Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2023-09-18, n. 202308379

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2023-09-18, n. 202308379
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308379
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 08379/2023REG.PROV.COLL.

N. 06212/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6212 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato D A con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,



per la riforma

della sentenza del Tar Lazio, sez. V-bis, -OMISSIS- del 5 maggio 2023 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno che ha rigettato la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91.


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla camera di consiglio del 14 settembre 2023, il Cons. G F e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Considerato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con provvedimento del Ministero dell’Interno prot. -OMISSIS- del 17 dicembre 2018, notificato in data 12 febbraio 2019, è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, presentata dalla cittadina -OMISSIS- -OMISSIS-.

Il decreto di rigetto ha tratto fondamento dalla circostanza che a carico della richiedente risultava un procedimento penale, nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda, poi archiviato, mentre a carico del -OMISSIS- risultavano plurimi pregiudizi penali.

2. La cittadina -OMISSIS-, con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio, ha impugnato tale provvedimento contestandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9, co. 1, lett. f) della l. n. 91 del 1992 nonché degli artt. 3 e 7 della l. n. 241 del 1990 per carenza di istruttoria e motivazione evidenziando di possedere tutti i requisiti per la concessione della cittadinanza italiana che, invece, non sarebbero stati valutati dall’amministrazione.

3. Il Tar Lazio, sede di Roma, sez. V-bis, con sentenza -OMISSIS- del 5 maggio 2023 ha respinto il ricorso. Dopo aver richiamato l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nel rilascio della cittadinanza italiana, il cui provvedimento rientra nel novero degli atti di alta amministrazione, il giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il diniego impugnato considerata la pluralità di gravi pregiudizi penali a carico del -OMISSIS- della ricorrente.

4. La citata sentenza -OMISSIS- del 5 maggio 2023 del Tar Lazio, sede di Roma, sez. V-bis, è stata impugnata dalla signora -OMISSIS- con appello notificato in data 15 luglio 2023 e depositato il successivo 18 luglio 2023 con cui sono state sostanzialmente riprodotte le censure non accolte in primo grado poste in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.

5. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

6. Alla camera di consiglio del 14 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’impugnata sentenza del Tar, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa.

Rileva il Collegio che la mancata comparizione delle parti, pur regolarmente costituite, nella camera di consiglio di trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato non è di ostacolo alla definizione del giudizio nel merito, una volta che il Collegio abbia accertato la

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