Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2012-12-20, n. 201205485

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2012-12-20, n. 201205485
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205485
Data del deposito : 20 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11676/2012 AFFARE

Numero 05485/2012 e data 20/12/2012 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2012




NUMERO AFFARE

11676/2012

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ufficio legislativo.


Schema di regolamento ministeriale recante modalità di formazione e redazione dell’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0040920 del 20 novembre 2012, trasmessa con nota avente pari numero e data e pervenuta in Segreteria lo stesso 20 novembre 2012, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere D N;


Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che l’art. 44-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’elenco anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

Il comma 6 del predetto articolo ha disposto che il Ministro emani, entro tre mesi dall’entrata in vigore della l. n. 214 del 2011, un regolamento per stabilire le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell’elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.

Il Ministero ha predisposto uno schema di regolamento e, nonostante il procedimento di approvazione stabilito dal comma 6 non ne preveda l’obbligo, ha ritenuto opportuno, attesa la valenza e la portata del provvedimento regolamentare, sottoporlo al parere delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata, anche al fine di individuare, sotto il profilo strettamente “tecnico”, eventuali criticità e possibili margini di miglioramento. Pertanto lo schema è stato trasmesso in data 9 agosto 2012 alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del relativo parere.

A seguito di varie riunioni tecniche con i rappresentanti delle Regioni e con l’ANCI (12 settembre, 2, 9 e 10 ottobre 2012) è stato definito un testo sul quale la Conferenza unificata ha espresso, nella seduta del 25 ottobre 2012, il parere favorevole delle Regioni e dell’UPI ed il parere favorevole con raccomandazione dell’ANCI. A tale testo sono state apportate due modifiche su suggerimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la prima delle quali ha avuto il parere favorevole dei rappresentanti delle Regioni. In definitiva il testo sottoposto all’esame della Sezione recepisce la maggior parte delle osservazioni formulate da regioni ed enti autonomi territoriali alla prima bozza ad essi trasmessa dal Ministero.

Venendo, poi, al contenuto dell’atto normativo, sul quale viene chiesto il parere di competenza, previsto dall’art. 17, co. 4, l. 23 agosto 1988, n. 400, esso si compone di 6 articoli, dei quali il primo contiene le definizioni di opera incompiuta e delle altre espressioni presenti nella normativa.

L’art. 2 disciplina, al comma 1, le modalità di pubblicazione dell’elenco anagrafe, che è ripartito in due sezioni: la sezione relativa alle opere pubbliche incompiute d’interesse nazionale, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la sezione relativa alle opere incompiute d’interesse regionale, che è pubblicata sui siti di cui al decreto del Ministero dei Lavori pubblici 6 aprile 2011, n. 20. Le attività necessarie per la realizzazione ed aggiornamento dell’elenco – di competenza, rispettivamente, per le opere d’interesse nazionale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, degli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero di altri uffici regionali allo specifico scopo preposti – devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il comma 2 stabilisce che le sezioni devono essere pubblicate entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il successivo art. 3, comma 1, fissa al 31 marzo di ciascun anno il termine di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, mentre il comma 2 detta le modalità di redazione dell’elenco, indicando, nelle lettere da a) ad m), gli elementi informativi necessari.

Il comma 3 rende obbligatorio, per i soggetti di cui al comma 1, la richiesta del codice CUP di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ove l’opera non ne fosse dotata, ed il comma 4 prevede la possibilità, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di pubblicare la lista delle opere incompiute, con i dati e le informazioni previste al comma 2, sul profilo di committente di cui all’art. 3, comma 35, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L’art. 4 prevede che l’inserimento dell’opera incompiuta nella corrispondente sezione dell’elenco avvenga secondo una graduatoria formata tenendo conto dello stato di avanzamento raggiunto nella realizzazione dell’opera e del suo possibile utilizzo, anche con destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista.

Il comma 2 (integrato dal co. 3) definisce le caratteristiche ed i livelli di sviluppo ai fini della formazione della graduatoria.

L’art. 5 detta le disposizioni transitorie per la prima applicazione del regolamento, fissando il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore per la trasmissione, da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, dei dati necessari per la compilazione dell’elenco e la pubblicazione facoltativa di cui all’art. 3, comma 4;
il termine di 180 giorni, a decorrere dalla medesima data, per la pubblicazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e Province Autonome dell’elenco anagrafe.

Ed infine l’art. 6 reca la clausola di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento.

Considerato:

Preliminarmente – anche in considerazione della propria giurisprudenza per la quale il termine di emanazione del regolamento in oggetto deve considerarsi ordinatorio - la Sezione sottolinea la necessità di alcune modifiche da apportare al preambolo del provvedimento in esame. Infatti, ove si dice “Visto l’art. 44-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201….” occorre aggiungere in fine del periodo: “ed in particolare il comma 6;”. Inoltre, allorchè è richiamato l’art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988, appaiono superflue e poco precise le parole: “che disciplina le modalità di adozione dei decreti ministeriali”;
e pertanto tali parole andrebbero soppresse.

Il periodo che richiama il d.m. 6 aprile 2001 n. 20 va riscritto come segue: “Visto il decreto del Ministro dei Lavori pubblici 6 aprile 2001 pubblicato in Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 100”.

Il periodo, che inizia “Considerata la necessità di stabilire il regolamento…..” fino alla fine, deve essere soppresso perché superfluo. Nel periodo che inizia con “Acquisito….” la citazione dell’articolo del d.lgs. n. 281 del 1997 è errata, in quanto la Conferenza unificata è disciplinata dall’art. 9 e non dall’art.

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