Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-29, n. 202210523

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-29, n. 202210523
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210523
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 10523/2022REG.PROV.COLL.

N. 08381/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8381 del 2020, proposto dai sigg.ri
Chiara Adami, Marco Consolato Addario, Fabrizio Adragna, Giuseppe Agresta, Romina Albegiani, Ancuta Mioara Albu, Antonio Alesi, Annamaria Alessio, Paolo Almanzi, Marco Aloisio, Daniela Altobelli, Angelo Amico, Italo Andrea Anastasi, Raffaella Anastasi, Cesare Andolfi, Dario Angelini, Elena Arcangeli, Fabio Ardesi, Nicola Arena, Nadia Arimaldi, Raffaele Ascione, Antonino Astarita, Francesco Augello, Damiano Bagnato, Luisa Maria Baiocco, Gianni Barbizzi, Mimoza Bardhi, Stefania Bargone, Domenica Barillà, Marianna Barra, Vincenzo Barreca, Simona Bartiromo, Maria Pia Basilico, Vincenzo Basilico, Francesco Battipaglia, Ilaria Battistoni, Alessandro Baù, Licia Bellin, Anna Bello, Fiorella Bellocchio, Alessandra Bianchi, Giuseppe Bianco, Maria Cristina Bibbò, Margherita Biondo, Mario Biscotto, Nadia Bizzarro, Emanuele Blanco, Loredana Blanco, Santo Blando, Sabina Boiano, Daniela Bombonato, Eugenio Francesco Bonanata, Amalia Boncristiano, Carmela Bongiorno, Elisabetta Borelli, Tonia Borriello, Giovanna Botticelli, Marco Brillantino, Federica Brusco, Salvatore Bucceri, Barbara Anna Buongiorno, Tiziana Buttitta, Amalia Cacozza, Mariangela Cafaro, Chiara Caffù, Alessia Caiazzo, Silvia Cambi, Sara Cambria, Gioacchino Candello, Massimiliano Cangialosi, Alessandra Cannistraci, Daniela Capaldo, Luisa Capasso, Tarcisio Capasso, Cecilia Capezzuto, Roberta Caponnetto, Elisa Cappai, Maria Lorenza Capucci, Marilisa Caputo Crapa, Roberta Ilaria Capuzzolo, Francesco Carbone, Marcella Carchedi, Rita Cardone, Alessia Caretti, Simona Carlotti, Stefania Carola, Rosanna Carrozza, Elisabetta Carrozzoni, Roberta Caruso, Veronica Caruso, Anna Casale, Sabrina Casale, Maria Caterina Castellano, Alessandro Castiglia, Valentina Maria Castriotta, Letizia Catania, Caterina Caternicchia, Alessandro Cava, Martina Cavaliere, Giovanna Ceprano, Giuseppe Cerra, Rosalia Ceruso, Eleonora Cervi, Valeria Chatzipetros, Laura Chiaramonte, Francesca Chiefa, Silvia Cianciolo, Lucrezia Ciaramella, Maria Cristina Ciminiello, Maria Cimino, Michele Cimmino, Rosa Maria Cipolla, Loredana Cipparrone, Maria Giuseppina Cipriano, Manuela Cocco, Francesca Colaninno, A C, Elisa Colona, Pasquale Coluccio, Maria Chiara Coniglio, Fabrizia Coppola, Fabio Cordaro, Cristina Core, Andrea Costa, F C, Giovanni Crocillo, Gabriele Culotta, Valentino Cuva, Linda D’Alessio, Mario D’Ambrosio, Alice D’Andrea, Angela D’Angelo, Rubina D’Angelo, Giorgio Damiano, Antonio De Carlo, Caterina De Carlo, Pietro De Filippis, Rosa De Luca, Christian De Martino, Morena De Marzio, Giovanna De Pasquale, Danilo Francesco De Rose, Marco De Rose, Elda De Siati, Paola De Vita, Miriam Deiola, Giulia Del Campo, Gildo Del Piano, Chiara Deli Colli, Cinzia Deliberto, Serena Dell’Annunziata, Virginia Denaro, Calogera Giuseppina Di Carlo, Cristian Di Domenico, Rosia Di Franca, Ivan Damiano Di Giacomo, Eliana Di Giacomo, Guerino Di Giulio, Lisa Di Marcantonio, Giovanna Di Muro, Marco Di Niola, Maria Grazia Rita Di Paola, Maria Michela Di Paola, Edoardo Giuseppe Di Pietro, Manolo Di Prinzio, Letizia Di Raimondo, Claudia Di Stefano, Maria Di Stefano, Filomena Didonna, Paola Difresco, Giuseppe Disanto, Monia Distefano, Maria Dorato, Chiara Dotti, Antonello Dui, Carmen Eboli, Alessia Esposito, Vito Evangelista, Immacolata Faenza, Agata Falco, Francesca Falcone, Samuele Fanelli, Monica Fanti, Francesca Fascella, Eliana Fazzino, Laura Felicelli, Maria Antonella Ferrante, Simona Ferrante, Francesca Ferrara, Federico Fillippo, Giulia Fischione, Elena Florio, Carmen Folino, Francesca Fondi, Elena Foschi, Domenica Foti, Carmela Francavilla, Monica Franciosi, Simona Franco, Fabrizio Frisenda, Bina Fusaro, Simone Galitza, Caterina Gallo, Loredana Gammuto, Giuseppe Salvatore A. Garrasi, Giorgia Garufo, Rossella Gaudio, Barbara Geraci, Daniela Gerunda, Massimiliano Gervasi, Antonio Giallongo, Andrea Giuseppe Giancano, Anna Maria Giordano, Marialaura Giordano, Maria Teresa Giordano, Salvatore Giordano, Cettina Giorgio, Tiziana Giraldi, Piera Girone, Vera Giura, Nadia Gonzo, Annalisa Gravina, Vera Guarino, Davide Gugliotta, Elisaveta Husi, Leidy Iacuzio, Maria Iannelli, Immacolata Iannone, Giacomo Iaria, Giulia Imperato, Alessandro Indelicato, Daniela Ingoglia, Simona Inguanta, Donata Innocenti, Concetta Iodice, Giuseppe Iraci, Daniela Isidori, Gaetano Italia, Miriam Iudica, Raffaele Rubens Iudica, Giampaolo Iuele, Angela La Fata, Maria Carmela La Licata, Anna La Rocca, Roberto La Torre, Patrizia Labardi, Soma Lapadula, Olimpia Lauro, Giordano Lelli, Carmela Leo, Laura Leone, Luigi Leone, Nicola Leuzzi, Gessica Liace, Carolina Licata Caruso, Irene Licciardi, Francesca Maria Lisciotto, Delia Lo Priore, Mariaterese Locascio, Simona Teresa Loffredo, Patrizia Logiudici, Angelica Lombardi, Annalisa Longo, Guglielmina Longobardi, Michele Lopez, Giorgia Macchia, Arcangelo Maiello, Maria Maione, Vincenza Maione, Domenico Maiorano, Domenica Raffaella Anna Maiullari, Maria Carmela Malerba, Vincenza Rita Malta, Rossella Mammola, Lucia Stefania Manco, Diego Mandatori, Grazia Maniglia, Domenico Manuli, Mariapaola Marcianò, Giuseppe Marinelli Fachile, Giuseppina Mariniello, Francesca Marotta, Giovanna Marra, Serafina Marra, Francesca Marte, Massimo Marzo, Giovanna Masi, Giovanni Masiello, Barbara Masserdotti, Antonio Mattina, Teresa Mauro, Catena Mazza, Vanessa Mazzarulli, Daniela Cristina Mazzi, Natalia Melchiorre, Giusy Mercadante, Vincenzo Messina, Davide Middione, Denise Middione, Novella Miglietta, Federica Minni, Luisa Mirabelli, Laura Mirisola, Giuseppa Moccia, Maria Mocerino, Giuliana Modica, Nunziatina Modica Amore, Giulia Modugno, Maria Pia Moltoni, Erika Monteleone, Federica Teresa Montella, Francesco Moraca, Marina Morbioli, Federico Morelli, Agnese Moretti, Alessandro Moretto, Maria Motta, Rita Muollo, Gabriele Musco, Roberta Nacchia, Rosalba Napolitano, Antonio Nappa, Michelina Nappi, Carmine Nappo, Lavinia Narda, Maria Lucrezia Nardulli, Patriarca Nattino, Michela Negri, Silvia Negrotti, Francesco Nicosia, Francesca Nobile, Federico Nosella, Luisa Notarangelo, Franca