Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-06-16, n. 201702490

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-06-16, n. 201702490
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702490
Data del deposito : 16 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2017

N. 03341/2017 REG.RIC.

N. 02490/2017 REG.PROV.CAU.

N. 03341/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3341 del 2017, proposto da:


San Pietro di Guglielmo Gargiulo &
C S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A F in Roma, via San Tommaso D'Aquino 118;


contro

S O, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M L in Roma, via Ludovisi, 35;

nei confronti di

Comune di Sant’Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bruno Sassani in Roma, via

XX

Settembre, 3;

per la riforma

della sentenza del T.a,r per la Campania, sede di Napoli, Sezione VII, n. 251 del 27 aprile 2017, resa tra le parti, concernente l’approvazione del progetto in deroga per la costruzione di un parcheggio a raso.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S O e del Comune di Sant’Agnello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per la parte appellante, l’avvocato Savarese, per delega dell’avvocato Trombetta, per l’appellato, l’avvocato Esposito, su delega dell’avvocato Lambiase, e, per il comune di Sant’Agnello, l’avvocato Damiani, su delega dell’avvocato Pinto;


Visto il decreto n. 1968 del 10 maggio 2017 con il quale è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche;

Rilevata l’improcedibilità del ricorso di primo grado per l’intervenuta adozione della delibera consiliare n. 7 del 10 marzo 2017;

Considerato pertanto di accogliere l’istanza di sospensione della sentenza impugnata;

Ritenuto di rinviare al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di discussione di merito del ricorso;

Ritenuto, altresì, di compensare le spese di giudizio della presente fase;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi