Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-12-21, n. 201505801

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-12-21, n. 201505801
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505801
Data del deposito : 21 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03510/2015 REG.RIC.

N. 05801/2015REG.PROV.COLL.

N. 03510/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3510 del 2015, proposto da:
Autorità Portuale di Taranto, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

S S, rappresentata e difesa dall'avv. N A', con domicilio eletto presso Maria Sara Derobertis in Roma, via Guglielmo Calderini, 68;

nei confronti di

S T;
Tempi Moderni Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - SEZIONE I n. 00310/2015, resa tra le parti, concernente selezione personale per assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 10 unità da inquadrare al IV livello del ccnl dei lavoratori dei porti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Airò e l'avvocato dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’Autorità portuale di Taranto indiceva con avviso pubblico del 25/10/2010 una selezione del personale per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n.10 unità da inquadrare nel IV livello del CCNL dei lavoratori dei porti.

Veniva all’uopo nominata una commissione esaminatrice che svolgeva i suoi lavori e all’esito dei quali il Segretario Generale della predetta Autorità con decreto n.40 del 21/3/2014 approvava la graduatoria finale e disponeva l’assunzione dell’ing. M S e dell’ing. S T.

A tale procedura partecipava l’ing. S S che dopo aver superato la fase preliminare (dei curricula) e quelle intermedia era ammessa alla fase finale della selezione, all’esito della quale veniva dichiarata inidonea.

L’interessata impugnava innanzi al Tar della Puglia, sezione di Lecce, il citato decreto di approvazione della graduatoria in parte qua e i verbali della commissione esaminatrice ivi compresa la scheda personale di valutazione, denunciandone la illegittimità sotto vari profili.

L’adito tribunale amministrativo salentino con sentenza n. 310/2015 ha accolto il ricorso sancendo la non regolarità della conduzione delle prove concorsuali da parte della commissione esaminatrice.

L’Autorità portuale di Taranto ha impugnato tale decisum deducendo a sostegno della erroneità della sentenza i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art.49 c.p.a.- mancata integrazione del contraddittorio;

Difetto di giurisdizione del GA- violazione e falsa applicazione dell’art.9 c.p.a.;

Violazione e falsa applicazione della lex specialis (bando) e dell’art. 3 della legge n.241/90 in relazione al difetto di motivazione;

Violazione e falsa applicazione della lex specialis (bando) in relazione alla scelta della Commissione di ammettere alla prova finale candidati che non avevano superato la prova intermedia.

Si è costituita in giudizio l’ing. S che ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 27 ottobre 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

Tanto premesso, l’appello si rivela infondato, meritando la gravata sentenza integrale conferma.

In primo luogo va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere la controversia devoluta al giudice ordinario, dedotta col secondo mezzo d’impugnazione.

Essa è infondata.

L’Autorità portuale, secondo il chiaro dettato della legge 28/1/1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa nonché di bilancio e finanziaria (art.6).

In ordine alla natura dell’Autorità portuale quale Ente di diritto pubblico non economico si è più volte espresso questo Consiglio di Stato (Sez. IV 14/3/2014 n. 1014;
idem 20/1/2015), sicché l’attività svolta da detto Ente è attività pubblica e per le modalità di assunzione di dipendenti valgono le regole delle procedure concorsuali, con l’ulteriore conseguenza che le controversie attinenti lo svolgimento di dette procedure sono devolute al giudice amministrativo (in tal senso, Cass. Sez. Unite 24/7/2013 n. 17930).

Col primo motivo d’appello poi parte appellante denuncia il vizio di violazione dell’art.49 c.p.a per una asserita mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ing. M S, classificatasi al primo posto della graduatoria.

Anche detta eccezione è destituita di giuridico fondamento.

Le doglianze di gravame riguardano fasi, operazioni dell’iter concorsuale, nonché scelte della commissione esaminatrice (come meglio in prosieguo si andrà ad esaminare) che non attingono minimamente alla posizione della prima classificata, appunto l’ing. M S.

In particolare, sia la causa petendi sia l’effetto demolitorio fatti valere in giudizio sono circoscritti e limitati all’interesse dell’ing. S S, che è quello di contestare la legittimità dalla posizione attribuita alla seconda classificata, l’ing. S T, senza che ciò possa travolgere la posizione della candidata posizionatasi al primo posto, sicché alcun onere processuale di evocazione in giudizio dell’ing. Santoro può ravvisarsi in capo alla ricorrente di primo grado (attuale appellata), rimanendo la predetta candidata estranea al rapporto giuridico controverso portato alla cognizione di questa giurisdizione.

La disamina del terzo e quarto motivo d’appello attengono al proprium della controversia ed esige che vengano qui richiamate preliminarmente le modalità di esecuzione della procedura concorsuale e i fatti che si sono verificati in quella sede.

Il bando prevedeva, dopo la formazione di un preliminare graduatoria per titoli e curricula, l’ammissione a sostenere la successiva prova consistente nella somministrazione di test su domande di cultura generale, tecnico-amministrativa e di natura psico-attitudinale.

Dopodiché i primi cinque classificati nella graduatoria intermedia (quella stilata all’esito delle risultanze dei test) venivano ammessi alla fase finale, a mezzo di interviste individuali condotte dalla commissione esaminatrice, in vista della scelta n. 2 candidati, dovendosi qui precisare che sia la fase preliminare che quella intermedia fungevano da filtri volti a scremare il numero di candidati da ammettere alla prova orale interviste.