Notarantonio, Addolorata Notarnicola, Virginia Novelli, Lucia Oliva, Francesca Organari, Giacomo Orsi, Silvia Ortu, Carmela Ostuni, Adriano Antonio Pais, Antonina Pala, Cinzia Paladini, Sonia Palamara, Maria Salvatrice Palazzo, Enrica Palazzoni, Carla Palermo, Valeria Palermo, Emanuela Palumbo, Paola Pelillo, Armando Percolla, Alessandro Perra, Maria Regina Pestarino, Renata Petrolo, Gianfranco Petrone, Stefano Piccirillo, Giancarlo Pichillo, Sandra Pierini, Alberto Pilia, Battista Giovanni Pinto, Giuseppina Pinto, Francesca Piovana, Cristian Piperis, Lara Pippucci, Luigi Pirisino, Francesca Pizzo, Grazia Maddalena Pizzulo, Agnese Pizzuti, Franco Polacchi, Maria Policicchio, Alessandro Polita, Sonia Politi, Desideria Polizzi, Valeria Pompeo, Paola Ponte, Marco Porretti, Ugo Potenza, Giuseppe Princi, Paola Prinzivalli, Katia Ida Prossimo, Francesca Puntillo, Italia Raucci, Anna Rauso, Eliana Ravalli, Francesca Razzano, Fausto Renda, Paola Rendina, Luca Ricci, Loredana Rimmaudo, Claudia Riondino, Bruno Rizzello, Rossella Rizzi, Manuela Roascio, Stefania Romeo, Alessandro Rossi, Beniamino Rossi, Francesco Rossi, Gianfranco Rossi, Giuseppe Ruggiero, Nadia Maria Ruju, Carmela Russo, Celeste Russo, Massimo Russo, Rosita Russo, Monica Rutigliano, Lucrezia Maria Salatino, Umile Salituro, Chiara Salvi, Angela Sancono, Antonio Sanso, Patrizia Santagati, Assunta Sanvitale, Cosima Saponaro, Marcello Sapuppo, Maria Giovanna Sardelli, Giovanna Sarica, Maurizio Savaglio, Antonella Savarino, Miriana Sbaraglia, Gessica Scaini, Antonino Scannavino, Chiara Scardicino, Laura Schena, Vanessa Schiattino, Christina Sciamanna, Francesca Sciarrone, Sara Scibelli, Carola Scoglio, Viviana Scrivano, Chiara Semenzato, Isabella Sensini, Maurizio Serra, Alice Marta Sforzin, Liliana Sghettini, Marco Silvestri, Rosa Simone, Anna Maria Simonetti, Fiorella Sinfonia, Mariolina Sinfonia, Crescenza Siragusa, Desirée Sobrio, Silvia Solinas, Fausto Sorrentini, Claudio Luigi Soviero, Valentina Olga Benedetta Spadaro, Giuseppe Sparaco, Elisa Spatola, Maria Speranza, Rosaria Stacca, Valentina Stefania, Manuela Stiro, Daniele Ticchiarelli, Michele Tierri, Barbara Toncelli, Vincenza Torrisi, Antonella Toscano, Federico Treggiari, Alessandra Tria, Floriana Troisi, Laura Tronco, Giovanni Tropia, Evita Trovato, Maria Urbano, Rossella Urso, Sophia Valente, Eleonora Venti, Carmen Florinda Ventola, S V, Maria Teresa Vignogna, Enrico Vigorito, Valentina Vircillo, Alessandra Visentin, Caterina Viterisi, Silvia Maria Zaccanelli, Concetta Zaccariello, Gianluca Zaccone, Caterina Zamboni, Lisa Zanfagna, Jessica Zarbo, Giulietta Zicchetti, Teresa Zito ed Antonio Zizzi, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Chieffallo e Maria Rullo e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis , n. 5155/2020 del 14 maggio 2020, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. 2939/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti il decreto presidenziale n. 1689/2020 del 5 novembre 2020, recante autorizzazione alla notifica dell’appello per pubblici proclami e la documentazione depositata dagli appellanti a dimostrazione dell’avvenuta notifica;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;

