Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-10, n. 202404219
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Pubblicato il 10/05/2024
N. 04219/2024REG.PROV.COLL.
N. 08859/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8859 del 2021, proposto da
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Brigante M, non costituito in giudizio.
nei confronti
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00408/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. L M T. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il Sig. M Brigante invocava: a) l’annullamento dell'atto di ripulsa, prot. n. 19977 del 21 febbraio 2020, della domanda di sanatoria presentata dal Sig. Brigante, ai sensi della Legge n. 47/1985, per un fabbricato destinata a civile abitazione, composto da due vani (della superficie utile di mq. 26,28);della nota prot. n. 10443/58684 del 15 ottobre 2012 del Responsabile del procedimento;della nota prot. n. 11361 dell'Autorità di Bacino della Puglia (acquisita al protocollo comunale al n. 55782 del 2 ottobre 2012);del preavviso di diniego prot. n. 44565 del 5 luglio 2013;b) l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presentata ai sensi della Legge n. 47/1985 (domanda n. 4818 del 30 aprile 1986, prot. n. 36387 del 6 maggio 1986) per la realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione.
2. Il primo giudice, da un lato, riteneva non fossero ravvisabili i presupposti per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono;dall’altro, valutava come fondata la domanda caducatoria in ragione del fatto che l’Autorità di Bacino aveva reso il parere di non compatibilità dell’intervento con le previsioni del PAI (Piano di stralcio dell’assetto idrogeologico) con esclusivo riferimento al fatto che l’intervento ricadeva (in parte) in area “perimetrata a Media Pericolosità Idraulica” ed erA quindi interessato dal prescrizioni restrittive di cui all’art. 8 delle NTA del PAI, che non consentivano interventi di nuova costruzione, eccezion fatta per le ipotesi in cui fosse prevista la “realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni”, la qual cosa nella specie non era stata dimostrata. Da ciò il Tribunale evinceva la presenza di un deficit motivazionale e istruttorio. In definitiva, non era sufficiente la semplice rilevazione della esistenza del vincolo idrogeologico, non supportata dalla valutazione, in concreto, circa la specifica rilevanza impattante dell’intervento proposto dal ricorrente, laddove invece, trattandosi di un vincolo relativo e sopravvenuto, l’Autorità di Bacino avrebbe dovuto provvedere all’esame puntuale dello stato dei luoghi e della consistenza strutturale delle opere al precipuo scopo di verificare l’interazione dell’intervento con il contesto di riferimento e la sussistenza di effetti profili di rischio idrogeologico.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’Autorità di bacino che ne lamenta l’erroneità atteso che il Tribunale avrebbe erroneamente inteso l’ambito dei poteri demandati all’Autorità di bacino, che svolgerebbero esclusivamente attività di pianificazione e programmazione. Nel caso di specie, l’area interessata dall’abuso edilizio, era inserita in territorio su cui vigevano e, tutt’ora, vigono il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) redatte dalla ex Autorità di Bacino della Puglia ed approvati con delibera del C.I. n. 39 del 30 novembre 2005. Inoltre, nel parere negativo Prot. n.12885/2020 del 06.07.2020 (in atti), indirizzato, per competenza, al Comune di Brindisi (Settore Urbanistica e Assetto del territorio - valutazione e autorizzazione paesaggistica nonché al Servizio condono edilizio) e, per conoscenza, al signor Brigante M, emesso a riscontro della nota del Responsabile del Procedimento di Valutazione e Autorizzazione Paesaggistica dell’Ente Locale, che comunicava l’avvenuto rilascio di “parere favorevole con prescrizioni”, si faceva presente che l’immobile ricadeva parte in area perimetrata a Bassa Pericolosità idraulica (B.P.) e parte in arca perimetrata a Media Pericolosità Idraulica (M.P.) e ciò comportava che alla prima si applicassero le prescrizioni più restrittive della seconda ai sensi dell'art. 4, comma 7 NTA del PAI. Inoltre, il richiamo all’art. 8 NTA del PAI avrebbe chiaramente indicato come le edificazioni possibili non riguardassero l’edilizia residenziale. Pertanto, da un lato, il TAR non avrebbe compreso le funzioni attribuite all’Autorità di Bacino;dall’altro, avrebbe imposto di pronunciarsi sull’intervento in concreto nonostante questa valutazione spettasse all’amministrazione comunale.
4. L’appello è infondato e non merita di essere accolto. Occorre premettere che l’originario ricorrente non si è costituito in sede di appello, né ha proposto autonomo appello avverso il capo della sentenza di prime cure a lui sfavorevole.
4.1. Ai sensi degli artt. 63 e 64 D. Lgs.n.152/2006, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha esclusivamente compiti di pianificazione e programmazione mercé l’elaborazione tra l’altro del Piano di bacino e dei suoi stralci, ma ciò non toglie che la stessa sia l’autorità preposta alla tutela del vincolo nelle fattispecie previste dall’art. 32, l. 47/1985, ossia quelle nelle quali il vincolo di inedificabilità assoluta interviene dopo la realizzazione dell’immobile. In quest’ipotesi, infatti, la valutazione che l’Autorità di bacino spende in sede pianificatoria per il futuro deve essere operata non mediante astratte enunciazioni di principio o generici richiami alle norme vincolistiche essendo, invece, richiesta una valutazione rapportata al caso concreto. In definitiva, le competenze dell’Autorità di bacino non devono essere esclusivamente definite sulla scorta di quanto prescritto dall’art. 63 del d.lgs. 152/2006, ma devono necessariamente tenere conto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 32 della l. 47/1985, secondo il quale: “Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.
Come correttamente rilevato dal primo giudice una valutazione in concreto non è stata operata, avendo l’Autorità di bacino fatto mero rinvio alla disciplina contenuta nelle NTA del PAI, da ciò deriva la corretta rilevazione di un deficit istruttorio e motivazionale.
5. L’appello è, dunque, infondato. Non deve farsi luogo alla disciplina sulle spese in mancanza della costituzione di parte appellata.