Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-18, n. 201800302

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-18, n. 201800302
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800302
Data del deposito : 18 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2018

N. 00302/2018REG.PROV.COLL.

N. 03871/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3871 del 2016, proposto da:
B T, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Giampa', I C, domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Commissione Centrale Concorso Esame Abilitazione Esercizio Professione Avvocato - Sessione 2013, Sottocommissione Esaminatrice Concorso Esame Abilitazione Esercizio Professione Avvocato - Sessione 2013, Mario Maesano non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 00526/2016, resa tra le parti, concernente l’esecuzione della sentenza n. 526/2016 del Consiglio di Stato, sezione quarta - esclusione dalle prove orali per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2013


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Calcopietro, avv.to dello Stato Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso del 16.09.2014, iscritto al n. 568/2014 R.G. innanzi al TAR Calabria - Sez. Reggio Calabria, la dott.ssa Tuscano, assumendo di aver partecipato al concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2013 - indetto con D.M. 02.09.2013, pubblicato nella G.U. Concorsi del 06.09.2013, sostenendo, in data 10, 11 e 12 dicembre 2013, le prove scritte e di aver riportato ad esito della correzione che la riguardava, condotta dalla I^ Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Brescia, il voto complessivo di 83 (così, distribuito: parere motivato di diritto civile con il voto 25, parere motivato di diritto penale con il voto 28, redazione dell'atto processuale con il voto di 30), ha gravato la consequenziale non ammissione a sostenere le prove orali, stante l'attribuzione di un voto complessivo inferiore rispetto a quello minimo necessario di 90.

1.1. Il TAR Calabria – Sez. IV con la sentenza n. 618/2014 rigettava il ricorso di primo grado.

2. Tale sentenza, gravata con ricorso in appello iscritto al n. 3592/2015 innanzi al Consiglio di Stato, è stata totalmente riformata dalla sentenza n. 526/2016, con conseguenziale accoglimento del ricorso di primo grado.

3. Con il presente ricorso la d.ssa Tuscano chiede l’esecuzione di tale sentenza, in quanto, nonostante avesse provveduto, in data 17-21.03.2016, alla notifica della pronuncia contestualmente a pedissequo invito ad adempiere, non faceva seguito l'esecuzione della stessa da parte dell'Amministrazione intimata.

3.1. Si è costituito con memoria difensiva il Ministero della Giustizia, opponendosi al ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. La ricorrente lamenta la mancata ottemperanza alla decisione resa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 526/2016. La stessa riferisce, invero, che, sebbene avesse provveduto alla notifica della pronuncia e dell’invito ad adempiere nei confronti dell’Amministrazione, questa restava inerte.

5.1. Al riguardo, il Ministero afferma che il sintetico dispositivo della sentenza di appello determinava un’incertezza in ordine alle modalità di esecuzione della stessa, giacché nel ricorso si formulavano le seguenti richieste: “l’ammissione con riserva alle prove orali ... e/o in subordine l’ordine di rinnovazione delle operazioni di correzione relative all’espletamento delle tre prove scritte della ricorrente ... e/o in subordine di solo quelle di diritto civile e di diritto penale”.

5.2. Ebbene, occorre a questo punto ricordare che nella sentenza di cui si chiede l'ottemperanza il Collegio così si pronunciava nella parte dispositiva: "Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado".

5.3. Nella parte motiva della pronuncia la Sezione Quarta precisava inoltre che: "Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, l'appellante fa valere delle censure di ordine formale all'operato degli organi della procedura d'esame. Nella seduta del 13 dicembre 2013, in occasione del raggruppamento e successivo mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati delle tre giornate d'esame, la Sottocommissione sarebbe stata formata solo da avvocati e dunque non si sarebbe costituita in sessione plenaria. Ne risulterebbero di conseguenza violati l'art. 22, comma 4, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e i criteri generali stabiliti dalla Commissione centrale con il verbale del 2 dicembre 2013, secondo cui le Sottocommissioni avrebbero dovuto curare la partecipazione a tutte le operazioni in discorso delle varie componenti professionali inoltre, nella seduta del 13 gennaio 2014, le Sottocommissioni in seduta plenaria avrebbero predeterminato secondo una progressione numerica la regola di divisione fra le diverse Sottocommissioni, per la correzione, degli elaborati scritti, ancora una volta violando le prescrizioni impartite dalla Commissione centrale, che avrebbero imposto il rimescolamento (cioè l'affidamento alla sorte) con esclusione di qualsiasi criterio prestabilito. II T.A.R. ha svalutato queste trasgressioni, considerandole infondate (quanto alla necessaria presenza simultanea dei componenti di tutte e tre le categorie professionali presenti nelle Sottocommissioni, che - secondo costante giurisprudenza - non parteciperebbero ai lavori in rappresentanza di interessi settoriali) o sostanzialmente innocue, essendo garantita l'oggettività e la trasparenza dei criteri di riparto. La risposta non è convincente. Giustamente l'appellante replica di non avere censurato il mancato pluralismo nella composizione della Sottocommissione o una concreta disparità di trattamento, ma la violazione di specifici obblighi di comportamento. Risulta dunque accertata la violazione sotto più profili della lex specialis della procedura d'esame. Si tratta, certo, di violazioni formali, dalle quali però - indipendentemente dall'accertamento di una concreta lesione dell'interesse dell'appellante - non può che discendere l'illegittimità degli atti impugnati".

5.4. A fronte di tali enunciati, al fine di dissolvere l’incertezza insorta in capo al Ministero resistente, questo Collegio intende chiarire che dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione non discende il diritto della ricorrente ad ottenere l’immediata attribuzione di un maggior punteggio, ed in particolare di un punteggio non inferiore a 90 con un minimo di 30 per almeno due elaborati, né, tanto meno, il diritto alla diretta ammissione, seppur con riserva, alle prove orali.

Ciò in quanto la pronuncia d’appello di accoglimento discende direttamente dal riconoscimento della fondatezza del dedotto vizio di non corretta formazione della Sottocommissione in occasione del raggruppamento e successivo mescolamento dei plichi contenenti gli elaborati. Ne consegue che dall’accoglimento di un vizio di legittimità formale inerente la procedura, non afferente, pertanto, la bontà della correzione delle prove scritte, non può che derivare un mero obbligo di procedere nuovamente alla correzione degli elaborati della candidata ricorrente.

5.5. Conclusivamente, in ragione di quanto esposto, l’Amministrazione, in esecuzione della decisione ottemperanda, è tenuta al rinnovo delle operazioni di correzione degli elaborati scritti della d.ssa Tuscano.

6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della obiettiva incertezza insorta nella fase esecutiva.

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