Viste le dichiarazioni di rinuncia all’appello dei sigg.ri S V, F C ed A C;

Vista l’istanza degli appellanti di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il Cons. P D B e dato atto che nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe gli appellanti, come elencati parimenti in epigrafe, hanno impugnato la sentenza breve del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- bis , n. 5155/2020 del 14 maggio 2020, chiedendone la riforma.

1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Istruzione n. 95 del 12 febbraio 2020, con cui è stata autorizzata l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

1.2. Nello specifico i ricorrenti hanno censurato il decreto: a) per avere omesso di attuare il d.m. n. 249/2010 e il d.m. n. 259/2017, non prevedendo quale requisito di partecipazione l’appartenenza alla classe A66, il diploma AFAM e il titolo di dottore di ricerca, con conseguente loro non ammissione ai percorsi, sebbene si trattasse di soggetti legittimati a parteciparvi in base all’espressa disposizione ministeriale istitutiva del TFA ;
b) per non avere previsto un punteggio minimo per superare le prove preselettive, né un numero di posti messi a concorso rispondente all’effettivo fabbisogno di docenti specializzati, né, da ultimo, una distribuzione regionale dei posti rispondente alle effettive cattedre vacanti.

2. Il T.A.R. ha ritenuto di prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale per la carenza dei presupposti del ricorso collettivo ed ha respinto il ricorso in quanto infondato nel merito.

2.1. In particolare, la sentenza appellata ha specificamente affrontato il primo motivo, relativo ai titoli vantati dai ricorrenti per partecipare alla procedura selettiva: a) evidenziando che l’omessa previsione della classe A66 si mostra ragionevole, trattandosi di classe limitata in termini di efficacia temporale e sostanziale, con conseguente impossibilità degli aspiranti docenti di potersi abilitare anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto di III^ fascia in occasione dei periodici aggiornamenti; b) richiamando, relativamente ai dottori di ricerca ed ai diplomati AFAM , la giurisprudenza espressasi in senso favorevole all’Amministrazione.

2.2. Per quanto riguarda le altre doglianze, il Tribunale ha richiamato la precedente sentenza della Sezione n. 13805/2019 del 3 dicembre 2019, in base alla quale:

I) la previsione di graduatorie per singole Università non è illogica o irrazionale, puntando la stessa a rendere le procedure concorsuali rapide, economiche ed efficienti in aderenza all’art. 3 della l. n. 56/2019, poiché la possibilità di effettuare tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati determina sicuramente uno snellimento della procedura, in quanto ogni singola graduatoria riguarda un numero più limitato di candidati;

II) la previsione di una prova preselettiva è a sua volta conforme ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della P.A., poiché consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte e, quindi, la complessità e i tempi della procedura, tramite un meccanismo semplice e che garantisce la parità di trattamento degli interessati;

III) la disposizione contenuta nel d.m. n. 92/2019 (richiamato dal decreto impugnato) per cui l’accesso alle prove scritte è consentito a un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, è conforme alla l. n. 56/2019, non è troppo rigorosa e rientra nella sfera di discrezionalità rimessa al Ministero, al fine pur sempre di semplificare l’organizzazione della procedura. Vero è che il d.m. n. 92/2019 ha eliminato la necessità di conseguire nella prova preliminare la votazione minima di 21/30 (prevista dal d.m. 30 settembre 2011), ma resta comunque necessario ottenere, in tale prova, un punteggio non inferiore a quello dell’ultimo degli ammessi;

IV) non sussistono distorsioni derivanti dalla scelta di concorrere presso un Ateneo, piuttosto che un altro (con conseguente possibilità che a fronte di prove identiche un candidato sia ammesso e un altro escluso proprio per avere scelto Atenei diversi), trattandosi della logica conseguenza del fatto che il concorso è bandito su scala regionale, quindi con un diverso numero di posti disponibili da mettere a bando. Da un lato la parità di trattamento è garantita dall’unicità del criterio di valutazione, dall’altro lato i candidati possono scegliere in quale Regione presentare la domanda di partecipazione e, così, hanno la possibilità di scegliere se puntare sulla sede più ambita (anche se, in ipotesi, con un numero minore di posti disponibili), ovvero su una sede meno appetibile (ma magari di più facile accesso, in ragione del maggior numero di posti disponibili), venendo per conseguenza in rilievo il principio di autoresponsabilità;

V) l’aggiunta, da parte del d.m. n. 92/2019, della clausola per cui, se la graduatoria degli ammessi è composta da un numero di candidati inferiore ai posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti collocati in posizione non utile nelle graduatorie di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, non determina l’illegittimità del sistema delineato dal d.m. n. 249/2010, dovendosi al più ritenere che sia detta clausola ad essere illegittima, in quanto incompatibile con tale sistema. Peraltro, la disposizione non è illegittima, sia perché la possibilità di assegnare i posti rimasti scoperti anche a candidati di altre Università soddisfa l’interesse a coprire tutti i posti messi a bando, sia perché non è configurabile una parità di posizioni tra quanti hanno espletato la prova in Atenei differenti: infatti, in un concorso che si svolge localmente la parità di trattamento tra i concorrenti ha come perimetro l’ambito locale (e non quello nazionale), cosicché la possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano ottenuto voti inferiori ad altri non dà luogo a disparità di trattamento;

VI) quanto, infine, alla programmazione degli accessi, con conseguente individuazione del numero di posti da mettere a bando, il d.m. n. 249/2010 stabilisce la necessità che il numero dei posti venga individuato avendo riguardo alla capacità delle Università di assorbire la quantità determinata (v. art. 4, comma 4, del decreto).

3. Nel gravame gli appellanti contestano l’ iter argomentativo e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, deducendo i seguenti motivi:

I) error in judicando : violazione dell’art. 15 del d.m. n. 249/2010, violazione dell’art. 5 del d.m. n. 259 del 9 maggio 2017, violazione del d.m. 30 settembre 2011, violazione dei principi del legittimo affidamento, del “ favor participationis ” e della “ par condicio ” tra i candidati, eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento, nonché per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità e per violazione dei principi di adeguatezza, violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, irragionevolezza, travisamento e sviamento di potere, malgoverno;

II) sproporzionalità, eccessività, illogicità e abnormità della decisione in punto di liquidazione delle spese di giudizio, in violazione del d.m. n. 55/2014.

3.1. In dettaglio, con il primo motivo gli appellanti lamentano che il T.A.R. sarebbe incorso in errore, anzitutto, nel giudicare ragionevole la scelta della P.A. di non ammetterli alla procedura, poiché essi sarebbero in possesso dei titoli previsti dalla normativa di settore (art. 15 del d.m. n. 249/2010 e art. 5 del d.m. n. 259/2017): così, gli appartenenti alla classe A66 e i diplomati AFAM avrebbero titolo a partecipare alla procedura concorsuale, avendo conseguito i titoli prima della riforma ed essendo già inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Negare loro l’opportunità della specializzazione concretizzerebbe una reformatio in pejus , non prevista da nessuna norma e contraria al principio del favor participationis .

3.1.1. Similmente, la sentenza avrebbe errato nel non ravvisare l’illogicità e l’irragionevolezza della disciplina concorsuale, insite non certo nell’organizzazione su base territoriale per ragioni di celerità, come inteso dal primo giudice, ma nell’attribuzione agli Atenei di una discrezionalità (troppo) ampia nel dettare la disciplina della prova e, soprattutto, nell’omessa previsione di un criterio certo, ex ante stabilito, per superare la stessa. Non sarebbe vero quanto sostenuto dalla sentenza circa l’unicità del criterio di valutazione, poiché tale criterio non sarebbe per nulla unico, essendo legato ad un dato – quello dell’ultimo degli ammessi – incerto ed aleatorio, variabile non solo da Regione a Regione, ma da Ateneo ad Ateneo.

3.1.2. Le Università avrebbero ampia discrezionalità sia nel predisporre i quesiti, sia nel determinare il numero delle prove da far sostenere, e sarebbe differente la soglia minima di punteggio sufficiente per accedere alle prove successive. L’ammissione dipenderebbe, quindi, dall’aleatorietà, tant’è che i candidati non conoscerebbero, all’atto della scelta della sede, la sua maggiore o minore appetibilità rispetto alle altre (che non sarebbe legata solo al numero dei posti disponibili). Né sarebbe vero che i candidati siano liberi di scegliere dove presentare la domanda di partecipazione, provenendo essi da tutta l’Italia ed essendo il costo del corso di formazione a loro totale carico.

3.2. Con il secondo motivo, poi, gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha fissato a loro carico le spese processuali in una misura da essi considerata eccessiva, spropositata e non conforme al d.m. n. 55/2014, non essendo proporzionata all’attività difensiva svolta dalla controparte pubblica, né alla complessità del contenzioso (che avrebbe carattere seriale).

3.3. Gli appellanti hanno formulato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, che è stata accolta dal decreto presidenziale n. 1689/2020 del 5 novembre 2020;
hanno poi depositato documentazione attestante la notifica dell’appello con tale modalità.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, richiamando i documenti del primo grado di giudizio e resistendo all’appello di controparte.

