Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-27, n. 202311168

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-27, n. 202311168
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202311168
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 11168/2023REG.PROV.COLL.

N. 03361/2023 REG.RIC.

N. 03413/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3361 del 2023, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Società agricola La Sorgente di Moretti Attilio &
Co, non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 3413 del 2023, proposto da
Società agricola La Sorgente di Moretti Attilio e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Cucciolla Studio Grez &
Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Agenzia delle Entrate-Riscossione – Agente della Riscossione – Prov. di Cremona, non costituita in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 3361 del 2023 e quanto al ricorso n. 3413 del 2023 della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Brescia (Sezione Seconda) n. 906/2022, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Paolo Botasso e Massimo Di Benedetto dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso del 2021 la società agricola La Sorgente di Moretti Attilio e C. s.s. ha chiesto al T per la Lombardia, Sezione di Brescia, l’annullamento:

- dell’intimazione di pagamento 035 2021 90005393 00/000 dell’importo di € 80.216,00 con riferimento all’annata lattiero casearia 1999/2000;

- dell’intimazione di pagamento n. 035 2021 90005392 92/00 dell’importo di 1.531.181,78 con riferimento all’annata lattiero casearia 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.

La ricorrente chiedeva in ogni caso l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 1999/2000, 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009.

1.1 La ricorrente sottolineava, in via di premessa, che l’azione mirava a far accertare il corretto esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur .

2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. Inesistenza dell’atto presupposto.

Si sosteneva che l’intimazione era illegittima in quanto emessa sulla base di un provvedimento annullato in via definitiva in sede giurisdizionale.

II. Prescrizione del credito.

Si sosteneva che l’intimazione riguardava “tributi coattivi” riferiti agli anni 1999/2000, 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009. Di conseguenza risultavano trascorsi oltre 10 anni e questo a voler considerare comunque il termine di prescrizione ordinario.

III. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare.

In subordine al motivo I si sosteneva che:

a) il credito vantato non era certo nella sua esistenza e nemmeno nel suo ammontare;

b) sulla base del principio che obbliga a disapplicare ex officio il diritto interno tutte le volte in cui questo risulti in contrasto con il diritto UE, con specifico riferimento alle quote latte, la medesima tutela deve essere concessa anche in relazione alla campagna 2003-2004 e a quelle successive fino al 2007-2008.

IV. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale.

Dopo aver richiamato il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 (che avrebbe rilevato "la prova della totale inattendibilità e falsità dei dati del sistema” relativo alle quote latte) si sosteneva che:

- gli importi contenuti nelle cartelle esattoriali impugnate erano frutto di dati e calcoli artefatti e, quindi, sbagliati;

- AGEA non aveva svolto alcuna istruttoria di fronte alla conclamata falsità e erroneità dei dati posti a supporto dei provvedimenti impugnati;

- occorreva verificare preliminarmente la correttezza e la legittimità degli importi di prelievo di cui l’Amministrazione richiedeva il pagamento.

V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8- ter e 8- quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241.

Si sosteneva che:

- nessuna attività di verifica era stata posta in essere dall’Agenzia procedente e da AGEA prima dell’emissione dell’intimazione di pagamento, attività che avrebbe dovuto condurre ad un ricalcolo e ad una verifica degli importi richiesti;

- la ricorrente, in relazione al debito dovuto a titolo di prelievo supplementare, aveva subito la compensazione con i contributi comunitari;

- l’Amministrazione aveva del tutto omesso di accertare preventivamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla riscossione, nonché di indicare la ragione posta a fondamento della riscossione a mezzo ruolo.

VI. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Si sosteneva che, nel caso di specie, era riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti con riferimento alle singole imputazioni di prelievo, senza indicazione alcuna circa le specifiche modalità di calcolo degli stessi, circa il periodo preso in considerazione per il calcolo e le aliquote applicate per le varie annualità.

VII. Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3- bis , 6, 6- ter del d.lgs.

7.3.2005 n. 82;
all’art. 16- ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3- bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.

Si sosteneva che l’intimazione di pagamento risultava notificata a mezzo PEC da un indirizzo che non figura in nessuno degli elenchi ufficiali (Reginde, ipa, pp.aa., ini-pec) di cui all’art. 16- ter , comma 1, del d.l. 179/2012.

3. L’Amministrazione si costituiva nel giudizio di primo grado, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Dopo aver acquisito, in esito ad ordinanza istruttoria a carico dell’AGEA, informazioni relative al contenzioso proposto dall’azienda agricola ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del ricorso, con sentenza n. 906/2022 il T per la Lombardia, Sezione di Brescia ha:

(a) dichiarato improcedibile il ricorso per quanto riguarda la campagna 1999-2000;

(b) accolto parzialmente il ricorso per quanto riguarda le campagne 2005-2006 e 2007-2008;

(c) respinto il ricorso relativamente alla campagna 2008-2009.

4.1 Il T ha preliminarmente rilevato che con sentenza n. 401/2020 il T per la Lombardia, Sezione di Brescia, ha annullato la cartella di pagamento relativa alla campagna 1999-2000, atto presupposto della prima intimazione di pagamento impugnata nel presente ricorso, e che la stessa AGEA ha preannunciato un nuovo calcolo del prelievo supplementare secondo i criteri indicati dal T.

