Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-22, n. 201706043

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-22, n. 201706043
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201706043
Data del deposito : 22 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2017

N. 06043/2017REG.PROV.COLL.

N. 04353/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4353 del 2017, proposto da:
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati A F e F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato G C in Roma, via Cicerone n. 44;

contro

-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di Esercenti la Potestà sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati F C, M G e G R M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato G M in Roma, via Oslavia n. 40;

nei confronti di

Agenzia Tutela della Salute Brianza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Enrico Degani, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’accertamento dell'obbligo di provvedere e conseguentemente dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull'istanza presentata dai ricorrenti via pec in data 21 settembre 2015, volta ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale per persona disabile ex art. 14 L 328/2000 e per la conseguente condanna del Comune a emanare il provvedimento richiesto nonché per il risarcimento del danno subito;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- in qualità di Esercente la Potestà sul Minore -OMISSIS- e dell’Agenzia Tutela della Salute Brianza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati G C su delega degli Avvocati A F, di F R, e G R M e Luigi Manzi su delega dell’Avvocato Luca Enrico Degani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I – Si duole il comune appellante della sentenza n° -OMISSIS-depositata dalla Sezione III del TAR per la Lombardia – Milano il -OMISSIS-, nel giudizio n° R.G. -OMISSIS-, con cui era accolto il ricorso promosso dai genitori di -OMISSIS-, ritenendo sussistente l’inadempimento dell’obbligo, da parte di entrambe le amministrazioni coinvolte, di adottare il piano individuale per persona disabile di cui all’art. 14 della L. 328/2000;
di conseguenza chiede l’annullamento della sentenza appellata per i seguenti motivi:

1. Violazione per falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/90 in relazione all’art. 14 l. 328/2000, all’art. 7, comma 1 lett. f), della LR 3/2008 e all’art. 97 Cost., ed eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, poiché in mancanza di una pronuncia sanitaria esplicita e definitiva in esito all’istruttoria sulla domanda, il progetto individuale non poteva essere predisposto unilateralmente dal Comune, tanto più che tale progetto andava altresì condiviso anche con i genitori del minore, e quindi richiedeva che fossero acquisti gli elementi indispensabili e interdisciplinari.

Il Tribunale di prime cure avrebbe contraddittoriamente, dapprima, disposto l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell’A.T.S. di Monza, rilevando, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, l’impossibilità per il Comune appellante di predisporre unilateralmente il progetto individuale richiesto dai signori -OMISSIS-, e successivamente, con la sentenza gravata, ha però statuito che “né il Comune né l’Azienda sanitaria possono invocare l’avvio dell’istruttoria che sarebbe tuttora in corso” (punto 7). Dunque, nonostante l’impossibilità per il Comune di predisporre il progetto senza la preventiva valutazione diagnostico-funzionale da parte dell’A.S.T., la sentenza condannava entrambe le amministrazioni alla conclusione del procedimento.

Si è costituita l’A.S.T. rilevando di aver adempiuto ai propri compiti.

I genitori originari ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante l’incompleta formulazione della Proposta di Progetto Individuale del 18 aprile 2017.

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione

II – Correttamente il Tribunale di prime cure ha ritenuto la legittimazione passiva dell’Agenzia di tutela della salute Brianza in quanto l’articolo 14 della legge 328 del 2000 prevede che il piano sia predisposto dal Comune “d’intesa con le aziende unità sanitarie locali”. La prevista intesa è, quindi, riconducibile agli accordi di cui all’articolo 15 della legge 241 del 90 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

Ha evidenziato il Tribunale che “l’arresto procedimentale avvenuto in sede istruttoria” fosse “ in parte riconducibile all’inerzia dell’azienda sanitaria che non ha effettuato gli adempimenti di cui all’articolo 14 secondo comma, trasmettendo una valutazione diagnostico-funzionale, ed indicando con puntualità le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale”.

Tuttavia, ha ritenuto che il procedimento dovesse definirsi con l’assunzione del provvedimento in ordine all’elaborazione del progetto individuale, non rilevando l’avvio dell’istruttoria, a fronte dell’istanza avanzata dagli interessati nel 2015, richiamando il disposto di cui all’art. 14 della citata l. n.328 del 2000. Il quale così dispone: “ Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.”

Nella specie, il procedimento attivato con istanza del 21 settembre 2015, ed anche attraverso alcuni incontri con gli interessati, non risultava concluso con un provvedimento espresso, mediante la predisposizione del citato piano individuale, che deve comprendere “oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cure di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà emarginazione ed esclusione sociale nonché le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.

Di talché il Tribunale determinava l’obbligo delle amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza, di concludere il procedimento.

III – Osserva il Collegio, tuttavia, che l’inerzia dell’Amministrazione è certamente venuta meno ad opera della redazione del progetto in data 18 aprile 2017, sottoscritto anche dai genitori e dal referente sanitario, attraverso la determinazione delle misure relative all’accompagnamento genitoriale ed all’attività di assistenza domiciliare. Ne discende che - a differenza di quanto è stato evidenziato dalla parte appellata – le amministrazioni si sono pronunziate con un provvedimento espresso, che nel caso in cui non sia ritenuto idoneo a garantire la tutela del minore potrà essere impugnato nella sede competente.

IV – Ne discende che l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, essendo le contestazioni rivolte da parte dei genitori – nella presente sede - non più rivolte in vero alla persistenza dell’inerzia dell’amministrazione, quanto piuttosto alla idoneità delle misure assunte, deve essere respinto il ricorso proposto dall’originaria parte ricorrente.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

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