4.1. I sigg.ri S V, F C e A C hanno versato in atti singole dichiarazioni di rinuncia al ricorso.

4.2. Con atto depositato il 23 settembre 2022 gli appellanti hanno chiesto il passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.

4.3. All’udienza pubblica del 27 settembre 2022 il Collegio, preso atto che nessuno è comparso per le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

5. In via preliminare occorre dare atto delle dichiarazioni di rinuncia al ricorso presentate dai sigg.ri S V, F C e A C: per essi, quindi, il giudizio d’appello va dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., “ avuto riguardo a ogni circostanza ”.

5.1. Venendo agli altri appellanti, il Collegio ritiene che, come eccepito in primo grado dalla difesa erariale, nel caso di specie difettino i presupposti per la proposizione del ricorso collettivo e che, in specie, non sussista il necessario presupposto dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti.

5.1.1. Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che indefettibili presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo sono, in negativo, la mancanza di un conflitto di interessi tra le parti e, in positivo, l’identità di situazioni sostanziali e processuali delle parti stesse: l’identità di situazioni processuali sussiste quando le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 14 giugno 2022, n. 4846;
Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1705;
Sez. V, 19 gennaio 2021, n. 573;
Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 478;
Sez. II, 18 maggio 2020, n. 3155;
Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363). Si ha identità di situazioni sostanziali se i ricorrenti siano “ titolari della medesima situazione soggettiva, la quale, ove si atteggi ad interesse legittimo, richiede l’appartenenza alla medesima tipologia nei confronti dell’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo;
da questo punto di vista si è aggiunto che l’identità di posizione giuridica sostanziale normalmente sussiste in caso di identità del momento genetico, coincidente con l’atto di esercizio del potere amministrativo, di modo che tutti gli interessi legittimi che sorgono per effetto dell’esercizio del potere possono richiedere tutela attraverso lo stesso (ed unico) strumento processuale a condizione che comune sia la lesione che essi lamentano (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644)
” (così C.d.S., Sez. V, 29 marzo 2022, n. 2313). In altre parole, ai fini della suddetta identità, le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti devono essere del tutto omogenee e sovrapponibili (C.d.S., Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341;
v. altresì Sez. VII, 20 luglio 2022, nn. 6314, 6312 e 6311),

5.2. Orbene, nel caso di specie la mancanza di omogeneità delle posizioni dei ricorrenti si evince dal fatto che alcuni di essi deducono l’appartenenza alla classe di concorso A66 di cui alla tabella A del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, altri, di essere in possesso del diploma AFAM e altri ancora, di essere titolari di dottorato di ricerca: e ciò tant’è vero che le loro posizioni vengono trattate in modo distinto e separato sia nel ricorso di primo grado, sia in appello. In quest’ultimo, addirittura, la censura mossa alla sentenza gravata, per non avere essa considerato che i ricorrenti sarebbero in possesso dei titoli previsti dalla legge, risulta sviluppata con esclusivo riferimento ai docenti della classe di concorso A66 e ai diplomati AFAM , senza alcun cenno ai dottori di ricerca.

5.3. Il ricorso di primo grado e l’appello sono dunque inammissibili per carenza dei presupposti per la proposizione del ricorso in forma collettiva. In ogni caso, l’appello è altresì infondato nel merito, attesa l’infondatezza delle censure con esso dedotte.

6. Iniziando dal primo motivo del gravame, sono complessivamente infondate le doglianze in cui lo stesso si articola.

6.1. È, anzitutto, infondata la doglianza con cui i ricorrenti sostengono di essere in possesso dei titoli di legge per partecipare alla procedura concorsuale, ai sensi degli artt. 15 del d.m. n. 249/2010 e 5 del d.m. n. 259/2017. Ed invero, l’art. 2 del decreto ministeriale impugnato (n. 95/2020) contempla, tra i requisiti di ammissione, l’abilitazione all’insegnamento: ciò, in virtù del rinvio che l’art. 2 cit. fa, ai fini dell’individuazione dei predetti requisiti, all’art. 3, comma 1, del d.m. n. 92/2019. Quest’ultimo – non impugnato dagli odierni appellanti – prevede, infatti, sia per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria (lett. a) ), sia per quelli attinenti alla scuola secondaria di primo e secondo grado (lett. b) ) – in questo secondo caso attraverso il rinvio all’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 – il possesso di un titolo di abilitazione all’insegnamento: ma i titoli vantati dagli appellanti non equivalgono alla predetta abilitazione.

