno di riconoscimento del voto;così come correttamente il TAR ha disposto l’annullamento, per l’illegittima assegnazione alla lista n. 2, di una scheda ove, risultando barrato il simbolo di lista e scritto il cognome del candidato “B F”, è presente, nel riquadro della stessa lista, un segno grafico simile ad un asterisco estraneo alle esigenze di espressione del voto;
- per le ipotesi in cui non è barrato alcun simbolo di lista ed è presente l’indicazione del cognome nella lista corretta questo Consiglio ha già statuito circa l’estensione del voto alla lista cui appartiene il candidato indicato (Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 817): è il caso della scheda della Sezione n. 3 ove non è barrato alcun simbolo di lista ed è presente l’indicazione del cognome “F” sia nel riquadro della lista n. 1, ove però la preferenza è stata cancellata con l’apposizione, sul cognome “F”, di ripetuti e marcati segni grafici intesi inequivocabilmente a cancellarla, sia nel riquadro della lista n. 2;in questo caso, si deve ritenere che la volontà dell’elettore sia, dunque, chiara nel senso di attribuire la preferenza al candidato F della lista n. 2 e la cancellazione dell’erronea preferenza trascritta nel riquadro della lista n. 1, non costituisce un segno di riconoscimento ma è elemento di interpretazione di tale volontà;
- per le ipotesi in cui non sia riconoscibile la volontà dell’elettore, la scheda deve essere annullata (Con riferimento alla Sezione n. 2, 1 voto con preferenza al centro della scheda, correttamente annullata);
- per le ipotesi in cui risulti scritto il nominativo del candidato Sindaco D M T e, nello stesso tempo, risulti barrato il simbolo della lista n. 2, senza l’apposizione di alcun voto di preferenza, effettivamente non è dato sapere se tale voto sia stato attribuito alla lista n. 1 ovvero alla lista n. 2 (Con riferimento alla Sezione n. 6, tra le schede valide: una scheda sulla quale, nel riquadro della lista n. 1, risulta scritto il nominativo del candidato Sindaco D M T e, nello stesso tempo, risulta barrato il simbolo della lista n. 2, senza l’apposizione di alcun voto di preferenza): in quest’ultimo caso, la diversa scelta ermeneutica del TAR deve ritenersi non corretta;tale motivo è, tuttavia, improcedibile per carenza di interesse non comportando un’immutazione del risultato elettorale.
Infatti, a conclusione dell’esame delle censure volte a conseguire la correzione del risultato elettorale, deve rilevarsi che l’accoglimento delle sole astrattamente fondate (due riconosciute dal TAR e una da questo Consiglio) non sono sufficienti a modificare l’equilibrio elettorale consolidatosi a favore della lista n. 2.
Con riferimento alle censure d’appello relative alla domanda di annullamento di tutta la procedura elettorale, questo Consiglio ritiene che:
- gli esiti delle attività istruttorie espletate in primo grado hanno chiarito che vi è corrispondenza tra numero dei votanti e schede votate;infatti, l’esame delle liste elettorali, che recano l’attestazione dell’Ufficio Elettorale di espressione del voto, ed il successivo conteggio degli elettori votanti, infatti, hanno consentito di accertare che nelle liste femminili hanno votato 372 elettrici e nelle liste maschili hanno votato 383 elettori, per un totale complessivo di 755 elettori. Il successivo conteggio di tutte le schede votate ha, inoltre, consentito di accertare che il totale delle schede votate (nulle, bianche e valide) è pari a 755, perfettamente corrispondente al numero complessivo dei votanti;
- il riferimento al registro per l’annotazione del numero della tessera elettorale (modello AR/I), nel quale sono state riportate solo 754 tessere elettorali non ha alcuna fede privilegiata del numero degli elettori che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto e, dunque, non è idoneo ad ingenerare dubbi sull’effettivo numero dei votanti, poiché tale registro si limita a riportare, dopo l’identificazione ed ammissione al voto da parte dell’Ufficio Elettorale registrata nella lista sezionale, con apposizione della firma da parte di uno dei componenti del Seggio, il numero della tessera elettorale ed il numero di iscrizione dell’elettore;
- le eventuali discrasie sono del tutto ragionevolmente da imputare all’indicazione dell’elettrice M P, che ha regolarmente votato, come certificato nella lista elettorale sezionale;tale elettrice, iscritta al n. 466 nella lista femminile sezionale con n. di tessera 076025934, infatti, malgrado abbia regolarmente espresso il voto, non risulta riportata nel modello AR/F;è evidente, quindi, che, se alle posizioni nn. 4 e 344 del Registro risultano ripetuti due volte i dati dell’elettrice iscritta al n. 2 aggiunto della lista sezionale e tale dato riduce il totale delle tessere a 371 a tale numero deve essere aggiunta la predetta elettrice omessa (P), con conseguente conferma del dato finale di n. 372 elettrici femminili;
- anche le altre censure relative all’iscrizione nel registro delle tessere costituiscono meri errori materiali che non pregiudicano in alcun modo la correttezza delle operazioni elettorali (semmai la sola tenuta dei registi);né risulta che siano stati annotati numeri di iscrizione di elettrici che non hanno votato.
Pertanto, sono confutate le asserzioni dell’attuale appellante, atteso che il numero dei votanti è pari a 755 elettori, accertati in sede istruttoria, sulla base delle certificazioni di voto, contenute nelle liste elettorali;il numero dei votanti e le schede votate sono corrispondenti;il materiale elettorale corrisponde a tale conteggio complessivo.
Infine, con riguardo alla ipotizzata mancanza della necessaria corrispondenza numerica tra il numero delle schede autenticate e quello risultante dalla somma delle schede scrutinate (cioè dei votanti) e delle schede autenticate non utilizzate, prescritta dalla legge a garanzia della regolarità delle elezioni, si deve condividere l’asserzione del primo giudice secondo cui, poiché il numero delle schede autenticate (n. 1.238) e quello risultante dalla somma delle schede scrutinate (n. 755) e di quelle non utilizzate (n. 483) corrispondono a quelli riportati nel verbale delle operazioni elettorali (si veda, rispettivamente, la pag. 47 e la pag. 34), è da ritenersi che sia stata erroneamente autenticata una scheda in più rispetto a quelle (1.237) che risultano autenticate sulla base del verbale (pag. 9);in ogni caso, siffatta scheda erroneamente non conteggiata, non solo non influisce in concreto sul risultato elettorale, ma non è nemmeno in grado di incidervi in astratto, no costituendo tale vizio causa di illegittimità delle operazioni elettorali, bensì di mera irregolarità.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello principale deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto in quanto infondato, ai sensi di cui in motivazione.
L’appello incidentale deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
Il Ministero convenuto in appello deve essere estromesso, non costituendo esso, per pacifica giurisprudenza, contraddittore rispetto alle domande di correzione del risultato elettorale o di annullamento delle elezioni.
Infatti, in caso di giudizio per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi deve essere disposta l' estromissione dal giudizio dell'Ufficio elettorale centrale e del Ministero dell'Interno, considerato che la legittimazione passiva va attribuita all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite e non all'Amministrazione statale o agli organi, quali l'Ufficio elettorale, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.