Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2014-02-20, n. 201400603

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2014-02-20, n. 201400603
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400603
Data del deposito : 20 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07789/2012 AFFARE

Numero 00603/2014 e data 20/02/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2013




NUMERO AFFARE

07789/2012

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da E A K M A L, avverso diniego istanza di emersione da lavoro irregolare;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 5768 in data 17/09/2012 con la quale il Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere A Leoni;


Premesso:

Allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Pavia pervenivano tre istanze di emersione da lavoro irregolare avanzate dal signor Pasquale S.

Lo Sportello avviava la procedura per la verifica dei requisiti richiesti dalla legge e, a seguito del parere favorevole della locale Questura, l’Amministrazione procedeva alla convocazione delle parti per gli accertamenti di rito.

In sede di convocazione il signor S dichiarava di non aver presentato domanda di emersione in favore del ricorrente, oltreché del signor Shehata Elsayed, ma solamente in favore del signor Ragab Ismaiel Ashraf, richiedendo, pertanto, l’archiviazione delle altre due istanze e riservandosi di sporgere regolare denuncia alla Polizia di Stato.

Conseguentemente lo Sportello unico procedeva, in data 3 marzo 2010, alla emanazione del provvedimento di archiviazione oggetto del presente ricorso straordinario.

Il sig. K M lamenta, con il proposto gravame, la illegittimità del provvedimento di rigetto per difetto di contraddittorio ed il pregiudizio arrecatogli dalla mancata regolarizzazione.

Il Ministero riferente osserva che il procedimento di emersione di cui all’art. 1 ter della l. n. 102 del 2009 è rimesso alla esclusiva iniziativa del datore di lavoro, con esclusione di ogni potere in capo allo straniero lavoratore irregolare. È, quindi, a favore del solo datore di lavoro che può ad esempio trovare applicazione l’ art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 o essere garantita la partecipazione procedimentale tramite la fase della convocazione.

Inoltre, osserva che il signor S ha disconosciuto la domanda di emersione in favore dell’attuale ricorrente, mediante apposita dichiarazione scritta e riservandosi di sporgere denuncia presso gli organi competenti all’accertamento di eventuali responsabilità penali.

In tal modo è venuto meno il presupposto per la procedura di emersione, confermandosi la legittimità del provvedimento di rigetto dell’Amministrazione.

Considerato:

Il ricorso proposto è da respingere.

Invero, relativamente alla censura di difetto di contraddittorio per mancata convocazione del lavoratore, va osservato che il procedimento di emersione dal lavoro irregolare ex art. 1 ter della L. n. 102 del 2009 è procedimento ad istanza di parte, basato su una dichiarazione del datore di lavoro che afferma di occupare un lavoratore irregolare per quanto attiene al titolo di soggiorno.

Detta dichiarazione, a termini di legge, deve essere presentata dal solo datore di lavoro( unico destinatario, quindi, dell’avviso di cui all’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990)e non dal lavoratore, privo di qualsiasi potere di impulso, la cui convocazione, quindi, in assenza del datore di lavoro sarebbe irrilevante ai fini del perfezionamento della procedura.

Nel caso di specie il ricorrente non è il datore di lavoro, ma il lavoratore irregolare aspirante alla regolarizzazione;
va in proposito considerato chel signor S ha disconosciuto, con apposita denuncia, di aver mai presentato domanda di emersione per il sig. K M, facendo così venir meno il presupposto fondamentale ai fini della procedura in questione.

Quanto alla richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22 del DPR n. 286 del 1998, si rileva che il suo accoglimento significherebbe applicare un istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, essendo comunque legato alla positiva conclusione della procedura di emersione nei confronti del lavoratore straniero, ipotesi non praticabile nel caso in esame per le considerazioni già esposte.

Il ricorso, pertanto, non merita condivisione.

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