Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-13, n. 202409113
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2024
N. 09113/2024REG.PROV.COLL.
N. 08594/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8594 del 2020, proposto da
D Q, M T, rappresentati e difesi dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Joppolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, 23 gennaio 2020, n. 146, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Joppolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, i signori D Q e M T chiedono la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, 23 gennaio 2020, n. 146, che ha respinto il ricorso da loro proposto per l’annullamento del provvedimento del 9 maggio 2017, con il quale il Comune di Joppolo ha ordinato di sgomberare un terreno di loro proprietà e ripristinarlo alle condizioni originarie.
Come risulta dalla motivazione della sentenza, sull’appezzamento di terreno i ricorrenti avevano apposto due paletti uniti da un filo metallico, che peraltro, secondo l’amministrazione comunale, ricadevano su suolo pubblico e non sul terreno di proprietà dei signori Quaranta e Tomeo.
2. Il primo giudice ha respinto il ricorso sulla scorta dei rilievi fatti dal verificatore nominato dal Tribunale amministrativo, da cui è emerso che i paletti ed il filo di ferro risultavano apposti sulla porzione di terreno ceduta all’ente territoriale mediante atto di scrittura privata del parroco di Coccorino (una frazione del Comune di Joppolo) della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Ne deriva, secondo il primo giudice, che il provvedimento impugnato, preordinato allo sgombero di area nella titolarità del Comune di Joppolo, è espressione di autotutela amministrativa di polizia demaniale ex art. 823, comma 2, c.c.
3. I ricorrenti, rimasti soccombenti, hanno proposto appello reiterando i motivi di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiedono la riforma, insistendo in particolare sulla inidoneità della scrittura privata invocata dal Comune di Joppolo quale atto di trasferimento della proprietà dell’area oggetto dell’ordinanza di sgombero.
4. Resiste in giudizio il Comune di Joppolo, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’udienza pubblica straordinaria del 18 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con l’unico motivo, gli appellanti deducono l’ingiustizia della sentenza per non avere accertato l’esistenza (ovvero la costituzione) di un diritto reale pubblico sul fondo dei privati quale titolo legittimante la fruizione pubblica della res ed il conseguente esercizio del potere, tenuto conto che la natura privata dell’area in questione, essendo fondata su un atto pubblico di acquisto, non potrebbe essere scalfita da una semplice scrittura privata, anche alla luce della assenza di qualsiasi pubblico utilizzo della medesima.
Anche i risultati della disposta istruttoria mediante verificazione non sarebbero stati correttamente intesi dal primo giudice, emergendo dall’accertamento che l’area sul quale sono stati apposti i paletti non costituisce comunque un allargamento della strada comunale della Fontana, giacché sarebbe lo stesso verificatore a chiarire che stradello e strada comunale della Fontana hanno un tracciato distinto, sia per andatura sia per quote.
Non si