Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-10, n. 202302546

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-10, n. 202302546
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302546
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 02546/2023REG.PROV.COLL.

N. 08015/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8015 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Carriera Grande 47;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. In data 21 luglio 2017, il cittadino -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Napoli per motivi di lavoro autonomo.

2. Con provvedimento del 14 novembre 2018, il Questore ha decretato l’irricevibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, l.n. 241/1990, non risultando provata la residenza anagrafica della dimora abituale del richiedente o la sua variazione, all’esito di verifica effettuata dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- che ha accertato l’irreperibilità dell’istante all’indirizzo dichiarato.

3. Avverso tale provvedimento il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tar Napoli, ritualmente notificato il 15 maggio 2019 e depositato in pari data, domandandone l’annullamento, previa sospensiva.

Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere.

4. Il Tar di Napoli con ordinanza del 5 giugno 2019, -OMISSIS-, tenuto conto del documentato trasferimento anagrafico residenziale nelle more del procedimento di rinnovo, ha accolto l’istanza cautelare. A tale ordinanza, essendo poi emerso che lo straniero ricorrente aveva nuovamente mutato indirizzo di residenza, ha fatto seguito l’ordinanza del 30 gennaio 2020, -OMISSIS-, con richiesta alle parti di fornire documentate informazioni sul cambio di residenza.

5. Con ordinanza del 20 novembre 2020, -OMISSIS-, il Tar di Napoli ha dato avviso alle parti della possibile definizione in rito del ricorso, sussistendo seri dubbi in ordine alla sua ricevibilità sotto il profilo della tempestività, affinché le stesse, ai sensi dell’art. 73 c.p.c., esercitassero il diritto di difesa.

6. Con sentenza -OMISSIS- del 25 marzo 2021, il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notifica del ricorso (avvenuta in data 15 maggio 2019) rispetto alla data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato, asseritamente intervenuta l’11 dicembre 2018.

7. Con appello notificato il 20 settembre 2021 e depositato in pari data, il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza -OMISSIS-/2021, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, dolendosi della pronuncia di irricevibilità nonché riprospettando la lettura dei fatti articolata nel giudizio di primo grado e riproponendo le censure non esaminate dal TAR stante la pronuncia in rito. In particolare, con il primo motivo ha dedotto l’error in iudicando e in procedendo, la violazione dell’art. 24 Cost., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., l’omesso esame dei fatti rilevanti, nonché la contraddittorietà e illegittimità della motivazione, asserendo che i primi giudici avrebbero sollevato la questione dell’irricevibilità del ricorso - poi pronunciata - soltanto alla terza udienza, contravvenendo alle disposizioni del codice di rito secondo cui la verifica delle condizioni di procedibilità va espletata preliminarmente alla prima udienza, con conseguente violazione dei principi di difesa e di ragionevole durata del processo.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione, il difetto di istruttoria, l’erronea valutazione delle circostanze di fatto, l’illogicità manifesta e la violazione dei precetti di razionalità e congruità.

Secondo quanto si evince dagli atti di causa, il signor -OMISSIS- nelle more del procedimento avrebbe infatti trasferito la propria residenza da Napoli ad Acerra (NA); presentata -OMISSIS- la dichiarazione di residenza all’anagrafe del Comune di Acerra ed in assenza di riscontri sullo stato di avanzamento della procedura di rinnovo, lo straniero avrebbe chiesto alla Questura informazioni circa lo stato della pratica; l’amministrazione, con nota dell’11 dicembre 2018, avrebbe notiziato l’odierno appellante dell’avvenuto rigetto dell’istanza, intervenuta il 14 novembre 2018.

Successivamente, in data 16 marzo 2019, su richiesta espressa del nuovo procuratore della parte avanzata in data 5 marzo 2019, la Questura avrebbe notificato all’indirizzo pec del difensore il provvedimento negativo in precedenza adottato; solo in questo momento dunque lo straniero avrebbe avuto la piena conoscenza della lesività del provvedimento.

Nelle more del giudizio innanzi al Tar, l’Amministrazione resistente ha rappresentato di aver svolto ulteriori verifiche presso l’Anagrafe di Acerra, dalle quali è emerso che, benché -OMISSIS- lo straniero avesse effettivamente presentato la dichiarazione di residenza presso detto ufficio comunale, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento della pratica di residenza. L’appellante ha replicato di avervi rinunciato in quanto il locatore dell’immobile di Acerra, in aggiunta al canone pattuito, avrebbe preteso altri € 400,00 fuori contratto, costringendolo, perciò, ad un nuovo cambio di abitazione, ora stabilita nel Comune di Napoli, -OMISSIS- (come documentato in atti), mediante subentro in un contratto di locazione preesistente. Il Sig. -OMISSIS- ha però tardato a stipulare tale contratto perché privo di un valido titolo di soggiorno (in quanto il precedente era ormai scaduto): la procedura telematica dell’Agenzia delle entrate infatti non consentirebbe, se non in presenza di detto titolo, la registrazione dei contratti, tuttavia consentirebbe la registrazione del contratto di subentro, avvenuta in effetti il 12 ottobre 2021.

8. Con ordinanza del 29 ottobre 2021, -OMISSIS-, è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar Napoli -OMISSIS- del 2021 di reiezione del ricorso di primo grado.

9. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, -OMISSIS-, rilevata la nullità della notifica del ricorso in appello, eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e non essendosi costituita l’amministrazione, si è assegnato all’appellante un termine perentorio per la rinnovazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi