Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-09-27, n. 202407818

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-09-27, n. 202407818
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407818
Data del deposito : 27 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2024

N. 07818/2024REG.PROV.COLL.

N. 10400/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10400 del 2021, proposto da
RA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, non costituito in giudizio;



nei confronti

Comune di Rocca Priora, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10413/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso di primo grado, l’odierna appellante ha impugnato la nota con cui l’Ente parco regionale dei Castelli Romani ha negato il nulla osta con riguardo all’istanza, dalla medesima presentata, volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per due manufatti realizzati sine titulo .

Il nulla osta è stato negato sulla base della considerazione che la zona interessata dall’intervento rientra tra le aree boscate nelle quali è previsto un limite edificatorio pari a 0,001 metro cubo per metro quadro ai sensi dell’art. 8 L.R. Lazio n. 2/1984.

Il giudice di primo grado non ha accolto la prospettazione con cui la ricorrente valorizzava la natura rimovibile dell’opera evidenziando che tale tesi “contrasta con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha da tempo chiarito che, ai fini della determinazione della normativa applicabile, non rilevano le caratteristiche costruttive del manufatto, bensì la sua stabile destinazione come luogo di residenza o di lavoro che determina l’incidenza sul territorio determinandone la trasformazione” e, nel caso di specie, “la struttura prefabbricata in contestazione, pur realizzata in legno ed astrattamente rimovibile, è stata sin dall’origine destinata ad uso stabile di casa vacanza”.

Con

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