6.1.1. Del resto, lo stesso d.m. n. 249/2010, recante il regolamento istitutivo dei percorsi abilitanti ( TFA ), all’art. 13, comma 1, ult. periodo, dispone espressamente che ai “ percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ” da esso contemplati “ possono accedere gli insegnanti abilitati ”. Dunque, il possesso dell’abilitazione su posto comune è prescritto dal succitato art. 13 ai fini della partecipazione ai corsi di abilitazione sui posti di sostegno e ciò si giustifica essendo questa una specializzazione rispetto alle professionalità acquisite a mezzo di percorso di abilitazione ordinario (v. subito infra ). Nello stesso depone anche l’art. 5 del d.m. 30 settembre 2011 (del pari invocato dagli appellanti), a tenor del quale “ i corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno (.…..)”. Non è conferente, invece, il richiamo che gli appellanti fanno all’art. 15 del d.m. n. 249/2010, essendo questo riferito ai requisiti di accesso per l’abilitazione su posto comune e non anche su posto di sostegno, nel passaggio dal sistema costituito dalle “ SSIS ” al “ TFA ”.

6.1.2. Per intendere la ratio della limitazione ora in esame, va richiamata la disciplina istitutiva della figura professionale dell’insegnante di sostegno (d.P.R. n. 970/1975;
l. n. 517/1977), che lo inquadra come docente “specialista”, fornito di formazione specifica, ossia di un quid pluris , il quale, insieme ai docenti curricolari, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità. In altre parole, il sostegno scolastico è configurato dalla normativa come un’attività particolarmente delicata, la quale presuppone l’abilitazione all’insegnamento, in una fisiologica prospettiva di progressività dei titoli, in base alla quale il titolo di specializzazione “superiore” presuppone e non può prescindere da quello “inferiore” (abilitante al solo insegnamento): la specializzazione per i posti di sostegno è, dunque, il frutto del conseguimento di una professionalità ulteriore, rispetto a quella già acquisita con il percorso di abilitazione ordinario, viste le peculiari esigenze di studenti, per i quali l’attuazione del diritto allo studio richiede modalità di assistenza più intense.

6.2. Nello specifico, per quanto riguarda gli appartenenti alla classe di concorso A66, sia nel ricorso di primo grado sia in appello è invocato il d.m. n. 39/1998, nonché l’indirizzo giurisprudenziale che ha consentito l’inserimento dei docenti nella III^ fascia delle graduatorie di istituto, menzionandosi la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- bis , n. 3074/2018 del 19 marzo 2018. Senonché, detta sentenza è stata riformata dalla recente decisione di questa Sezione n. 6164/2022 del 18 luglio 2022, la quale ha osservato come nessun valore abilitante del titolo di studio posseduto possa essere desunto dal d.m. 30 giugno 1998, n. 39, né dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, nel senso che il titolo di studio in questione costituisce mero requisito di accesso all’insegnamento, ma non abilitante allo stesso. A tal proposito la pronuncia in commento richiama un’ulteriore decisione della Sezione (la n. 3208/2022 del 26 aprile 2022), in cui si è precisato che occorre distinguere tra i titoli di studio che rappresentano un prerequisito per l’insegnamento, da un lato, e i titoli abilitanti, dall’altro: la distinzione si fonda sull’articolazione del sistema delle graduatorie stabilita dal combinato disposto dell’art. 4, comma 5, della l. n. 124/1999 e dell’art. 5, comma 3, del decreto attuativo n. 131/2007: in base a tale sistema, la III^ fascia delle graduatorie di istituto comprende “ gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto ”, ma non forniti di specifica abilitazione (diversamente da quelli inseriti nella II^ fascia). Per quanto riguarda, poi, i dottorati di ricerca ed i diplomi AFAM , tali titoli per giurisprudenza consolidata non equivalgono all’abilitazione all’insegnamento e in questo senso si è di recente espressa anche la Sezione (per i dottorati di ricerca, cfr. la sentenza n. 6443/2022 del 22 luglio 2022, che riprende Corte cost. 28 maggio 2019, n. 130;
per i diplomi AFAM , cfr. da ultimo la sentenza n. 7966/2022 del 13 settembre 2022). Ne discende, in conclusione, l’infondatezza della doglianza sin qui analizzata.

