Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202105306

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-07-13, n. 202105306
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105306
Data del deposito : 13 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2021

N. 05306/2021REG.PROV.COLL.

N. 10342/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10342 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G L S, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Perugia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati G P e N G, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Sabotino,12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in data 24 settembre 2019, pubblicata il 16 ottobre 2019, notificata a mezzo pec il 17 ottobre 2019 per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

quanto al ricorso n. -OMISSIS-:

- del decreto del Prefetto della Provincia di Perugia prot. n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i provvedimenti n. -OMISSIS-del Comando Stazione CC di -OMISSIS-, di cui è menzione nel provvedimento impugnato;

quanto al ricorso n. -OMISSIS-:

- del decreto prot. n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Perugia vietava al ricorrente “...di detenere armi e munizioni in suo possesso...” ed ingiungeva al ricorrente medesimo di “... cedere le armi e le munizioni a persona non convivente entro e non oltre il termine di 150 giorni dalla data di notificazione ammonendolo che, scaduto tale termine, se inadempiente, le armi, le munizioni e le materie esplodenti si intendono confiscate... ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 22.5.1975 n. 152 ”;

- del decreto datato -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Perugia revocava la “... licenza di porto di fucile per uso caccia... ” n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento alla comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS-citata nel provvedimento di cui al punto che precede;

- della comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS-non menzionata nel provvedimento;

dell’avviso di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-, Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Perugia, Ufficio Territoriale del Governo;

quanto al ricorso n. -OMISSIS-:

- del decreto prot. n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto della Provincia di Perugia vietava “ di detenere armi e munizioni in suo possesso... ” ed ingiungeva al ricorrente medesimo di “...cedere le armi e le munizioni a persona non convivente entro e non oltre il termine di 150 giorni dalla data di notificazione ammonendolo che, scaduto tale termine, se inadempiente, le armi, le munizioni e le materie esplodenti si intendono confiscate... ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge 22.5.1975 n. 152 ”;

- del decreto datato -OMISSIS-con il quale il Prefetto della Provincia di Perugia revocava la “...licenza di porto di fucile per uso caccia...” n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento alla comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS-citata nel provvedimento di cui al punto che precede;

ove e per quanto occorra alla comunicazione di notizia di reato n. 3 1/08 del 23 agosto 2014 non menzionata nel provvedimento;

dell’avviso di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-, Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Perugia, Ufficio Territoriale del Governo;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e) del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, con il quale è stato prorogato il regime per lo svolgimento delle udienze da remoto fino alla data del 31 luglio 2021;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Perugia, della -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza con modalità da remoto del giorno 17 giugno 2021 il Cons. S C e dati per presenti i difensori delle parti come da note d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Oggetto del presente gravame sono i provvedimenti emessi nei confronti dell’odierno appellante, motivati sul pericolo di abuso delle armi che sarebbe derivato dalla convivenza con il padre del medesimo a causa della situazione conflittuale con i vicini per controversie legate alla proprietà.

L’appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1 - nullità per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 n. 4) c.p.c., erronea valutazione della fattispecie con violazione della disciplina di riferimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del r.d. 18/6/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);

2 - violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, con reiterazione di tutti i motivi proposti nel ricorso n. -OMISSIS-come sopra rubricati in ragione dell’effetto devolutivo del gravame.

Secondo l’appellante la sentenza si sarebbe limitata a riportare un orientamento giurisprudenziale senza prendere in considerazione l’avvenuto trasferimento della residenza dell’interessato, come risultante dal certificato prodotto sub. 3 con atto in data 11 luglio 2019.

Inoltre, il divieto di detenzione non potrebbe che riferirsi che al soggetto che detiene l’arma.

Si è costituita per resistere l’Amministrazione.

A seguito della presentazione di note d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 17 giugno 2021.

II - Osserva il Collegio che la sentenza, seppur sinteticamente motivata, fa richiamo – correttamente – della costante giurisprudenza della Sezione, secondo cui “ Il pericolo di abusi può derivare da soggetti conviventi appartenenti alla famiglia del titolare dell’autorizzazione, anche se nella motivazione devono essere indicati rigorosamente quali indizi lasciano ritenere che la convivenza e l’ambiente familiare possa condizionare negativamente il giudizio di non affidabilità personale, come ad esempio scambio di querele, minacce e lesioni, in un contesto di conflittualità inusuale fra persone che vivono sotto lo stesso tetto ” (tra le altre, 7 dicembre 2015, n. 5542).

Nella specie, l’Amministrazione, in primo grado, rilevava che, da informazioni acquisite dall’autorità di PS, era risultato che la situazione di conflittualità interna alla famiglia, alla base dei provvedimenti oggetto del presente giudizio era tuttora presente.

In particolare, si faceva riferimento a due querele tra i familiari ed una giudizio di esecuzione inerente ad una servitù di passaggio, nonché al comportamento del padre dell’istante che si opponeva materialmente ai relativi lavori, in data 15 novembre 2018 alla presenza dei Carabinieri di -OMISSIS-.

Pertanto, l’Amministrazione evidenziava come il perdurare della contrapposizione interna alla famiglia -OMISSIS- anche a distanza di anni dall’inizio della vicenda giudiziale, confermasse la legittimità dei provvedimenti impugnati che hanno tenuto in debita considerazione il contesto di grave tensione.

Alla luce di quanto riportato, il provvedimento di diniego di detenzione di armi risulta motivato sulla base di concreti elementi idonei a supportare un non irragionevole timore in ordine alla mancanza di garanzia di comportamenti equilibrati e corretti.

III – Occorre evidenziare, ancora, che a nulla può rilevare il trasferimento della residenza, in epoca successiva. Tale nuova circostanza non può infatti, incidere sulla legittimità della decisione assunta dall’Amministrazione, ma semmai costituire elemento per un futuro apprezzamento.

IV – Da ultimo, deve sottolinearsi che, più volte, al Sezione ha avuto modo di porre in evidenza che

Nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013;
n. 4121/2014)
" (2404/2017).

V – Per tutto quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza appellata.

VI – Si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del presente grado.

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