Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-02, n. 202100956
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2021
N. 00956/2021REG.PROV.COLL.
N. 05875/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5875 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati B B, D V, D A D S e I D S, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato R S C, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Regione Calabria non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata in data il 17 giugno 2020, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto per l’annullamento della “ Comunicazione di sospensione del procedimento di formazione del contratto anno 2020 ”, prot. -OMISSIS- dell’1 aprile 2020, emessa dall’A.s.p. di Catanzaro e di ogni atto presupposto, e nella specie dei provvedimenti prot. -OMISSIS- del 31 marzo 2020, prot. -OMISSIS- del 31 marzo 2020 dell’A.s.p. di Catanzaro e -OMISSIS- dell’1 aprile 2020 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, quanto allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato nel periodo 9 novembre 2020 - 31 gennaio 2021;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica con modalità da remoto del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati D V, I D S e R S C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, la Società istante, premesso di essere accreditata da circa 20 anni e titolare di regolari contratti con l’ASP, espone che, in data 31 gennaio 2020, a seguito di convocazione dell’ASP e sulla base del testo dalla stessa Azienda predisposto, sottoscriveva il nuovo contratto per l’anno 2020. Precisa di aver sempre superato le varie verifiche in merito al possesso dei requisiti dell’accreditamento, da ultimo con verbale del 20 novembre 2019 del competente Dipartimento tutela della Salute della Regione Calabria e di aver adottato, in occasione della pubblicazione delle disposizioni emergenziali, le misure di chiusura al pubblico e tutela del personale e degli ospiti della struttura.
Tuttavia, a seguito del contatto di una dipendente con l’infezione da Covid 19, e del riscontro di alcuni stati febbrili, provvedeva all’isolamento dei degenti ed immediatamente chiedeva a tutte le Autorità competenti l’invio di personale sanitario e socio-sanitario a supporto, per poter garantire l’assistenza ai propri degenti, oltre che l’invio di dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei al trattamento di pazienti Covid-19 conclamati. Infatti, l’Amministratore e gli impiegati amministrativi, confinati in quarantena all’interno della struttura, unitamente “ a tutti gli operatori che hanno avuto accesso alla stessa negli ultimi 14 giorni ” erano nell’impossibilità di reperirli autonomamente, a seguito di disposizione del Sindaco prot. -OMISSIS- del 25 marzo 2020.
Lamenta la Società l’inerzia dell’Amministrazione nonostante le numerose richieste.
Tuttavia, in data 1 aprile 2020, la Società, impegnata con i pochi dipendenti rimasti ad assistere i degenti ancora presenti, riceveva a mezzo pec la nota ASP prot. n. -OMISSIS-1 aprile 2020, oggetto di impugnazione. Essa, nel premettere la presa d’atto del mancato rispetto dei criteri di accreditamento di cui al d.C.a. n. -OMISSIS- e richiamata la nota prot. -OMISSIS-/2020, con la quale si proponeva l’avvio delle procedure di revoca, o in subordine di sospensione, dell’accreditamento ex art. 8 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e vista la nota n. -OMISSIS- dell’1 aprile 2020, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, disponeva “ la sospensione del procedimento di formazione del contratto con codesta società, diffidando la società medesima dall’effettuare nuovi ricoveri, anche in regime privatistico, nelle more delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento ”.
In data 6 maggio 2020 la Società provvedeva a diffidare formalmente l’ASP di Catanzaro ed il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (doc. all. 8 al ricorso), invitando le stesse a revocare l’atto e ad adottare idonei provvedimenti per il ripristino del rapporto contrattuale e dell’attività arbitrariamente sospesa, oltre che la pianificazione del rientro in struttura