6.3. Sono, altresì, infondate le ulteriori censure formulate con il primo motivo di appello. Richiamate in proposito le condivisibili argomentazioni della sentenza appellata, il Collegio osserva in aggiunta che, come già evidenziato da questo Consiglio in sede cautelare (cfr. l’ordinanza della Sezione VI n. 4344/2019 del 30 agosto 2019):

a) l’articolazione su base territoriale della procedura selettiva non contrasta con alcuna disposizione di legge, né è affetta da irragionevolezza, essendo ispirata all’esigenza di realizzare delle economie organizzative in termini di semplificazione e accelerazione dell’ iter concorsuale;

b) la previsione per cui può essere ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili è anch’essa legittima, in quanto consente di sfoltire notevolmente la rosa dei candidati da ammettere alle prove successive, con conseguente riduzione di complessità e tempistica della procedura.

6.3.1. Relativamente al punto a) , si mostra corretto e condivisibile il richiamo, da parte del giudice di prime cure, al principio di autoresponsabilità dei candidati quando scelgono una data sede a livello regionale, perché con tale scelta essi assumono il rischio legato alla necessità di un voto in ipotesi più alto per risultare vincitori nella graduatoria di tale sede.

6.3.2. Quanto, invece, al punto b) , si richiama il parere n. 633/2020 emesso dalla Sezione I di questo Consiglio nell’adunanza del 25 marzo 2020, in cui si è condivisibilmente rilevato come la fissazione di una soglia massima di candidati che superano la prova preselettiva pari al doppio dei posti messi a concorso comporti l’utilizzo dell’ordine di posizionamento dei candidati nella graduatoria finale della ridetta prova preselettiva: ciò sta a dire che sono ammessi allo scritto i candidati che in siffatta prova hanno conseguito un punteggio più elevato, in piena aderenza al criterio del merito (e non solo per ridurre drasticamente il numero dei partecipanti alle fasi successive del concorso).

7. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui si contesta il capo della sentenza di prime cure recante la condanna dei ricorrenti alle spese.

7.1. Invero, per giurisprudenza consolidata nel giudizio amministrativo la sindacabilità in appello della condanna alle spese, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata all’ipotesi in cui sia modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità, rinvenibile solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell’erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039;
id., 21 giugno 2018, n. 3818;
Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936;
id., 11 dicembre 2014, n. 6108).

7.2. In merito, poi, alla misura delle spese, è prassi consolidata dal processo amministrativo, avallata dalla giurisprudenza (C.d.S., Sez. III, 31 marzo 2016, n. 1262), di procedere alla liquidazione di spese e onorari in misura forfettaria, senza pedissequamente attenersi ai limiti minimi/massimi della tariffa professionale, in applicazione di criteri di equità solitamente non esplicitati in sentenza. In tale ottica, i criteri di liquidazione sono rinvenuti non tanto nel raffronto fra la tariffa professionale e il valore economico della causa, quanto in circostanze eterogenee, intrinseche all’intero giudizio, variabili di volta in volta, quali la maggiore o minore complessità delle questioni affrontate, l’applicazione di precetti giurisprudenziali consolidati, la natura della pretesa azionata, il comportamento tenuto dalla P.A. nel caso concreto, ecc. (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. IV, 14 aprile 2017, n. 1779;
id., 12 dicembre 2016, n. 5205;
Sez. V, 30 gennaio 2017, n. 375;
id., 5 luglio 2013, n. 3587).

7.3. Sulla base di quanto esposto, nel caso di specie non sono ravvisabili gli estremi per sindacare la condanna alle spese pronunciata dal giudice di prime cure (pari ad € 6.000,00) e, in specie, non sono ravvisabili in essa la sproporzione e l’abnormità lamentate dai ricorrenti: ciò tenuto anche conto del fatto che questi erano numerosissimi, cosicché, al netto della condanna in solido, l’onere economico ricadente su ciascuno di essi è contenuto.

8. In conclusione, per tutti gli appellanti diversi dai sigg.ri Verdoliva, Costella e Coletti (per i quali, come già detto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese), l’appello risulta inammissibile e comunque infondato e deve, perciò, essere respinto, compensando le spese, attesa la complessità e la particolarità delle questioni trattate.

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