L’ing. S, dopo aver superato sia la fase preliminare che intermedia, veniva ammessa alla fase finale (intervista), all’esito della quale veniva classificata al quinto posto, preceduta da tre candidati non idonei nella graduatoria intermedia, mentre solo una candidata, l’ing. M S superava la prova finale.

Accadeva quindi che la Commissione, tenuto conto che era stato coperto un solo posto su due disponibili, decideva di operare un “secondo giro” di interviste, ammettendo al colloquio finale altri cinque candidati classificatisi subito dopo quelli che si erano classificati utilmente per la prova orale. Ora i “ripescati” candidati non avevano superato la prova intermedia, tra cui anche l’ing. S T che all’esito della suindicata tornata di colloqui veniva poi selezionata come secondo vincitore.

L’odierna appellata proponeva ricorso giurisdizionale imperniato principaliter su due ordini di censure attinenti lo svolgimento delle prove concorsuali e precisamente

l’assenza di motivazione del giudizio di inidoneità riportato all’esito della prova finale e la scelta della commissione di ammettere alla prova finale candidati, come l’ing. T, che non avevano superato la prova intermedia.

Ebbene ritiene il Collegio che in ordine alle censure mosse dall’ing. S il TAR ha fatto buon governo dei principi vigenti in tema di espletamento delle prove di concorso, dettate a garanzia della trasparenza e della correttezza delle procedure selettive dirette ad individuare, com’è logico che sia, i più meritevoli per la copertura dei posti da assegnare alle dipendenze della pubblica Amministrazione.

Parte appellante nel confutare le osservazioni e statuizioni rese dal primo giudice invoca il principio della natura tecnico-discrezionale delle valutazioni operate dalle Commissioni di concorso nonché la regola della sufficienza del voto numerico, ma siffatti principi qui non possono essere validamente applicati, per la peculiarità delle condizioni in cui si sono svolti i colloqui (c.d. interviste).

Invero, nella specie non è contestata la circostanza per cui il colloquio-intervista si è svolto a porte chiuse e senza la previa determinazione della griglia delle domande oggetto di esame, il tutto tenuto altresì conto che i candidati erano appena sette.

Ora, è indubbio che all’organo giudicante è precluso ingerirsi negli ambiti riservati alla direzionalità tecnica del valutatore (cfr, ex multis, Cons. Stato Sez. IV Sez.4/12/2013 n. 5760;
idem Sez. VI 9/12/2011 n. 871);
nondimeno è onere della Commissione esaminatrice fissare previamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove (Cons.Stato n. 2325/2012) e non risulta che tale adempimento sia stato compitamente adempiuto.

Questo sta a significare che s’imponeva una specifica indicazione delle ragioni poste a giustificazione dell’attribuito voto numerico.

La necessità di una spiegazione del giudizio attribuito in numeri è rafforzata nella specie dall’essersi inverata una inammissibile anomalia, quella per cui i colloqui si sarebbero svolti a porte chiuse (la circostanza non è smentita), sì da impedire la verifica ab externo della regolarità della conduzione della prova orale, laddove in tale peculiare “evento” devono ravvisarsi di per sé gli estremi della violazione della regula iuris della trasparenza delle modalità di svolgimento della procedura di selezione.

Anche l’altra questione pure fatta valere a sostegno della illegittimità degli atti impugnati, l’avere la Commissione esaminatrice ammesso alle prove orali candidati che non hanno superato la prova intermedia (come l’ing. T), costituisce un’anomalia rilevante del procedimento posto in essere dall’organo proposto alla valutazione, sì da rivelarsi un vero e proprio vulnus della procedura.

Dunque l’Amministrazione, dopo che la selezione ha prodotto la copertura di una sola unità delle due richieste ha deciso di procedere al reclutamento della seconda unità utilizzando la stessa procedura concorsuale e attivando in particolare una sorta di seconda chiamata alla prova finale costituita dal colloquio-intervista tra i candidati inseriti nella graduatoria intermedia. Parte appellante rileva che una siffatta scelta sia esente da vizi di legittimità oltreché congrua e trae tale convincimento dal tenore della clausola contenuta nella c.d. scheda tecnica allegata alla nota di offerta economica dell’8/7/2013, che ha previsto che, “qualora nessuno dei primi cinque candidati superi l’intervista /colloquio la Società presenterà all’ente i successivi 5 candidati risultanti dalla graduatoria e così via…”

Ora, anche a voler far salvo il potere dell’Ente di optare per una sorta di “scorrimento” della graduatoria per la copertura della seconda unità, anziché procedere ad indire una nuova selezione, la “previsione” invocata da parte appellante non appare nella specie applicabile per la semplice ragione che alcuni dei candidati facenti parte della graduatoria intermedia, tra cui la T, in realtà non hanno superato le prove della c.d. fase intermedia.

Ne è derivato che l’attuale appellata di fatto si è vista scavalcare, all’esito del colloquio- intervista, da una candidata che era stata giudicata inidonea alla prova intermedia, quella per test, e non v’è dubbio che la scelta della Commissione urta contro il principio della par condicio tra i concorrenti, oltreché apparire del tutto incongrua perché finisce col premiare chi in concreto ha avuto uno step d’esame di contenuto negativo rispetto a chi invece in precedenza ha superato il predetto ostacolo.

Conclusivamente nella specie risultano concretamente essere stati compromessi i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento che devono presiedere all’espletamento delle procedure concorsuali, come correttamente rilevato dal primo giudice, le cui osservazioni e prese conclusioni non appaiono inficiate dai profili di doglianza dedotti con il gravame all’esame.

L’appello, in quanto infondato, va perciò respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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