Questi ultimi, a loro volta, derivano dalle recenti pronunce della Corte di Giustizia, che il giudice ha esaminato nel prosieguo della motivazione. Secondo il primo giudice, in tale situazione, non si verifica automaticamente l’improcedibilità del ricorso per la suddetta campagna, in quanto un nuovo calcolo corrisponde sostanzialmente a una domanda subordinata. Avendo l’azienda agricola ricorrente formulato anche altri argomenti, che avrebbero determinato, se accolti, l’accertamento dell’inesistenza dell’intero debito, il primo giudice ha ritenuto necessario esaminare per tutte le campagne oggetto del ricorso anche i motivi diversi dalla violazione del diritto europeo, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia. Solo in caso di reiezione di tali motivi si sarebbe potuto dichiarare l’improcedibilità relativamente alla campagna 1999-2000, in quanto per la suddetta campagna vi è già una sentenza del T che ha recepito il contenuto delle sentenze della Corte di Giustizia. Il primo giudice ha ritenuto rilevanti i motivi focalizzati sulla violazione del diritto europeo per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, con riguardo alle quali è stata ritenuta necessaria una pronuncia di merito.

4.2 Il T:

- ha respinto le censure di carattere formale relative alla notifica dell’intimazione e alla carenza di motivazione;

- ha respinto le censure basate sulla asserita inesigibilità del credito, rifacendosi al principio secondo il quale se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare;

- relativamente alla produzione nazionale di latte, ha affermato che le questioni riguardanti la gestione storica delle quote latte in Italia e la coerenza dei dati inseriti nell’anagrafe bovina non possono determinare un dubbio insuperabile circa la quantificazione del prelievo supplementare nei confronti di tutti i produttori, o di classi di produttori;
e che le uniche eccezioni sono quelle recentemente individuate dalla Corte di Giustizia a proposito della compensazione nazionale e del rimborso del prelievo in eccesso, su cui è tornata nel prosieguo;

- per quel che riguarda gli interessi, ha affermato che gli stessi si combinano con il debito principale, e ricadono nella medesima procedura di riscossione coattiva, in quanto accessori dovuti ex lege per una violazione permanente della disciplina europea sulle quote latte;
per quel che riguarda la loro misura, vista la natura permanente dell’inadempimento, ha ritenuto corretta l’applicazione dei tassi stabiliti dal diritto europeo successivamente alla conclusione delle campagne che hanno dato origine al prelievo supplementare.

4.3 Con riferimento alla prescrizione, il T ha affermato che:

- la prescrizione applicabile al prelievo supplementare, tanto per il capitale quanto per gli interessi, è quella decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti, e non periodiche;

- essendo basati sul medesimo inadempimento, gli interessi non sono scindibili dal capitale quanto alla disciplina della prescrizione;

- il vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti impone di considerare interruttivi per i produttori ex art. 1310 c.c. anche gli atti notificati agli acquirenti;

- la prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell’art. 2945, comma 2, c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, e indipendentemente dal comportamento processuale di quest’ultimo (rinuncia, perenzione);

- nello specifico, tenendo conto della pendenza del contenzioso sugli atti presupposti, della sospensione dei termini per la rateizzazione e la pandemia, e delle due precedenti intimazioni di pagamento, è evidente che l’azienda agricola ricorrente non poteva invocare la prescrizione del credito dell’AGEA.

4.4 Sul contrasto con il diritto dell’Unione, il T ha ritenuto che le campagne 2005-2006 e 2007-2008 ricadono nelle statuizioni della sentenza C-377/19 della Corte di Giustizia UE, mentre la campagna 2008-2009 è invece esclusa dalla tutela riconosciuta dalla Corte di Giustizia.

4.5 Sulla disapplicazione del diritto interno, il primo giudice ha ritenuto che:

- il contrasto con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne anteriori o successive, all’occorrenza anche di propria iniziativa;

- con riguardo alle quote latte, deve essere disapplicata la disciplina relativa alla compensazione nazionale (per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003) e la disciplina relativa al rimborso del prelievo in eccesso (per le campagne seguenti, fino all’annata 2007-2008 compresa);

- l’effetto conformativo della disapplicazione vincola le autorità amministrative a calcolare nuovamente i debiti dei produttori;

- prima di disapplicare il diritto interno occorre verificare se si sia formato un giudicato sull’obbligo di corrispondere il prelievo supplementare;

- al riguardo, si devono tenere distinti i giudicati di merito da quelli in rito: questi ultimi non possono assumere rilievo ai sensi del diritto europeo, consolidando il debito delle aziende agricole a titolo di prelievo supplementare;

- nel caso in esame non essendosi formati giudicati di merito, non vi sono elementi che impediscano di ricalcolare il prelievo supplementare delle campagne 2005-2006 e 2007-2008 secondo le indicazioni della Corte di Giustizia.

4.6 Il primo giudice, sulla scorta delle argomentazioni appena sintetizzate:

- ha considerato improcedibile il ricorso relativamente alla campagna 1999-2000, che sarà sottoposta al nuovo calcolo preannunciato dall’AGEA;

- ha accolto il ricorso relativamente alle campagne 2005-2006 e 2007-2008, e lo ha respinto relativamente alla campagna 2008-2009.

Il primo giudice ha chiarito che l’effetto conformativo della pronuncia implica che anche per le campagne 2005-2006 e 2007-2008 venga rideterminato l’importo del prelievo supplementare incaricando l’AGEA di effettuare un nuovo calcolo per tali annate, disapplicando le norme interne e i provvedimenti amministrativi incompatibili con il diritto europeo, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia.

5. Avverso la sentenza del T per la Lombardia n. 906/2022 ha proposto appello la società agricola La Sorgente di Moretti Attilio e C. s.s.:

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