Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-17, n. 201200860
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Testo completo
N. 00860/2012REG.PROV.COLL.
N. 03779/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3779 del 2011, proposto da:
Autorità Portuale di Livorno, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Terminal Darsena Toscana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
nei confronti di
Livorno Terminal Marittimo s.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 01501/2010, resa tra le parti, concernente REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL PORTO DI LIVORNO - NUOVA TARIFFA CONCESSIONE AREE E BANCHINE PER OPERAZIONI PORTUALI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terminal Darsena Toscana s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. R G e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l’avvocato Genta.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 1501 del 2010 il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha accolto il ricorso proposto dalla società odierna appellata avverso:
• il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime del porto di Livorno, nella parte in cui ha introdotto la nuova tariffa per la concessione di aree e banchine per operazioni portuali (tariffa A e tariffa C);
• il decreto di approvazione del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno n. 121/com del 24 novembre 2003;
• l'ordinanza n. 34/03 del Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno in data 18 dicembre 2003 che ne ha stabilito l'entrata in vigore e la delibera n. 11 del 30 gennaio 2004 del Comitato Portuale di Livorno che ha "sanzionato" il decreto n. 121/com di approvazione del Regolamento;
• infine, la relazione in data 21 novembre 2003 conclusiva dei lavori della Commissione per la revisione della regolamentazione - costituita con decreto n. 44/com del Commissario della A.P. di Livorno - nonchè la nota datata 21 giugno 2004 prot. 4437/dem del Segretario della A.P. di Livorno con la quale è stato determinato in Euro 611.804,86 il canone demaniale dovuto dalla ricorrente in primo grado per il periodo 1° gennaio 2004 – 30 giugno 2004 e la successiva nota rettificativa del 30 agosto 2004 del medesimo Segretario della A.P. con cui è stato indicato in Euro 1.223.609,73 l'importo complessivo del canone annuo dovuto per il 2004.
Nel dettaglio, come ricostruito in fatto dal giudice di primo grado, con accordo sostitutivo di concessione demaniale datato 1 ottobre 2001 (n. 49 repertorio degli atti – n. 48