Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-20, n. 202108439

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-12-20, n. 202108439
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108439
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2021

N. 08439/2021REG.PROV.COLL.

N. 02625/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2021, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, sezione staccata di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del provvedimento del 19 novembre 2019 di perdita del grado per rimozione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il Cons. Cecilia Altavista;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Al signor -OMISSIS-, appuntato scelto in servizio presso la stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, con provvedimento del Direttore generale del personale militare del Ministero del 19 novembre 2019 è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione ed è stato iscritto nei ruoli dei militari di truppa dell’esercito senza alcun grado.

Il provvedimento sanzionatorio è basato sull’accertamento effettuato presso l’Istituto di Medicina legale del Policlinico di -OMISSIS-, in data 3 maggio 2019, da cui era risultata la positività all’assunzione di cannabinoidi, ritenuta la contrarietà dell’uso di sostanze stupefacenti con i “ principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare ”, con i “ doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza e di esemplarità propri dello status di militare e di appartenenza all’Arma dei carabinieri nonché lesivo del prestigio della istituzione. La condotta accertata è, altresì, deontologicamente censurabile in relazione alla ricezione a qualsiasi titolo di sostanza stupefacente, condotta attraverso cui il militare ha direttamente favorito l'attività delittuosa del traffico di stupefacenti, rendendosi in tal modo incompatibile con l'esercizio delle delicate funzioni svolte dall'Arma dei Carabinieri, impegnata prioritariamente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi anche connessi alla droga”. I fatti erano ritenuti “di rilevanza tale da richiedere l’applicazione della sanzione disciplinare massima di stato”.

Nel corso del giudizio disciplinare l’appuntato -OMISSIS- aveva ammesso di avere fatto uso del tutto sporadico di sostanza stupefacente, in concomitanza con un particolare stato di stress emotivo dovuto alla vicende familiari, in particolare per i contenziosi giudiziari con la ex moglie e la ex compagna per l’affidamento dei figli e per le relative condizioni; il 3 maggio, giorno dell’accertamento tossicologico, era proprio quello della udienza fissata davanti al Tribunale di -OMISSIS- per le condizioni della separazione dalla ex moglie.

A riprova dell’uso del tutto sporadico e occasionale si era sottoposto a nuovi esami il 27 maggio, il 28 maggio, il 29 maggio e il 6 giugno, dai quali era stato escluso l’uso di sostanza stupefacenti.

Avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare l’Appuntato -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS-, sezione di -OMISSIS-, esponendo le circostanze già indicate nel procedimento disciplinare ovvero di avere fatto uso sporadico e occasionale, per il particolare stress emotivo in cui si era trovato a causa dei contenziosi delle separazioni, in particolare della NN IG regolarmente acquistata presso un esercizio commerciale; a sostegno di tali circostanze ha depositato in giudizio una certificazione del SERD di -OMISSIS- in cui si dava atto che si era sottoposto nel periodo 27 maggio 30 settembre 2019 a 22 esami tossicologici con esiti sempre negativi; una relazione tecnica tossicologica le cui conclusioni ritenevano compatibili i valori di positività accertati il 3 maggio 2019 con l’uso di NN IG ; è stato formulato un unico articolato motivo di ricorso censurando l’ eccesso di potere, l’erronea presupposizione in fatto ed in diritto, la perplessità dell'azione amministrativa, la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1355, agli art. 1376 e ss. del Codice dell'Ordinamento Militare, l’ irragionevolezza ed ingiustizia manifeste ”, in primo luogo per la violazione delle norme procedimentali, in quanto il ricorrente non avrebbe avuto comunicazione formale del deferimento alla Commissione di disciplina e non avrebbe potuto partecipare a tale fase del procedimento; inoltre il Ministro avrebbe dovuto convocare una nuova Commissione di disciplina, ai sensi dell’art. 1389 c.o.m., prima di disporre il deferimento; sono state poi contestate le circostanze poste a base del provvedimento impugnato, in particolare quelle relative ai contatti con persone della criminalità e dedite allo spaccio di stupefacenti, deducendo di avere acquistato la NN IG presso un esercizio commerciale; è stata poi lamentata la violazione del principio di proporzionalità nella irrogazione della sanzione, non essendo giustificata la sanzione massima della perdita del grado per rimozione, in relazione alla particolarità della situazione concreta e tenuto conto dello stato di servizio del militare e degli encomi ricevuti.

Con la sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale amministrativo regionale della -OMISSIS- ha respinto le censure procedimentali, risultando dagli atti del giudizio l’avvenuta partecipazione del militare alla fase davanti alla Commissione di disciplina; ha accolto le altre censure, ritenendo non provati i rapporti con il mercato illecito degli stupefacenti, posto tra le altre circostanze a base del provvedimento impugnato, in relazione all’acquisito della NN IG , comunque consentito in esercizi commerciali aperti al pubblico e ritenuto lecito dalla giurisprudenza penale al momento dei fatti; ha ritenuto, altresì, la sussistenza della violazione del principio di proporzionalità, per l’assunzione sporadica e temporalmente circoscritta di una sostanza lecita.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero della Difesa, contestando le affermazioni del giudice di primo grado in ordine alla NN IG , deducendo che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 10 luglio 2019, n. 30475, hanno affermato che anche la NN IG rientra nelle fattispecie previste dall’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore rispetto alla percentuale di THC; inoltre la difesa appellante ha sostenuto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi